Cassazione Penale, Sentenza n. 34340/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali: 1) violazione o errata applicazione dell'art. 660 c.p., sostenendo che i messaggi via Instagram non possono essere assimilati al "mezzo del telefono" previsto dalla norma; 2) violazione o errata applicazione dell'art. 133-bis c.p., in relazione all'art. 56-quater della legge n. 689/1981, lamentando l'eccessiva afflittività e la mancata motivazione nella determinazione della pena pecuniaria sostitutiva (euro 4.500,00) disposta dalla Corte territoriale. Inoltre, durante il dibattimento di legittimità è intervenuta la remissione di querela con accettazione da parte dei difensori muniti di procura speciale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato non sul merito dei motivi dedotti, ma perché nel corso del giudizio di legittimità è intervenuta la remissione di querela con accettazione da parte dei difensori (con procure speciali). Non sussistendo i presupposti per una declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, secondo comma, c.p., la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. Ha inoltre posto le spese processuali a carico del querelato e disposto che, in caso di diffusione del provvedimento, siano omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 56-quater, legge 24 novembre 1981, n. 689
Modifiche al sistema penale
La Corte d'appello aveva applicato questa norma per calcolare la pena pecuniaria sostitutiva (euro 4.500,00) in luogo della pena detentiva di 3 mesi; la Cassazione non ha esaminato nel merito la correttezza di tale applicazione perché il procedimento si è estinto per remissione di querela.
art. 660 cod. pen.
Il ricorrente ha contestato l'applicabilità della norma ai messaggi Instagram (sostenendo che il mezzo non è assimilabile al telefono). La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto nel merito, avendo annullato la sentenza per estinzione del reato intervenuta nel giudizio.
art. 133-bis cod. pen.
Censurata dal ricorrente per presunta immotivata afflittività della pena pecuniaria sostitutiva; anche su questo punto la Cassazione non è entrata nel merito a causa dell'estinzione del reato.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma processuale che individua il tipo di motivi di impugnazione (violazione di norme sostanziali) invocati dal ricorrente per la presentazione del ricorso in Cassazione.
art. 129, secondo comma, cod. pen.
Riferito dalla Corte in relazione alla possibilità di declaratoria di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per un proscioglimento ai sensi di tale disposizione.
art. 152 cod. pen.
Applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'estinzione del reato a seguito della remissione di querela accettata: conseguentemente è stata disposta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 340, quarto comma, cod. pen.
Richiamato per la determinazione della diatribuzione delle spese: in difetto di diversa pattuizione le spese sono state poste a carico del querelato.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Disposizione richiamata per l'obbligo di omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La remissione di querela, correttamente accettata dalla parte offesa (anche tramite procuratori muniti di procura speciale), estingue il reato e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 152 c.p., anche durante il giudizio di legittimità.
- Se interviene l'estinzione del reato per remissione di querela, la Corte di Cassazione può non esaminare i motivi di merito (es.: applicazione di norme sostanziali) e decidere l'annullamento senza rinvio per estinzione.
- Perché la remissione di querela produca effetto è necessario che l'accettazione sia formale e munita delle necessarie procure speciali; l'assenza di corrette formalità può impedire l'efficacia estintiva.
- In assenza di diversa pattuizione le spese processuali possono essere poste a carico del querelato (art. 340 c.p. comma 4).
- Questioni nuove e fondate di diritto (es.: qualificazione del mezzo di comunicazione ai fini dell'art. 660 c.p.) rischiano di rimanere inesaminate se sopravviene l'estinzione del reato durante il procedimento di impugnazione.
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