Ordinanza n. 3278/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione - del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. -OMISSIS- del 25 novembre 2025 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “INIDONEO” al “Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale” in quanto ha riportato il coefficiente 4 nell’apparato LS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi “PREGRESSA FRATTURA RADIO DESTRA CON MEZZI DI SINTESI IN SITU (COD. 204)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, fondato sulla diagnosi di pregressa frattura del radio destro con mezzi di sintesi in situ
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, nell'ambito del concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. L'inidoneità è stata motivata dall'attribuzione del coefficiente 4 all'apparato LS, in ragione della diagnosi di pregressa frattura del radio destro con mezzi di sintesi in situ, indicata come causa di non idoneità. Il ricorrente ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità e ha prodotto documentazione medica diretta a dimostrarne l'insussistenza.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto una verificazione istruttoria ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. La verificazione è stata affidata alla Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con facoltà di avvalersi di specialisti. L'Amministrazione dovrà trasmettere alla Commissione la documentazione necessaria, comprese le norme e le regole tecniche applicabili agli accertamenti sanitari e al giudizio di idoneità. La Commissione dovrà esaminare la documentazione medica, accertare la sussistenza della patologia contestata, valutarne entità ed eventuali riflessi menomanti, indicare il codice attribuibile e riferire sull'idoneità del candidato al reclutamento. Le parti dovranno essere preavvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico. La relazione dovrà essere comunicata e depositata entro il 30 aprile 2026. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 maggio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 19 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la verificazione istruttoria.
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre la verificazione, affidandola a un organismo qualificato, per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando il giudizio di inidoneità psico-fisica reso nell'ambito di un concorso per il reclutamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia dipende dalla sussistenza e dalla rilevanza menomante di una specifica affezione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione in contraddittorio per accertare la condizione sanitaria, il codice applicabile e la conseguente idoneità al reclutamento.
- La verificazione sanitaria deve comprendere l'esame della documentazione medica delle parti, l'accertamento della sussistenza e dell'entità della patologia o menomazione, la valutazione dei suoi riflessi funzionali e l'indicazione espressa dell'idoneità o meno del candidato secondo le norme e le regole tecniche applicabili.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio delle parti, con preavviso del luogo e della data, possibilità di partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici e verbalizzazione degli eventuali rilievi.
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