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Sentenza

Sentenza del 20/12/2016 n. 26284 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

C.D. ha contestato la cartella di pagamento notificata il 13 aprile 2007, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di riscuotere l'INVIM. In particolare, ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, sostenendo che, dal 1° luglio 1999, il ruolo avrebbe dovuto essere formato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di C.D. La Corte ha rilevato che l'avviso di liquidazione era stato notificato il 3 novembre 1998, entro il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76. Tuttavia, poiché l'imposta era stata definitivamente accertata con una sentenza passata in giudicato il 13 aprile 1998, il diritto alla riscossione era soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal giudicato, e non al termine decadenziale previsto per gli atti impositivi non ancora definitivamente accertati. C.D. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76

    Il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza.

    Il termine triennale opera per l'ulteriore attività di determinazione o liquidazione dell'imposta quando l'Amministrazione debba ancora procedere a tale attività; non disciplina invece la riscossione di un credito già definitivamente accertato dalla sentenza.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78

    Quando la sentenza passata in giudicato ha definitivamente accertato il credito tributario, la riscossione può avvenire entro il termine ordinario decennale di prescrizione decorrente dal passaggio in giudicato.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3

    Il termine per la formazione del ruolo invocato dal contribuente non è stato ritenuto applicabile alla riscossione di un credito tributario definitivamente accertato con sentenza, poiché la pretesa non deriva più dall'originario atto impositivo, ma dal titolo giudiziale.

  • Art. 360 c.p.c., n. 3

    La disposizione è stata richiamata quale parametro del denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata.

Massime di principio

  • Quando il credito tributario è definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato, la successiva riscossione è normalmente soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dal giudicato, anziché ai termini decadenziali previsti per la formazione o la liquidazione dell'originaria pretesa.
  • Il termine triennale previsto dalla disciplina dell'imposta di registro e dell'INVIM rileva soprattutto quando, dopo il giudicato, l'Amministrazione deve ancora determinare o liquidare l'imposta; se la sentenza ha già definito integralmente il credito, tale termine non governa la riscossione.
  • Per valutare la tempestività di una cartella occorre distinguere tra: accertamento e liquidazione dell'imposta, formazione del ruolo e riscossione di un credito già consacrato in una sentenza definitiva.
  • Il passaggio in giudicato può trasformare il titolo della pretesa: la riscossione non si fonda più soltanto sull'atto impositivo originario, ma sulla sentenza che ne ha confermato la legittimità e l'entità.
  • La verifica concreta richiede di controllare la data del giudicato, l'eventuale necessità di ulteriori attività di liquidazione, gli atti interruttivi della prescrizione e la disciplina applicabile ratione temporis.

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