Ordinanza n. 604/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determina n. 475 dell’08/04/2025 trasmessa in data 09/04/2025 relativa a “Procedura aperta per l’affidamento di deflussori, prolunghe, filtri per infusione, sistemi di somministrazione senza ago, set di infusione per diluizione e somministrazione sostanze pvc-incompatibili, set per la misurazione manuale della pressione venosa centrale, set per la preparazione aliquote di collirio e PRP da emocomponenti, sacche per crioconservazione, sacche per prelievo e raccolta sangue, sacca post-partum, catetere "da ferita", set per DSA con co2, kit per la produzione di concentrato di cellule mononucleate, circuito per la raccolta e la filtrazione di midollo osseo, dispositivi per radiofarmaci, filtri sterilizzanti e sistemi di drenaggio chirurgico post operatorio per raccolta e recupero sangue autologo occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana mediante conclusione di accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del D.LGS. 36/2023. (CUI 2022-032-0009) – CIG (A006C5FF0E) – LOTTO 29 con cui la Stazione Appaltante ha disposto l’esclusione della società ricorrente dal Lotto 29 per una presunta non conformità del prodotto offerto rispetto alle prescrizioni della legge di gara e ha aggiudicato il Lotto 29 alla controinteressata Macropharm S.r.l.; - del disciplinare di gara, del capitolato prestazionale e del capitolato tecnico in sé e come interpretati dalla Stazione Appaltante laddove ha previsto l’esclusione della società ricorrente sulla scorta delle motivazioni di diritto che verranno esposte nel prosieguo; - di tutti i verbali di gara allegati alla determina; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche allo stato non noto per estremi e contenuto; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CYTIVA ITALY S.R.L. il 12/09/2025: - della determina n. 856 del 03 luglio 2025 pubblicata all’albo pretorio in data 04 luglio 2025 e conosciuta dalla ricorrente in data 04 luglio 2025 avente ad oggetto la “rettifica della graduatoria di gara lotti 29 e 30”, con conseguente conferma dell’aggiudicazione alla controinteressata e redazione di una nuova graduatoria con ammissione delle altre concorrenti; - della comunicazione di invio della sopra citata determina indicante quale aggiudicatario per il lotto 29 la controinteressata Macropharm S.r.l.; - di tutti i verbali approvati con la determina n. 856 e materialmente ad essa allegati ed in particolare: (i) verbale del 19 maggio 2025; (ii) verbale del 04 giugno 2025 (e relativo All. 1 ”Scheda di valutazione” tecnica delle offerte); (iii) verbale del 06 giugno 2025 di apertura delle offerte economiche della ricorrente; (iv) verbale del 06 giugno 2025 di proposta di aggiudicazione e relativa graduatoria allegata; nonché per l’accertamento e la dichiarazione di inefficacia del contratto di fornitura eventualmente stipulato e/o perfezionatosi, con espressa richiesta di subentro, previa aggiudicazione della fornitura in capo alla società ricorrente; e per la conseguente condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno subito in forma specifica, come sopra detto, con richiesta di subentro nel contratto nelle more eventualmente stipulato, ovvero -in subordine - per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal Lotto 29 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici e aggiudicazione del lotto ad altra concorrente, nonché successiva rettifica della graduatoria con conferma dell’aggiudicazione
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’esclusione dal Lotto 29, disposta per presunta non conformità del prodotto offerto rispetto alla lex specialis, nonché gli atti di gara e l’aggiudicazione in favore di altra concorrente. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva rettifica della graduatoria dei Lotti 29 e 30, i verbali di gara e la conferma dell’aggiudicazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro nella fornitura e, in subordine, il risarcimento per equivalente. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti né esaminati nel merito i singoli vizi dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito delle domande di annullamento, di dichiarazione di inefficacia del contratto, di subentro o di risarcimento. Richiamata una precedente ordinanza istruttoria con cui era stata disposta una verificazione presso l’Università di Pisa, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di proroga formulata dal soggetto delegato dal verificatore e ha concesso una proroga di 20 giorni rispetto ai termini fissati dall’ordinanza precedente. Ha disposto gli incombenti istruttori nei termini indicati in motivazione e ordinato alla segreteria la comunicazione dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara è indicata come finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi di tale disposizione; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti per gli incombenti istruttori; il testo non espone una specifica interpretazione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti per gli incombenti istruttori; il testo non espone una specifica interpretazione.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le norme processuali rilevanti per gli incombenti istruttori; il testo non espone una specifica interpretazione.
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