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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08463/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio volto ad accertare l'avvenuta accettazione tacita di un'eredità da parte del debitore esecutato, al fine di ricomprendere nel suo patrimonio il bene poi pignorato nell'esecuzione immobiliare. Il tribunale aveva rigettato la domanda del creditore procedente; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione e ritenuto che il debitore fosse divenuto proprietario del bene per accettazione tacita dell'eredità materna, valorizzando anche la voltura catastale quale atto congiuntamente fiscale e civile. Nel ricorso per cassazione, il debitore ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento di appello per nullità o inesistenza della notifica dell'atto di citazione introduttivo del gravame, sostenendo che la notifica fosse stata eseguita in un indirizzo diverso dalla sua residenza anagrafica effettiva e senza alcun collegamento con il destinatario. Ha inoltre prospettato la tardività del ricorso per cassazione, assumendo di avere avuto conoscenza della sentenza di appello solo in epoca successiva, in quanto contumace involontario. La resistente ha replicato richiamando gli elementi di fatto che dimostravano il collegamento del destinatario con l'indirizzo presso cui la notifica era stata eseguita.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che le risultanze anagrafiche hanno valore solo presuntivo e non sono di per sé decisive per dimostrare la nullità della notifica, poiché ciò che rileva è il luogo di effettiva e abituale dimora del destinatario, accertabile con ogni mezzo di prova. Nel caso concreto, diversi elementi convergenti hanno mostrato che l'indirizzo utilizzato per la notifica dell'appello era comunque collegato al ricorrente: egli vi aveva risieduto in precedenza, lo aveva ancora indicato in sede di sottoscrizione di fideiussioni, vi erano state inviate comunicazioni e il precetto precedente all'esecuzione, ricevute e sottoscritte, e dall'avviso di ricevimento risultava una temporanea assenza del destinatario, non l'irreperibilità. Per tali ragioni la notificazione dell'atto di appello è stata considerata valida, con conseguente validità del giudizio di secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    ordinanza emessa ex art. 702 bis

    richiamato come rito utilizzato nel giudizio di primo grado per la decisione sommaria della domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza e del procedimento di appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4

    la censura è stata incanalata come vizio processuale per nullità della sentenza e del procedimento derivante dalla asserita invalidità della notificazione dell'atto introduttivo dell'appello.

  • art. 330 c.p.c.

    violazione degli artt. 330, 160 e 170 c.p.c.

    richiamato quale parametro per contestare la validità della notificazione dell'impugnazione.

  • art. 160 c.p.c.

    violazione degli artt. 330, 160 e 170 c.p.c.

    evocato dalla parte ricorrente per sostenere la nullità della notificazione dell'atto di appello.

  • art. 170 c.p.c.

    violazione degli artt. 330, 160 e 170 c.p.c.

    richiamato nel motivo per dedurre l'inesistenza o nullità della notifica presso un indirizzo non corrispondente alla residenza anagrafica.

  • art. 327 c.p.c.

    oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la tardività del ricorso in relazione alla pretesa conoscenza solo successiva della sentenza di appello.

  • art. 140 c.p.c.

    notifica venga eseguita ... secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ.

    citato dalla Corte nel richiamo alla giurisprudenza sulla presunzione di dimora nel luogo indicato nella richiesta di notifica.

  • art. 53 l. 53/1994

    notifica dell’atto di appello, avvenuta a mezzo posta ai sensi della legge n. 53/1994

    richiamato come base normativa della notificazione a mezzo posta eseguita dall'avvocato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    dichiara la sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    applicato in conseguenza del rigetto del ricorso per porre a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Le risultanze anagrafiche sulla residenza hanno valore soltanto presuntivo e non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la nullità della notificazione eseguita in un luogo diverso, quando vi siano elementi concreti che attestino l'effettiva dimora o il collegamento abituale del destinatario con quel luogo.
  • Per contestare efficacemente la validità di una notificazione eseguita presso un determinato indirizzo, la parte che eccepisce la nullità deve fornire prova contraria circa l'assenza di qualsiasi collegamento tra quel luogo e la propria abituale dimora; tale prova può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni.
  • Quando la notificazione dell'atto è eseguita in un indirizzo che, nonostante il mutamento anagrafico, risulti utilizzato dal destinatario in rapporti precedenti, in comunicazioni successive o nella documentazione contrattuale, il giudice può desumere la validità della notifica dal complesso degli indizi convergenti.
  • In sede di legittimità, la censura di nullità della notificazione non può fondarsi esclusivamente sul dato formale della residenza anagrafica, se il quadro probatorio complessivo depone per la conoscibilità dell'atto presso il luogo effettivamente collegato al destinatario.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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