Sentenza del 29/11/2016 n. 9116 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Notifica di cartella di pagamento a mezzo servizio postale - Avviso di ricevimento privo delle generalità del ricevente e con firma illeggibile - Validità della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento perché l'avviso di ricevimento non riportava le generalità della persona che aveva ricevuto il plico e conteneva una firma illeggibile. Secondo la contestazione, tali omissioni avrebbero impedito di verificare l'identità del ricevente e il suo rapporto con il destinatario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione diretta della cartella tramite il servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con la firma della persona legittimata alla ricezione sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento. La mancanza delle generalità del ricevente e l'illeggibilità della firma non determinano, di per sé, l'invalidità dell'atto. L'identificazione del soggetto che riceve il plico costituisce un accertamento compiuto dall'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2700 c.c.; tale accertamento può essere contestato solo mediante specifica impugnazione e prova contraria.
Norme richiamate
Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
La notificazione diretta tramite il servizio postale si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con gli adempimenti dell'ufficiale postale relativi alla firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento.
La disciplina non richiede necessariamente che sull'avviso di ricevimento siano leggibili le generalità del ricevente, purché la consegna sia stata effettuata a una persona legittimata e l'ufficiale postale abbia curato gli adempimenti previsti.
Art. 2700 del codice civile
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni e degli altri fatti attestati come avvenuti in sua presenza.
L'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, fa fede dell'attività compiuta dall'ufficiale postale e dell'avvenuta consegna, salvo specifica contestazione dell'efficacia probatoria mediante gli strumenti previsti dall'ordinamento.
Cassazione civile n. 1091/2013
La pronuncia è richiamata come precedente conforme sulla validità della notificazione postale anche quando l'avviso di ricevimento presenti generalità mancanti o firma illeggibile.
Massime di principio
- La firma illeggibile o l'assenza delle generalità del ricevente sull'avviso di ricevimento non comportano automaticamente l'invalidità della notificazione.
- Nelle notificazioni postali, l'ufficiale postale verifica preliminarmente se il soggetto che riceve il plico è legittimato alla consegna; tale verifica gode di una particolare efficacia probatoria.
- Chi contesta la notificazione deve fornire elementi concreti per dimostrare che la consegna non è avvenuta al domicilio corretto o che il ricevente non era legittimato, non essendo sufficiente limitarsi a rilevare l'illeggibilità della firma.
- L'avviso di ricevimento è un atto pubblico e le sue risultanze possono essere superate solo con una specifica contestazione della veridicità dell'attestazione, secondo gli strumenti processuali appropriati.
- La regola è applicabile, in situazioni analoghe, alle notificazioni dirette di cartelle di pagamento effettuate dal concessionario tramite il servizio postale, purché risultino la spedizione e la consegna del plico al domicilio del destinatario.
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