Sentenza n. 133/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del Comune di Olbia del 21 gennaio 2021, prot. n. AOO.c_g015.15/01/2021.0007926, recante rigetto dell’istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 182, comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, relativa alla concessione demaniale marittima n. 125 del 19 febbraio 2004 (reg. n. 56) di mq 150,00 per posa ombrelloni e lettini sita in località Golfo di Marinella, nel Comune di Olbia; - per quanto di ragione, della determinazione n. 5650 del 31 dicembre 2020 del Comune di Olbia “avente ad oggetto: proroga tecnica al 31 dicembre 2021 della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore dell’art. 1, comma 18, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, presenti nel territorio comunale di Olbia”; - dell’avviso del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia del 20 gennaio 2021; nonché, per quanto occorre possa - della nota del Comune di Olbia del 9 dicembre 2020, recante preavviso ex art. 10-bis della L. n. 241 del 1990 e relativa all’istanza di prolungamento della c.d.m. n. 125/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza relativa alla proroga della concessione demaniale marittima n. 125/2004, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa concessionaria aveva impugnato la nota del Comune di Olbia del 21 gennaio 2021, recante il rigetto dell’istanza e della dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, relativa alla concessione demaniale marittima n. 125/2004. Erano stati inoltre impugnati, per quanto di interesse, la determinazione comunale di proroga tecnica delle concessioni demaniali vigenti, l’avviso comunale e il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Il testo della sentenza non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, con memoria notificata alle controparti il 4 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La richiesta è stata accolta anche quanto alle spese, poiché la difesa erariale non si è opposta e nel giudizio non era intervenuta alcuna pronuncia, non essendo stata presentata alcuna istanza cautelare. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’istanza relativa alla concessione demaniale marittima, ma la sentenza non ne esamina il merito.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato con riferimento al preavviso di rigetto adottato nel procedimento, senza che il giudice ne valuti la legittimità.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per la celebrazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara espressamente e ritualmente di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la parte ricorrente chiede espressamente tale regolazione, la parte costituita non vi si oppone e nel giudizio non sono intervenute pronunce o attività cautelari che giustifichino una diversa statuizione.
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