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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23950 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società chiedeva il rimborso del credito d’imposta derivante dagli acconti versati nel 1996 e nel 1997 sulle ritenute relative ai trattamenti di fine rapporto dei dipendenti, ai sensi dell’art. 3, commi 211-213, della legge n. 662 del 1996. La Commissione tributaria regionale aveva negato il rimborso ritenendo che il credito non fosse stato adeguatamente documentato né indicato nei successivi modelli 770. Il ricorrente ha contestato tale decisione, sostenendo che i versamenti effettuati e l’indicazione del credito nelle dichiarazioni fiscali costituivano prova sufficiente del diritto al rimborso, anche perché il credito non era stato utilizzato in compensazione dopo la cessazione dell’attività e il trasferimento dei dipendenti ad altra società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la decisione della Commissione regionale. È stato riconosciuto che gli acconti erano stati effettivamente versati nei termini e che il credito era stato indicato nelle dichiarazioni dei redditi e nei modelli 770 relativi agli anni pertinenti. Secondo la Corte, l’esposizione del credito nella dichiarazione fiscale costituisce già istanza di rimborso e non richiede ulteriori adempimenti, né era necessario riportare nuovamente il credito nelle dichiarazioni degli anni successivi, durante i quali la società era inattiva. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, commi 211-213

    "credito d'imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2000"

    La norma prevedeva il versamento di acconti sulle ritenute relative ai trattamenti di fine rapporto e riconosceva tali acconti come credito d’imposta utilizzabile per il pagamento delle ritenute sui TFR successivamente corrisposti.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte ha escluso che il contribuente dovesse fornire una prova ulteriore rispetto alla documentazione dei versamenti e all’indicazione del credito nelle dichiarazioni fiscali.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    L’Amministrazione finanziaria deve controllare i dati esposti nella dichiarazione attraverso la procedura di liquidazione delle imposte; l’indicazione di un credito consente all’ufficio di conoscere la pretesa del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    Quando il credito d’imposta è evidenziato nella dichiarazione secondo le modalità di legge, non è necessaria un’ulteriore istanza di rimborso ai sensi di questa disposizione, perché la dichiarazione vale già come richiesta di rimborso.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    Dall’indicazione del credito nella dichiarazione decorre il termine ordinario decennale di prescrizione per far valere giudizialmente il diritto al rimborso.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 18

    La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione agli oneri documentali e all’acquisizione d’ufficio dei dati, ma la decisione si fonda principalmente sul valore probatorio dell’indicazione del credito nella dichiarazione.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

    La norma è stata richiamata dal contribuente in materia di tutela e collaborazione nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, senza costituire il fondamento principale della decisione.

Massime di principio

  • Quando un credito d’imposta è correttamente indicato nella dichiarazione fiscale secondo le modalità previste dalla legge, tale indicazione può valere come istanza di rimborso, senza necessità di una domanda separata.
  • L’Amministrazione finanziaria non può negare il rimborso esclusivamente perché il credito non è stato riportato nelle dichiarazioni degli anni successivi, se il credito era già stato validamente esposto nella dichiarazione originaria e non poteva essere utilizzato per ragioni oggettive.
  • Il contribuente deve comunque conservare e poter esibire la prova dei versamenti e delle dichiarazioni in cui il credito è stato indicato; la mera allegazione del credito, senza riscontri documentali, può non essere sufficiente.
  • L’inattività o la cessazione dell’attività non eliminano automaticamente un credito d’imposta già maturato e dichiarato, soprattutto quando l’impossibilità di compensazione dipende dall’assenza di operazioni o di dipendenti.
  • L’indicazione del credito nella dichiarazione consente all’Amministrazione di esercitare i propri controlli e fa decorrere, in linea generale, il termine ordinario di prescrizione per chiedere giudizialmente il rimborso.

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