Cassazione Civile, Ordinanza n. 01238/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I dipendenti, dirigenti sanitari non medici, hanno agito per ottenere il corretto ricalcolo del fondo per la retribuzione di risultato e delle somme a loro spettanti per gli anni 1997-2007. Hanno sostenuto, in sintesi, che nel fondo avrebbero dovuto confluire anche il 70% del cosiddetto risparmio farmaceutico maturato nel 1997 e, inoltre, che il fondo della categoria B avrebbe dovuto essere ricostruito applicando l’incremento annuo del 5% previsto dalla previgente disciplina, senza le decurtazioni e i criteri di riparto utilizzati dalla ASL. La Corte d’appello aveva invece escluso il computo del risparmio farmaceutico successivo al 31 dicembre 1996, aveva rigettato le loro censure sul fondo della categoria B e, su impugnazione della ASL, aveva ridotto ulteriormente le somme. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno denunciato violazioni di norme contrattuali e regolamentari, omesso esame di fatti decisivi, nonché la lesione del legittimo affidamento e dell’autovincolo datoriale. La ASL, con ricorso incidentale, ha contestato sia la mancata detrazione di somme trasferite al fondo di posizione sia il criterio di calcolo del fondo di produttività complessivo e del conseguente riparto. La Corte ha rigettato le censure principali sul risparmio farmaceutico e sull’autovincolo, ha accolto il ricorso incidentale sulla necessità di separare e provare correttamente le diverse decurtazioni del fondo di risultato e ha chiarito che il fondo della categoria B doveva essere calcolato secondo il sistema normativo previgente, senza ripartizioni difformi dai tetti e massimali previsti. Ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, per nuovo esame e nuova consulenza tecnica conforme ai principi di diritto enunciati.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso incidentale della ASL e ha rigettato la maggior parte del ricorso principale dei dirigenti, dichiarando assorbiti il sesto e il settimo motivo del ricorso principale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, imponendo al giudice di rinvio di rideterminare i fondi secondo i criteri indicati. In particolare, ha affermato che il 70% del risparmio farmaceutico maturato dopo il 31 dicembre 1996 non rientra nelle quote storiche del fondo di risultato; che il fondo va quantificato sulla base del plus orario massimo spendibile e della riduzione del 30%; che l’incremento del 5% del fondo della categoria B va computato integralmente in quel fondo; e che le decurtazioni previste dall’art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 5 dicembre 1996, verso i fondi di posizione, sono distinte, una doverosa e una discrezionale, e devono essere provate dalla ASL che le invoca.
Norme richiamate
artt. 57 ss. d.P.R. n. 384 del 1990
costituiscono il regime previgente di riferimento per la determinazione delle quote storiche e del fondo incentivante, da ricostruire secondo il sistema del plus orario e dei limiti massimi previsti
art. 61, comma 2, lett. a), CCNL 5 dicembre 1996
istituisce il fondo per la retribuzione di risultato e rinvia alle quote storiche spettanti; la Corte ne dà lettura coordinata con il sistema previgente e con l’accordo interpretativo del 2001
art. 1, comma 2, CCNL 12 luglio 2001
l’interpretazione autentica precisa che per quote storiche spettanti non si intendono le quote spese o corrisposte, ma quelle originariamente determinate ai sensi degli artt. 57 ss. d.P.R. n. 384/1990 immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema
art. 62, comma 3, d.P.R. n. 384 del 1990
prevede l’incremento del fondo con il 70% del risparmio derivante dalla distribuzione diretta di farmaci e prodotti farmaceutici; tale quota non rileva se maturata dopo il 31 dicembre 1996 ai fini delle quote storiche del fondo di risultato
art. 7 CCNL parte economica biennio 1996-1997
stabilisce che il fondo dell’art. 61 si consolida nel suo ammontare e può essere incrementato solo con le modalità previste dal contratto, escludendo aumenti finanziati con altre risorse
art. 69, comma 6, d.P.R. n. 270 del 1987
l’incremento del 5% del fondo per incentivazione sub I deve confluire integralmente nel fondo della categoria B del personale laureato non medico e non può essere ripartito tra tutti i dipendenti
art. 66, comma 6, d.P.R. n. 270 del 1987
individua il fondo per incentivazione sub I, che costituisce la base del successivo incremento del 5% destinato alla categoria B
artt. 67 ss. d.P.R. n. 270 del 1987
regolano il finanziamento e la ripartizione del fondo di incentivazione sub I, che deve essere ricostruito secondo le regole del sistema previgente
art. 58, commi 2, 4 e 5, CCNL 5 dicembre 1996
prevede trasferimenti e incrementi verso il fondo di posizione che determinano corrispondenti riduzioni del fondo di risultato; tali riduzioni sono distinte e devono essere contabilizzate separatamente
art. 61, comma 2, lett. a), par. 3, CCNL 5 dicembre 1996
prevede due decurtazioni del fondo di risultato verso i fondi di posizione: una doverosa per gli importi già utilizzati e una ulteriore, discrezionale, fino al 15%
art. 8, comma 3, legge n. 537 del 1993
impone la riduzione del 30% da applicare alla quota massima spendibile nella ricostruzione del fondo di risultato
art. 2697 c.c.
l’onere di provare gli incrementi e le decurtazioni del fondo invocati grava sulla pubblica amministrazione che li deduce
artt. 1324 e 1372 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere l’efficacia vincolante di condotte e atti dell’ente, ma ritenuti non decisivi nel caso concreto
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ASL per contestare la valutazione della prova e la mancata detrazione di somme asseritamente non contestate
Massime di principio
- Nella determinazione di fondi retributivi derivanti da passaggi da un sistema previgente a uno nuovo, le espressioni come "quote storiche" vanno interpretate in senso sistematico e finanziario-contabile, riferendole alle quote originariamente spettanti secondo il regime precedente e non alle somme effettivamente spese in un singolo anno.
- L’interpretazione autentica di una clausola collettiva può chiarire che il parametro di riferimento è il fondo spettante immediatamente prima del cambio di regime; tale lettura esclude la rilevanza di importi maturati successivamente alla data di cristallizzazione del fondo.
- Quando la disciplina contrattuale prevede più decurtazioni o trasferimenti tra fondi diversi, occorre distinguerli e contabilizzarli separatamente se hanno presupposti e natura differenti; una decurtazione automatica non può essere assorbita in una riduzione discrezionale.
- L’ente datore di lavoro pubblico che invochi l’esistenza di incrementi o riduzioni del fondo ha l’onere di provarne i presupposti e l’ammontare con idonea documentazione contabile; la mancata contestazione generica del dipendente non basta se l’impostazione difensiva dell’ente è contestata nel suo complesso.
- In presenza di un fondo ricostruito secondo una disciplina previgente che prevede tetti massimi di plus orario e numero di addetti, il calcolo deve essere effettuato sulla base del massimo spendibile risultante da quei parametri, non mediante percentuali fisse di riparto sganciate dai limiti normativi.
- Se una clausola prevede che un incremento percentuale di un fondo specifico confluisca integralmente in quel fondo, l’importo non può essere distribuito tra tutti i dipendenti del comparto, salvo diversa previsione testuale.
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