Cassazione Penale, Sentenza n. 22323/2025 del 13/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Calabria ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che ha rideterminato la pena per il delitto di tentata rapina, escludendo le aggravanti previste (comma 3 n.1 e n.3-bis dell'art. 628 c.p.) e riconoscendo l'attenuante della lieve entità. Il ricorso si articolava in due motivi: (1) nullità per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per irragionevolezza/contraddittorietà della motivazione rispetto agli artt. 56 e 628 c.p. e all'art. 125 c.p.p., cagionata dall'esclusione della desistenza volontaria; (2) nullità per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per carenza di motivazione in relazione all'art. 240, comma 1, c.p. (confisca) e all'art. 125 c.p.p., in quanto la confisca del casco era stata disposta nonostante la Corte territoriale avesse escluso l'aggravante dell'uso del casco come arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e fondato il secondo: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla confisca e distruzione del casco, ordinandone la restituzione all'avente diritto, perché la confisca non era adeguatamente motivata dopo che la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante dell'uso del casco come arma e dunque l'oggetto non poteva essere confiscato ai sensi dell'art. 240 c.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Richiamato come base formale dei motivi di cassazione per nullità, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per vizio di motivazione.
Riferito al tentativo e alla disciplina della desistenza/recesso; la Corte ha valutato se si fosse verificata una desistenza volontaria da parte dell'imputato.
Norma che disciplina la rapina; richiamata per le aggravanti contestate (comma 3 n.1 e n.3-bis) e per la valutazione degli elementi costitutivi del reato.
Invocato in relazione alla presunta carenza o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.
Regola i casi di confisca e distruzione di cose che costituiscono il mezzo del reato o sono destinate al reato; la Corte ha ritenuto che, esclusa l'aggravante e il ruolo del casco nella condotta, la confisca non trovava giustificazione e andava annullata.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018
In tema di desistenza dal delitto e di recesso attivo, la decisione, rispettivamente, di interrompere l'azione criminosa o di porre in essere una diversa condotta finalizzata a scongiurare l'evento deve essere il frutto di una scelta volontaria dell'agente, non riconducibile ad una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni.
La Corte ha applicato questo principio per escludere la desistenza: nel caso non risultavano elementi che dimostrassero una volontaria interruzione dell'azione attribuibile all'imputato.
Massime di principio
- La desistenza o il recesso sono efficaci solo se volontari e non determinati da cause esterne o dall'opposizione della vittima; spetta alla difesa fornire elementi che dimostrino la scelta volontaria di interrompere l'azione.
- Le valutazioni di merito sulla ricostruzione fattuale (es. se vi sia stata desistenza) godono di ampia deferenza in sede di legittimità e sono difficilmente censurabili in Cassazione se fondate e coerenti, salvo vizi di motivazione o illogicità manifesto.
- La confisca prevista dall'art. 240 c.p. richiede un nesso tra l'oggetto e il reato (mezzo, arma o strumento del reato); se la Corte territoriale esclude tale nesso o l'aggravante che giustificherebbe la confisca, la misura deve essere motivata o viene annullata.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio una statuizione accessoria (es. confisca) quando la decisione impugnata manca della necessaria motivazione su quel punto, senza che sia necessario rimettere la causa al giudice di merito per nuovo esame.
- Nelle impugnazioni è strategico contestare separatamente la responsabilità penale e le misure accessorie (pene accessorie, confische), documentando il rapporto causale tra strumenti e reato e richiedendo motivazioni puntuali per ogni statuizione.
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