Sentenza n. 1338/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento della Prefettura di Mantova del 26 giugno 2026 che ha confermato l’archiviazione della procedura per il rilascio del permesso di soggiorno, a seguito della tardiva trasmissione del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero e datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il datore di lavoro aveva richiesto il nulla osta al lavoro subordinato stagionale per il lavoratore straniero; dopo l’ingresso di quest’ultimo in Italia, la Prefettura aveva trasmesso il contratto di soggiorno da firmare e inviare entro otto giorni. Il contratto, firmato il 5 febbraio 2026, non fu trasmesso nel termine e la Prefettura archiviò il procedimento il 21 febbraio 2026. Dopo il remand disposto in sede cautelare, l’Amministrazione confermò l’archiviazione ritenendo che le disfunzioni del CAF incaricato dal datore di lavoro appartenessero alla sfera organizzativa privata, non integrassero forza maggiore o causa non imputabile e non fossero adeguatamente provate. Con il primo motivo aggiunto i ricorrenti deducevano violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, sostenendo che il ritardo dipendeva dal CAF e non era imputabile al lavoratore. Gli ulteriori motivi lamentavano difetto di istruttoria, sproporzione e irragionevolezza, lesione dell’affidamento e della buona fede e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Il ricorso principale contestava inoltre l’originaria archiviazione per mancata comunicazione del preavviso procedimentale.
La decisione
Il ricorso principale è dichiarato improcedibile perché il provvedimento adottato dopo il remand lo ha sostituito, facendo venir meno l’interesse all’annullamento dell’atto originario. È accolto il primo motivo aggiunto: l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 esclude il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il ritardo nella trasmissione del contratto firmato dipenda da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore. Nel caso concreto, la causa del ritardo era riferibile al CAF incaricato dal datore di lavoro e risultava estranea alla sfera di controllo del lavoratore; non era necessario stabilire se fosse dovuta all’assenza della dipendente o a negligenza del CAF, né poteva imputarsi al lavoratore l’inadempimento del datore o del soggetto da lui incaricato. Gli altri tre motivi aggiunti sono assorbiti. Il provvedimento del 26 giugno 2026 è annullato e la Prefettura deve riattivare il procedimento entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, proseguendo gli adempimenti per la richiesta del permesso di soggiorno. L’Amministrazione è condannata alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
L’inequivoca formulazione dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998 porta a ritenere che, se il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno firmato dipende da causa riferibile al solo datore di lavoro, senza che possa essere addebitato alcunché al lavoratore, il nulla osta non può essere per questo rifiutato o revocato.
Il ritardo nella trasmissione del contratto non giustifica il rifiuto o la revoca del nulla osta se la causa è imputabile al datore di lavoro o a un soggetto da lui incaricato e nulla è addebitabile al lavoratore.
art. 22, comma 6, d.lgs. 286/1998
Il contratto di soggiorno deve quindi essere sottoscritto inderogabilmente entro il termine di cui al comma 6, che all’epoca dei fatti di cui si discute era di otto giorni, mentre oggi è di quindici giorni, decorrenti “dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale”.
Il termine per la sottoscrizione decorre dall’ingresso del lavoratore nel territorio nazionale; la sentenza distingue tale adempimento dalla trasmissione, per la quale il comma 5-ter ammette la giustificazione del ritardo non imputabile al lavoratore.
art. 10-bis l. 241/1990
Ne discende che, scaduto il termine previsto dal comma 6 per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato, lo sportello unico per l’immigrazione deve inviare allo straniero e al datore di lavoro il preavviso di diniego del nulla osta ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 (o la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta, se già emesso, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990), assegnando ad essi termine per dimostrare che il ritardo nella trasmissione è dipeso da “cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”, ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998.
Prima di rifiutare o revocare il nulla osta per tardiva trasmissione, l’Amministrazione deve consentire al lavoratore e al datore di lavoro, mediante preavviso procedimentale, di dimostrare che il ritardo dipende da cause di forza maggiore o non imputabili al lavoratore.
art. 7 l. 241/1990
Ne discende che, scaduto il termine previsto dal comma 6 per la trasmissione del contratto di soggiorno firmato, lo sportello unico per l’immigrazione deve inviare allo straniero e al datore di lavoro il preavviso di diniego del nulla osta ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/1990 (o la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta, se già emesso, ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990), assegnando ad essi termine per dimostrare che il ritardo nella trasmissione è dipeso da “cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore”, ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998.
Se il nulla osta è già stato rilasciato, prima della revoca per tardiva trasmissione deve essere comunicato l’avvio del procedimento, consentendo agli interessati di documentare la non imputabilità del ritardo al lavoratore.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il nuovo provvedimento emesso in seguito al remand sostituisce quello impugnato col ricorso principale, e pertanto nessuna utilità può trarre il ricorrente dall’eventuale annullamento di quest’ultimo, sicché il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come rilevato da questo Tribunale all’udienza camerale del 7.10.2026, ai sensi dell’art. 73, 3° comma, c.p.a.
L’adozione, dopo il remand, di un nuovo provvedimento sostitutivo fa venir meno l’utilità dell’annullamento dell’atto originariamente impugnato e determina l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La tardiva trasmissione del contratto di soggiorno non può determinare il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il ritardo dipenda da una causa estranea alla sfera di controllo del lavoratore e non gli sia imputabile, anche se la causa è riferibile al datore di lavoro o al soggetto da lui incaricato di curare gli adempimenti.
- Prima di rifiutare o revocare il nulla osta per tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, lo Sportello unico deve consentire al lavoratore e al datore di lavoro di esporre e dimostrare, mediante il preavviso procedimentale previsto dalla legge, l’esistenza di cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
- Quando il nuovo provvedimento adottato a seguito di remand sostituisce quello impugnato con il ricorso principale, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile se il suo annullamento non può più procurare alcuna utilità.
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