Sentenza n. 16288/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 6494/2025, che riconosceva il diritto al beneficio di € 500 per la Carta elettronica del docente relativo all’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 5 giugno 2025, notificata e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio di € 500 tramite Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025 e condannato il Ministero ad attribuirlo, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero e chiesto l’esecuzione del giudicato, formulando anche domanda di applicazione di penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza: rileva che il Ministero, a fronte dell’allegato inadempimento, non ha fornito elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione; il diritto riconosciuto dalla sentenza passata in giudicato e i relativi presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ordina al Ministero di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso; il commissario interverrà, previa richiesta della ricorrente, entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Respinge la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente, quale ragione esimente, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 400 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Stante la potestà discrezionale esercitabile nel giudizio di ottemperanza nel valutare la sussistenza di ragioni ostative indicate dall’art. 114, co. 4, lett. e, c.p.a. alla condanna al pagamento delle c.d. astreintes (Cons. Stato, Ad. Plen., 15/2014), deve tenersi in considerazione, quale ragione esimente, l’odierna nomina del Commissario per il caso di persistente inadempimento al decorso del termine di sessanta giorni.
La condanna al pagamento di penalità di mora è discrezionale nel giudizio di ottemperanza; la nomina di un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di persistente inadempimento può costituire una ragione esimente che ne giustifica il mancato accoglimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare attuazione al diritto riconosciuto dal giudicato senza rimetterne in discussione i presupposti già accertati.
- Quando l’amministrazione, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, non fornisce chiarimenti o elementi sulla corretta esecuzione del giudicato, la domanda di ottemperanza può essere accolta e l’amministrazione può essere assegnata a un termine per adempiere, con contestuale nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora nel giudizio di ottemperanza non consegue automaticamente all’inadempimento: la sua applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che può non disporla quando la nomina di un commissario ad acta costituisca una misura idonea a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento.
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