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Sentenza

Sentenza n. 3210/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 01328/2014, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202509669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti comunali di rielaborazione e approvazione della graduatoria concorsuale adottati in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1328/2014

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la violazione e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1328/2014, sostenendo che la nuova commissione, invece di procedere a una rinnovata e corretta valutazione del curriculum professionale, avrebbe effettuato una mera riproporzione matematica dei punteggi originari. Ha lamentato, inoltre, la duplice valutazione in favore dell’altro candidato del corso di perfezionamento in materia urbanistica e l’irrilevanza attribuita al proprio corso, nonostante la sua valutabilità nell’ambito del curriculum. Con il secondo motivo ha dedotto che la sentenza ottemperanda, riducendo a 10/30 il peso dei titoli e attribuendo alle prove il residuo peso, avrebbe imposto anche una diversa metodologia di calcolo dei punteggi delle prove scritte, fondata sulla media dei voti anziché sulla somma dei punteggi, con conseguente possibile miglioramento della propria posizione in graduatoria. Con il terzo motivo, subordinato, ha sostenuto che la sentenza imponesse la ricostituzione della commissione originaria e non la nomina di una commissione diversamente composta; ha inoltre contestato la partecipazione di una commissaria la cui qualifica dirigenziale era stata successivamente annullata in sede giurisdizionale, deducendo l’invalidità derivata degli atti compiuti dalla stessa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la sentenza ottemperanda aveva imposto il riesame del punteggio del curriculum entro il limite massimo di 1,25 punti e la correzione dei punteggi espressamente indicati, ma non aveva ordinato una riapertura generale delle valutazioni discrezionali né escluso una rielaborazione mediante riproporzionamento. L’attività svolta dalla commissione, consistita nell’apportare le correzioni indicate dalla sentenza, non risultava quindi incompatibile con il giudicato. Inoltre, il punteggio di 0,50 punti oggetto di modifica aveva un peso ridotto e non emergeva una ragionevole incidenza sulla graduatoria, considerato il distacco tra i candidati e i punteggi attribuiti per il curriculum. Quanto al secondo motivo, il giudice ha chiarito che la sentenza del 2014 imponeva di riportare il punteggio complessivo dei titoli a 10 punti, non anche di riparametrare o ricalcolare i punteggi delle prove scritte, già attribuiti secondo il bando e il regolamento comunale. La conferma dei punteggi delle prove non costituiva pertanto violazione o elusione del giudicato. Quanto al terzo motivo, la prescrizione relativa alla ricostituzione della commissione aveva carattere funzionale e riguardava l’organo incaricato della riedizione dell’attività, non le medesime persone fisiche che lo avevano precedentemente composto; la diversa composizione non era dunque elusiva del giudicato. Anche la successiva annullabilità della qualifica dirigenziale della commissaria non incideva, nel caso concreto, sull’ottemperanza e gli atti da essa compiuti risultavano comunque assistiti dal principio di conservazione degli atti del funzionario di fatto, essendo anteriori alla sentenza che aveva inciso sulla qualifica. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della particolarità e della risalenza della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il giudice verifica se l’attività amministrativa successiva sia conforme al giudicato.

  • art. 97 Cost.

    buon andamento e imparzialità dell’amministrazione

    Invocato dal ricorrente in relazione alla composizione della nuova commissione; il motivo è stato respinto.

  • art. 8 d.P.R. n. 487/1994

    per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli

    La disposizione imponeva il limite complessivo di 10 punti per i titoli, senza imporre il ricalcolo o la riparametrazione dei punteggi delle prove già correttamente determinati secondo il bando e il regolamento.

  • art. 7 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui le prove scritte avrebbero dovuto essere calcolate secondo la media dei voti; la censura è stata respinta perché la sentenza ottemperanda non aveva disposto alcuna modifica del metodo di calcolo delle prove.

  • art. 8 d.P.R. n. 487/1994

    Richiamato anche con riferimento al limite del punteggio attribuibile ai titoli.

  • art. 10 del bando di concorso

    A ciascun componente della commissione sono attribuiti: 3,33 punti per la valutazione dei titoli; 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame

    La previsione comportava un totale di 10 punti per i titoli e di 30 punti per ciascuna prova, senza necessità di ricalcolare le prove in sede di ottemperanza.

  • art. 21, comma 1, regolamento comunale dei concorsi

    A ciascun componente della commissione sono attribuiti: 3,33 punti per la valutazione dei titoli; 10 punti per la valutazione di ciascuna prova d’esame

    Confermava la ripartizione dei punteggi valorizzata dalla sentenza ottemperanda.

  • art. 24 del regolamento comunale dei concorsi

    Il punteggio del curriculum professionale era riconducibile al gruppo relativo al curriculum e non poteva superare 1,25 punti; la commissione doveva riesaminarlo entro tale limite.

  • art. 28 del regolamento comunale dei concorsi

    Stabiliva i criteri applicabili alla valutazione del curriculum professionale, che poteva essere espressa mediante un giudizio unitario e un punteggio numerico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice deve confrontare l’attività amministrativa successiva con il contenuto dispositivo e motivazionale del giudicato: non sussiste elusione quando l’amministrazione si limiti a eseguire le correzioni specificamente ordinate, senza che la sentenza abbia imposto una rinnovazione più ampia delle valutazioni discrezionali.
  • L’ordine giudiziale di correggere una graduatoria concorsuale nei termini indicati in motivazione non comporta, in assenza di una statuizione espressa, la riparametrazione dei punteggi relativi a prove o criteri non oggetto di censura e di riforma.
  • Quando una sentenza impone di rideterminare il punteggio dei titoli entro un limite massimo, tale statuizione non implica necessariamente la modifica del metodo di calcolo dei punteggi delle prove, se questi risultano già conformi al bando e al regolamento applicabili.
  • La prescrizione di ricostituire una commissione ai fini dell’esecuzione del giudicato ha natura funzionale e riferita all’organo, non impone di mantenere le medesime persone fisiche, salvo che il giudicato contenga indicazioni specifiche sulla composizione personale.
  • Gli atti compiuti da un funzionario di fatto anteriormente alla pronuncia che incide retroattivamente sul titolo o sulla qualifica posta a fondamento dell’investitura possono essere conservati, in applicazione del principio di conservazione degli atti, quando ricorrano i relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicità

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