Ordinanza n. 236/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Agrigento valida per l''anno scolastico 2023/2024, per la provincia di Agrigento, nella parte in cui dispone l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell''articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui l'inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell''Istruzione e del Merito, e ne inibisce l'accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell''articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all''art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l''Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all''estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell''Avviso del Ministero dell''Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l'anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione alle immissioni in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l'utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Agrigento per l'anno scolastico 2023/2024, unitamente agli atti ministeriali che collocano con riserva i titolari di titoli esteri non riconosciuti e ne precludono l'accesso alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Agrigento nella parte in cui li colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D per il possesso di abilitazione all'insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all'estero e non ancora riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Hanno inoltre contestato il D.M. 15 giugno 2023 n. 119, la circolare ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440, l'avviso ministeriale prot. n. 44017 del 20 luglio 2023 e, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112, nella parte in cui prevedono l'inserimento in un elenco aggiuntivo con riserva e impediscono la partecipazione alle procedure di immissione in ruolo, anche mediante la cosiddetta call veloce. Dalla presente ordinanza non risultano specificamente esposti i singoli vizi di legittimità dedotti nel merito; l'istanza esaminata riguarda l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei numerosi controinteressati.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza processuale dei ricorrenti e li ha autorizzati a integrare il contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi. L'Amministrazione dovrà pubblicare sui propri siti istituzionali un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. I ricorrenti dovranno depositare la prova della pubblicazione entro 10 giorni dalla pubblicazione stessa. L'omesso adempimento nel termine è espressamente sanzionato con l'improcedibilità del ricorso. L'ordinanza non decide il merito delle domande di annullamento.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente, nell'ambito della disciplina del contraddittorio, l'adozione di modalità idonee a raggiungere i soggetti interessati quando la notificazione ordinaria non sia praticabile.
art. 49 c.p.a.
Costituisce la base normativa per l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ne ha disposto l'esecuzione mediante notificazione per pubblici proclami.
Massime di principio
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e risultano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a.
- L'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati.
- Se il giudice assegna un termine perentorio per la pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della relativa prova, l'inosservanza del primo termine può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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