Sentenza n. 269/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento reso dal Comune di Gaeta in data 24 maggio 2024, con il quale è stato comunicato il “mancato accoglimento” della Scia condizionata prot. nr 70030 del 20.10.2021, di cui alla successiva integrazione del 18.04.2024 prot. nr 28111, con la conseguente archiviazione per il dedotto “esito negativo”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego e archiviazione della SCIA condizionata relativa alla realizzazione di undici parcheggi privati coperti asserviti a un vicino locale commerciale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 24 maggio 2024, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, e dell'art. 21-nonies l. 241/1990, assumendo che il Comune fosse decaduto dal potere di intervenire sulla SCIA per il decorso del termine di trenta giorni e che non ricorressero i presupposti dell'autotutela. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sui vincoli urbanistici ed espropriativi, sostenendo che la destinazione dell'area a parcheggio e verde, prevista dal piano particolareggiato e dal PRG, avesse natura espropriativa e fosse divenuta inefficace per il decorso dei termini di attuazione e del termine quinquennale di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio. Con il terzo motivo ha denunciato eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa, erronea e contraddittoria motivazione, sostenendo che, venuti meno i vincoli urbanistici, il Comune avrebbe dovuto dimostrare la concretezza e attualità dell'interesse pubblico a limitare il diritto di proprietà. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla mancata realizzazione delle opere oggetto della SCIA.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto al primo motivo, il Collegio ha chiarito che il termine ordinario per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA edilizia è di trenta giorni, ma che tale termine non decorre quando si tratti di SCIA condizionata priva dei necessari atti di assenso preventivi: in tal caso la SCIA non si perfeziona e non diviene efficace, sicché non opera la preclusione temporale al potere repressivo. Nel caso concreto mancavano la documentazione relativa alle istanze per il nulla osta archeologico, il parere relativo al piano per l'assetto idrogeologico e il parere paesaggistico; inoltre l'istanza archeologica era stata presentata solo nel 2024. Il Comune, pertanto, non era tenuto a indire la conferenza di servizi e poteva intervenire anche successivamente, qualificando come abusiva l'attività iniziata senza la preventiva acquisizione degli atti di assenso. Il Collegio ha altresì rilevato che la relazione tecnica allegata alla SCIA attestava erroneamente l'assenza di vincoli archeologici e idrogeologici, circostanza che avrebbe comunque consentito l'intervento ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Quanto al secondo e al terzo motivo, il giudice ha ritenuto che la destinazione a parcheggio prevista dal PPE e dal PRG costituisse un vincolo conformativo e non espropriativo, poiché la realizzazione delle attrezzature poteva avvenire anche a iniziativa privata o pubblico-privata e non comportava necessariamente l'ablazione del bene. Tale vincolo non è soggetto alla decadenza quinquennale propria dei vincoli preordinati all'esproprio e continua a operare anche dopo la scadenza del termine di attuazione del piano particolareggiato. Le norme del PPE imponevano comunque l'uso pubblico delle aree destinate a parcheggio e vietavano l'occupazione con manufatti, mentre la disciplina della zona A e delle aree a verde pubblico non consentiva la trasformazione progettata per uso esclusivamente privato. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'atto, quale presupposto della responsabilità aquiliana. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19, commi 3, 4 e 6-bis, l. 241/1990
L'art. 19, terzo comma, attribuisce all'amministrazione un termine di sessanta giorni per intervenire sulla SCIA; il comma 6-bis riduce tale termine a trenta giorni per la SCIA edilizia.
Il termine per il potere inibitorio puro sulla SCIA edilizia è perentorio, ma non decorre se la SCIA condizionata non è mai divenuta efficace per la mancata acquisizione degli atti di assenso preventivi.
art. 21-nonies, commi 1 e 2-bis, l. 241/1990
Il comma 2-bis consente l'intervento in autotutela in caso di provvedimento ottenuto tramite false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci.
La falsità o l'inesattezza rilevante delle rappresentazioni contenute nella documentazione presentata può escludere le ordinarie preclusioni temporali e sostanziali dell'autotutela.
art. 23, comma 1, d.P.R. 380/2001
La SCIA edilizia deve essere presentata al comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
La disposizione è richiamata per coordinare il termine ridotto previsto per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA edilizia.
art. 23-bis, comma 2, d.P.R. 380/2001
In caso di SCIA condizionata, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso preventivi.
La mancata acquisizione degli atti di assenso rende la SCIA condizionata inefficace e impedisce l'inizio dei lavori.
art. 21, comma 2-bis, l. 241/1990
Consente all'amministrazione di intervenire sull'attività abusiva in assenza di una SCIA efficace.
art. 14 e seguenti l. 241/1990
La conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti di assenso presuppone la presentazione della documentazione necessaria relativa ai pareri e nulla osta richiesti.
art. 16, comma 5, l. 1150/1962
Individua in dieci anni il termine massimo di attuazione del piano particolareggiato.
La scadenza del termine di attuazione riguarda il piano esecutivo, ma non elimina le prescrizioni conformative relative agli allineamenti e alle destinazioni di zona.
art. 17, comma 1, l. 1150/1962
Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato, questo diventa inefficace per la parte non attuata, rimanendo fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona.
Le prescrizioni conformative del piano particolareggiato possono restare efficaci a tempo indeterminato anche dopo la scadenza del termine di attuazione.
art. 9, comma 2, d.P.R. 327/2001
È richiamato con riferimento alla durata quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio, distinta dal regime dei vincoli conformativi.
art. 2043 c.c.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché mancava l'illegittimità del provvedimento impugnato, presupposto della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- Il termine perentorio previsto per l'esercizio del potere inibitorio sulla SCIA edilizia non decorre quando la segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso preventivi e tali atti non siano stati acquisiti; in tal caso la SCIA non diviene efficace e l'attività eventualmente iniziata è abusiva.
- La SCIA condizionata consente l'inizio dei lavori soltanto dopo la comunicazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso necessari; la mera presentazione della segnalazione non produce effetti abilitativi sostitutivi degli atti preliminari mancanti.
- I vincoli urbanistici destinati a parcheggi, servizi o attrezzature realizzabili anche a iniziativa privata o pubblico-privata hanno natura conformativa, non espropriativa, quando non impongono necessariamente l'ablazione del bene; essi non sono soggetti alla decadenza quinquennale dei vincoli preordinati all'esproprio e non richiedono indennizzo o reiterazione motivata.
- La scadenza del termine di efficacia o di attuazione di un piano particolareggiato non elimina le prescrizioni urbanistiche conformative che disciplinano la destinazione di zona e le modalità di utilizzazione dei suoli.
- La domanda risarcitoria per danni derivanti da un provvedimento amministrativo presuppone l'illegittimità dell'atto; accertata la legittimità del diniego, il risarcimento deve essere respinto.
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