Ordinanza n. 211/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia a carattere interdittivo, connessa comunicazione ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Palermo, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo dell'ordinanza emergono contestazioni riferite alla ricostruzione prefettizia del rischio di condizionamento mafioso e alla conseguente incidenza dell'interdittiva sull'attività dell'impresa. La Prefettura ha fondato la valutazione su un compendio informativo comprendente la gestione clanica e le cointeressenze tra attività riconducibili a una famiglia indicata nel provvedimento, la mancata dissociazione dell'impresa dal contesto criminoso, la storia economico-criminale del gruppo, recenti risultanze di polizia giudiziaria relative a procedimenti per associazione mafiosa e reati connessi, relazioni familiari, contatti con esponenti apicali di Cosa Nostra, collegamenti con imprese ritenute inquinate e dinamiche dell'esercizio dell'attività aziendale. Gli atti risultano acquisiti nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto che, a un primo sommario esame, il ricorso non fosse assistito da elementi di fondatezza. Il compendio informativo è stato giudicato idoneo a evidenziare un'inequivoca compromissione dell'impresa, sia sul piano delle cointeressenze e della gestione riconducibile al contesto familiare, sia sul piano della mancata dissociazione dal contesto criminoso. Il Collegio ha ritenuto ragionevole, coerente, chiara e attualizzata la valorizzazione di relazioni familiari, contatti con esponenti di vertice di Cosa Nostra, collegamenti con altre imprese inquinate e modalità di esercizio dell'attività. La valutazione prefettizia è stata considerata autonoma e distinta da quella del giudice penale, in quanto espressione della logica preventiva del più probabile che non. L'interesse dell'impresa è stato ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali. È stata inoltre esclusa, in questa fase, l'applicazione di una misura più favorevole, quale la prevenzione collaborativa, in ragione del peso specifico degli indizi nel contesto geo-economico-criminale considerato. L'istanza cautelare è stata respinta e le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 92 d.lgs. 159/2011
comunicazione ai sensi dell’art. 92, comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.
La disposizione è richiamata in relazione alla comunicazione prefettizia connessa al procedimento di informazione antimafia.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità delle parti.
Massime di principio
- In sede cautelare, il rischio di condizionamento mafioso può essere ritenuto sussistente quando il quadro informativo prefettizio, valutato complessivamente secondo il criterio del più probabile che non, evidenzi cointeressenze, relazioni familiari, contatti con esponenti apicali della criminalità organizzata, collegamenti con imprese inquinate e dinamiche aziendali coerenti con un'esposizione dell'impresa al condizionamento mafioso.
- La valutazione prefettizia antimafia appartiene alla logica della prevenzione e mantiene autonomia rispetto all'accertamento penale: non richiede una verifica coincidente con quella del giudice penale, purché gli elementi siano attuali, ragionevolmente valorizzati e acquisiti nel rispetto del contraddittorio procedimentale.
- La mancata dissociazione dell'impresa dal contesto criminoso di riferimento può concorrere, insieme agli altri elementi del quadro informativo e alla storia economico-criminale del gruppo, a fondare l'interdittiva antimafia.
- Quando il peso complessivo degli indizi evidenzi una forte esposizione al condizionamento mafioso, l'interesse privato dell'impresa può essere ritenuto recessivo rispetto alla tutela dell'ordine pubblico economico e del circuito legale delle attività commerciali; nella medesima situazione può essere esclusa l'applicazione di una misura più favorevole quale la prevenzione collaborativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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