Ordinanza n. 63/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, avverso e per l'annullamento della determina n. M_D AB 05933 REG2025 -OMISSIS-15.10.2025 notificata alla data del 31.10.2025 in Trapani a mezzo Ufficiale di PG con la quale, nei riguardi del ricorrente veniva disposta, ai fini giuridici con decorrenza dal 16.02.2012 quale data della sospensione dall'impiego, la sanzione della perdita del grado per rimozione all'esito del procedimento disciplinare di Stato impugnandosi nel contempo ogni atto precedente e comunque connesso, facente parte del procedimento disciplinare che ha generato il provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina con cui è stata disposta, con decorrenza giuridica retroattiva dalla sospensione dall'impiego, la sanzione disciplinare di Stato della perdita del grado per rimozione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determina sanzionatoria e gli atti connessi del procedimento disciplinare di Stato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla pronuncia emerge che la sanzione è stata adottata nei confronti di un militare sulla base del procedimento penale relativo a gravi reati, nel quale il Tribunale ordinario di Tivoli aveva affermato la responsabilità dell'interessato e lo aveva condannato a cinque anni di reclusione, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e interdizione legale per la durata della pena. Il ricorrente ha inoltre dedotto, quale elemento rilevante in sede cautelare, il successivo proscioglimento in appello per prescrizione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia della determina. Il provvedimento disciplinare è stato giudicato assistito da un solido fondamento istruttorio e motivazionale, costituito dalla sentenza penale di primo grado, che conteneva una minuziosa ricostruzione dei fatti e un'ampia motivazione giuridica sulla responsabilità del ricorrente. Il successivo proscioglimento in appello per prescrizione non è stato ritenuto idoneo, nella valutazione cautelare, a incidere sulla legittimità della sanzione espulsiva: la prescrizione non equivale ad accertamento negativo dei fatti contestati e non elimina l'impianto probatorio della sentenza penale di primo grado, assunto quale valido sostegno istruttorio del provvedimento amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la legittimità di una sanzione disciplinare espulsiva può trovare adeguato sostegno istruttorio e motivazionale in una sentenza penale di primo grado che abbia ricostruito dettagliatamente i fatti e affermato la responsabilità dell'interessato, anche quando tale sentenza sia stata successivamente superata da un proscioglimento per prescrizione.
- Il proscioglimento pronunciato per prescrizione non costituisce, di per sé, un accertamento negativo dei fatti contestati e non determina automaticamente il venir meno del valore probatorio che l'amministrazione abbia attribuito alla sentenza penale di primo grado nell'ambito del procedimento disciplinare.
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