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Sentenza

Sentenza n. 11501/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202603297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 30 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. contro il silenzio formatosi sulla domanda di accesso presentata alla Prefettura - U.T.G. di Roma il 30 gennaio 2026. L'istanza riguardava la documentazione trasmessa il 14 dicembre 2016 all'ex I.N.P.D.A.P., oggi I.N.P.S., e in particolare il modello PA04 e il prospetto dei servizi e delle retribuzioni rilevanti ai fini del trattamento di fine servizio. La documentazione era necessaria per coltivare il giudizio promosso contro l'ente previdenziale a seguito del diniego di liquidazione dell'indennità di buonuscita. Nel corso del giudizio le amministrazioni hanno depositato la documentazione richiesta, ricevuta dalla Questura di Roma il 25 ottobre 2016 e trasmessa all'I.N.P.D.A.P. il 14 dicembre 2016. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo anche la condanna alle spese per il tardivo adempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il deposito in giudizio della documentazione richiesta aveva integralmente soddisfatto l'interesse ostensivo azionato. Sebbene l'amministrazione avesse adempiuto tardivamente, tale riscontro ha comportato il riconoscimento della fondatezza della pretesa di accesso. Per tale ragione il Ministero dell'Interno è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dei difensori antistatari del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base del silenzio formatosi sulla domanda di accesso agli atti.

  • art. 116 c.p.a.

    È la norma processuale in base alla quale il ricorrente ha reagito contro il silenzio sull'istanza di accesso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse azionato.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, il deposito da parte dell'amministrazione della documentazione integralmente richiesta soddisfa l'interesse ostensivo e determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento tardivo dell'amministrazione nel corso del giudizio, quando comporta il riconoscimento sostanziale della fondatezza della pretesa di accesso, giustifica la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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