Cassazione Penale, Sentenza n. 31431/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato due ordinanze del Tribunale di Lecce: (1) l'ordinanza di non luogo a provvedere sulla richiesta di convalida dell'arresto in flagranza, motivata dall'impossibilità di reperire un interprete di lingua turca; (2) l'ordinanza che, con la stessa decisione sul rito, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere. I motivi denunciati sono l'abnormità della decisione di non procedere alla convalida e di restituire gli atti al P.M. nonostante il caso di forza maggiore (mancanza temporanea di interprete) non impedisca la convalida, e l'abnormità della ordinanza cautelare per erronea e contraddittoria motivazione e per presunta carenza di legittimazione a pronunciare la misura in assenza della convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto erronea la restituzione degli atti al P.M. senza pronunciarsi sulla convalida dell'arresto e ha annullato l'ordinanza del 20/02/2023 nella parte in cui ometteva di decidere sulla convalida, rinviando il giudizio al Tribunale di Lecce affinché proceda alla convalida mai effettuata. Sul secondo motivo (misura cautelare) la Corte ha dichiarato il ricorso privo di interesse poiché la misura cautelare era stata revocata nei cinque giorni successivi; quindi non si è pronunciata sul merito della ordinanza cautelare. Di conseguenza è stato disposto l'annullamento parziale con rinvio per nuovo giudizio relativo alla convalida.
Norme richiamate
art. 449, comma 1, cod. proc. pen.
La norma che disciplina il procedimento per la convalida dell'arresto (rito direttissimo) richiede che il giudice si pronunci sulla convalida; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avrebbe dovuto decidere sulla convalida anche se non era disponibile l'interprete, salvo che ritenga di non convalidare l'arresto per assenza dei requisiti di legge.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale evocata per la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha fatto riferimento a detta disposizione per la corretta esposizione e ricostruzione dei motivi impugnatori.
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 (attuazione della direttiva 2010/64/UE)
La disposizione assicura l'assistenza linguistica agli imputati stranieri; tuttavia la Corte afferma che l'assenza tempestiva dell'interprete può costituire un caso di forza maggiore che non impedisce al giudice di procedere alla convalida dell'arresto dell'alloglotta.
Direttiva 2010/64/UE
Fonte comunitaria della garanzia di assistenza linguistica; interpretata in combinato disposto con il d.lgs. 32/2014, ma non intesa come condizione impeditiva automatica della convalida quando vi è un'obiettiva impossibilità temporanea di reperire l'interprete.
Massime di principio
- L'assenza temporanea di un interprete non impedisce di per sé la convalida dell'arresto di uno straniero alloglotta: può configurare un caso di forza maggiore che legittima il giudice a decidere comunque sulla legittimità dell'arresto.
- Il Tribunale investito del rito direttissimo deve pronunciarsi sulla convalida; la restituzione degli atti al P.M. è ammissibile solo se il giudice ritiene di non convalidare l'arresto per mancanza dei requisiti di legge.
- Se il giudice omette di pronunciarsi sulla convalida e restituisce gli atti indebitamente, la decisione è annullabile per abnormità funzionale e il procedimento va rinviato al giudice competente per procedere alla convalida.
- Le questioni relative all'applicazione di misure cautelari possono risultare prive di interesse per un reclamo se la misura è stata revocata successivamente; tuttavia, applicare una misura cautelare senza aver prima affrontato correttamente la convalida può essere proceduralmente discutibile.
- In situazioni analoghe occorre documentare lo stato di impossibilità di reperire l'interprete (tempestività, ricerche effettuate) e valutare se sussistano profili di forza maggiore, così da permettere al giudice di decidere sulla convalida anche in assenza momentanea dell'assistenza linguistica.
- Quando si ricorre in Cassazione per abnormità procedurale, è utile chiedere l'annullamento con rinvio per consentire al giudice del merito di svolgere gli accertamenti fattuali (es. valutazione dei presupposti dell'arresto) che la Corte di legittimità non può compiere.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31188/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31190/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31191/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31192/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31193/2023 del 19/07/2023
- Sentenza penale · 19 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 31194/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →