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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47784/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di corruzione (in particolare capo 159 riqualificato ex art.318 c.p. e capo 162). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria e sull'inutilizzabilità delle intercettazioni per presunta proroga tardiva e carenza di motivazione dei decreti di proroga; 2) carenza di gravità indiziaria rispetto al capo 159 (dubbio sulla effettiva consegna di denaro e collegamento alla pratica di immatricolazione) e criticità temporale e probatoria rispetto al capo 162; 3) insufficienza delle esigenze cautelari, con particolare riguardo al pericolo di reiterazione e alla mancata considerazione di misure interdittive alternative.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure sulla gravità indiziaria e sull'utilizzabilità delle intercettazioni nella misura in cui esse chiedevano una rivalutazione del quadro probatorio (preclusa in sede di legittimità) e ha ritenuto infondate le contestazioni relative alla motivazione dei decreti di proroga nella valutazione di merito. Tuttavia ha accolto le censure relative alle esigenze cautelari: l'ordinanza impugnata presentava carenze motivazionali circa il pericolo di reiterazione (mancanza di elementi concreti, specifici e attuali) e non ha adeguatamente giustificato l'inidoneità delle misure interdittive rispetto alla misura detentiva. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e ha disposto il rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame sul punto, lasciando impregiudicata la valutazione di merito sui restanti profili.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Il reato originariamente qualificato come corruzione per atto contrario è stato riqualificato in corruzione per esercizio della funzione; la sentenza conferma che la riqualificazione non esclude l'accertamento del mercimonio della funzione.

  • artt. 110, 319, 321 cod. pen.

    Norme richiamate nella imputazione per concorso e per atti corruttivi; la decisione le utilizza nel quadro delle contestazioni confermate in merito alla condotta corruttiva.

  • art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la tardività della proroga delle intercettazioni; la Corte osserva che la norma riguarda termini processuali e non la durata delle intercettazioni, e la questione è comunque risultata infondata nel suo complesso.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c), e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e

    Dispositivi invocati come titolo dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte ha valutato la portata e l'ammissibilità di tali censure.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (modificato dalla legge 16/04/2015, n.47)

    art. 274, lett. c) c.p.p.; legge 16/04/2015, n.47

    Richiama il canone dell'attualità del pericolo di reiterazione: per applicare misura detentiva il giudice deve fondare la prognosi su elementi concreti, specifici e attuali. La Corte ha precisato che tale requisito non era adeguatamente motivato nell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • Le censure sulla utilizzabilità di singoli decreti di intercettazione che incidono su una parte limitata del materiale richiedono la dimostrazione che, sottraendo quelle captazioni viziate, l'intero impianto indiziario venga meno; in assenza di tale prova di resistenza, il vizio è inammissibile.
  • La proroga delle intercettazioni può essere giustificata anche sulla base di elementi investigativi differenti dalle captazioni medesime (ad esempio intercettazioni telefoniche o altri riscontri), purché sia chiara l'utilità di proseguire le operazioni.
  • In Cassazione è preclusa la rilettura globale e rivalutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito: le questioni attinenti alla gravità indiziaria sono inammissibili se si limitano a proporre diversa valutazione del materiale probatorio.
  • Per l'applicazione di misure detentive cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario un convincimento motivato su elementi concreti, specifici e attuali che rendano probabile la nuova commissione di reati analoghi; valutazioni generiche sulla "rete" di rapporti non sono sufficienti.
  • Prima di ritenere inidonee le misure interdittive (es. sospensione dall'ufficio) rispetto a misure detentive, il giudice deve spiegare perché tali misure alternative non impedirebbero l'occasione o la possibilità di reiterare i reati, con riferimento a fatti e circostanze concreti.
  • Nel caso di indagini unitarie il giudice che autorizza proroghe deve valutare nel complesso le risultanze investigative; l'unitarietà dell'indagine rende irrilevante l'isolata assenza di elementi provenienti da una singola fonte investigativa.

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