Sentenza n. 14479/2026 - Roma, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Tar Lazio, sez. I, 12 febbraio 2025, n. 3153, resa sul ricorso iscritta al numero di registro generale 1326 del 2024, notificata e non impugnata, con conseguente eventuale nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), nonché per la liquidazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. della somma dovuta, a titolo di penalità di mora, dall’amministrazione resistente all’odierno ricorrente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione della sentenza de qua, nonché per il risarcimento del danno ex art. 112, comma 3, c.p.a.; nonché, ove occorrer possa, per la declaratoria di nullità ovvero per l’annullamento - del provvedimento del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 26 maggio 2025, n. 137, con cui il dott. Stefano Siragusa è stato «designato per il conferimento dell’incarico di Presidente dell’organismo di vigilanza della Società italiana degli autori ed editori ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per i motivi indicati in epigrafe, fino al 31 dicembre 2027»; - nonché di ogni atto al medesimo presupposto, consequenziale o comunque connesso, e in particolare del verbale dell’adunanza del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 15-16 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio di presidenza della Corte dei conti che ha designato un altro magistrato per il conferimento dell'incarico di presidente dell'organismo di vigilanza della SIAE, nonché gli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (organo di autogoverno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, dopo avere ottenuto l'annullamento della precedente delibera di designazione, ha agito per l'ottemperanza alla sentenza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e il risarcimento del danno. Ha sostenuto che l'amministrazione, riesercitando il potere, avrebbe dovuto rivalutare soltanto la propria posizione e quella del controinteressato, anziché rieditare integralmente la procedura. Ha inoltre dedotto la nullità o, in subordine, l'annullabilità della nuova delibera, lamentando la violazione dei criteri previsti dall'art. 12 del testo unico sugli incarichi per l'attribuzione del punteggio discrezionale, nonché sviamento, illogicità e carenza di motivazione nella preferenza accordata al controinteressato. In particolare, il ricorrente ha contestato la limitazione del giudizio comparativo a determinati candidati, la valorizzazione dell'anzianità, della qualifica e dell'esperienza nel settore del controllo del candidato prescelto e l'interpretazione del criterio della rotazione degli incarichi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la domanda, inizialmente proposta anche come ottemperanza, come diretta principalmente all'annullamento della nuova decisione amministrativa, disponendo il mutamento del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a. Quanto alla riedizione del potere, ha ritenuto corretta la scelta dell'amministrazione di ripetere l'intera procedura: la precedente sentenza non aveva censurato soltanto l'esito della designazione, ma il modus procedendi, caratterizzato dall'attribuzione apodittica del punteggio discrezionale senza una proposta motivata della commissione. Era quindi necessario formulare una nuova proposta comparativa idonea a rendere controllabili le ragioni della scelta. Il giudice ha chiarito che la procedura non costituisce un'elezione, ma un procedimento amministrativo nel quale il punteggio complessivo deriva dalla somma di elementi oggettivi e di un punteggio discrezionale attribuito sulla base di una proposta motivata. Ha ritenuto legittimo limitare il confronto ai candidati concretamente in grado di conseguire l'incarico, essendo gli altri ormai recessivi per i punteggi relativi ai criteri oggettivi. La preferenza per il controinteressato è stata giudicata sorretta da elementi concreti e obiettivi: maggiore anzianità, qualifica superiore ed esperienza più ampia nel settore del controllo, ritenuto affine alle funzioni dell'organismo di vigilanza. Le contestazioni del ricorrente sono state qualificate come dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito, estranea al sindacato giurisdizionale in assenza di manifesta illogicità o irragionevolezza. È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa alla rotazione degli incarichi. Le domande di penalità di mora e di risarcimento sono state respinte perché l'amministrazione aveva tempestivamente riesercitato il potere, sicché mancava l'inottemperanza, e perché l'atto era legittimo e non risultava un danno ingiusto. Spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta; la misura non è giustificata quando l'amministrazione abbia tempestivamente riesercitato il potere in esecuzione della sentenza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora presuppone una violazione o inosservanza del giudicato, ovvero un ritardo nell'esecuzione; non è applicabile quando l'amministrazione abbia adottato tempestivamente un nuovo provvedimento riesercitando il potere.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda risarcitoria collegata all'ottemperanza richiede un danno ingiusto; in assenza di un atto illegittimo e di un danno ingiusto, il risarcimento non è configurabile.
art. 32 c.p.a.
Consente il mutamento del rito quando la domanda proposta debba essere qualificata, in base al suo contenuto sostanziale, come domanda di annullamento della nuova decisione amministrativa anziché come domanda di ottemperanza.
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione del punteggio discrezionale attribuito dai singoli componenti dell'organo quando tale attribuzione consiste in autonome manifestazioni di volontà, così da rendere comprensibili e sindacabili le ragioni della preferenza.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato in relazione alla comunicazione di riavvio del procedimento dopo l'annullamento giurisdizionale.
art. 12, comma 1, lett. c), testo unico incarichi
«punteggio massimo: 6,60 – (0,60 per ciascun componente del Consiglio e per un solo candidato; in relazione all’impegno manifestato nello svolgimento dell’attività dell’Istituto ed alla professionalità acquisita in materia, rilevante per l’incarico da conferire, attraverso lo svolgimento di funzioni istituzionali), anche tenuto conto dell’esigenza di un arricchimento professionale attraverso una rotazione degli incarichi»
Il punteggio discrezionale deve essere attribuito da ciascun componente sulla base dell'impegno istituzionale e della professionalità rilevante per l'incarico, nel quadro di una procedura amministrativa motivata e non elettorale; il criterio della rotazione non impone di preferire automaticamente il candidato privo di precedenti incarichi.
Massime di principio
- Quando una sentenza annulla un provvedimento non soltanto per l'esito, ma per il modus procedendi seguito dall'amministrazione, l'esecuzione del giudicato può richiedere la riedizione dell'intera procedura e non la mera rivalutazione delle posizioni già considerate.
- In una procedura amministrativa di conferimento di incarichi nella quale il punteggio complessivo deriva da criteri oggettivi e da un punteggio discrezionale, quest'ultimo deve essere attribuito sulla base di una proposta motivata e verificabile; la procedura non può essere assimilata a una votazione elettorale libera da motivazione.
- La comparazione tra candidati può essere limitata a quelli concretamente idonei a conseguire il bene della vita, quando gli altri risultino matematicamente recessivi in ragione dei punteggi oggettivi, purché tale modalità non alteri l'esito del confronto e sia ragionevole e coerente con le finalità procedurali.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni comparative discrezionali non consiste nella rinnovazione del merito della scelta, ma nella verifica della coerenza, logicità, ragionevolezza e conformità ai parametri normativi della motivazione amministrativa.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza presuppone l'inottemperanza o il ritardo nell'esecuzione del giudicato; essa non è dovuta quando l'amministrazione abbia tempestivamente riesercitato il potere adottando un nuovo provvedimento, anche se quest'ultimo è successivamente contestato con un'autonoma azione di annullamento.
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