Cassazione Civile, Ordinanza n. 34229/2021 del 15/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava l’imposta di registro dovuta sul provvedimento del Tribunale che aveva dichiarato esecutivo un lodo arbitrale. L’Ufficio assumeva come base imponibile l’importo complessivo della condanna risarcitoria contenuta nel lodo, pari a euro 7.080.856,61 oltre interessi. La società contribuente contestava la pretesa sostenendo che il lodo non era stato eseguito integralmente e che, prima e dopo la vicenda arbitrale, le parti avevano definito in via bonaria e transattiva parte della controversia; invocava inoltre il principio di alternatività IVA/imposta di registro e la violazione delle norme sulla tassazione degli atti giudiziari e arbitrali. La CTR accoglieva solo in parte l’appello della società, riducendo la base imponibile a euro 4.664.277,86, cioè detraendo quanto già corrisposto in forza di accordo bonario e transazione precedenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 37 d.P.R. 131/1986, dell’art. 8 Tariffa allegata, dell’art. 825 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR considerato atti anteriori al lodo nella determinazione della base imponibile e per avere valorizzato elementi estranei all’atto da registrare; (2) omessa e insufficiente motivazione, nullità della sentenza e violazione dell’art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe affermato senza adeguato supporto che la somma dovuta fosse soltanto quella residua al netto di quanto già percepito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, correggendo però in parte la motivazione della sentenza impugnata: ha precisato che, ai fini dell’imposta di registro, occorre avere riguardo al contenuto e agli effetti del lodo arbitrale e non a elementi estranei; tuttavia, nel caso concreto, la CTR non aveva fatto riferimento agli accordi e alla transazione come atti autonomi esterni, ma come circostanze richiamate e valutate nel lodo stesso ai fini della quantificazione della somma effettivamente dovuta. La Corte ha quindi confermato la riduzione della base imponibile operata dal giudice di merito e ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
viene richiamato dalla ricorrente come norma sulla registrazione e sui limiti di opponibilità all’Amministrazione di accordi successivi; la Corte, nel ragionamento, ribadisce che la tassazione va commisurata all’atto da registrare secondo il suo contenuto effettivo.
art. 8, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
invocato per la tassazione del provvedimento giudiziario collegato al lodo; la Corte richiama la disciplina tariffaria insieme all’art. 20 per individuare la base imponibile sulla base del contenuto del lodo.
art. 8, lett. c), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
richiamato dalla Corte come parametro, insieme all’art. 20, per stabilire i presupposti e i criteri di tassazione delle pronunce arbitrali o giudiziarie.
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
l’imposta di registro deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza utilizzare elementi extra testuali o atti collegati.
art. 825, comma 2, c.p.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere che il decreto di esecutorietà svolge un controllo formale e non consente di riesaminare il merito della controversia arbitrale.
art. 2697 c.c.
richiamato nel primo motivo di ricorso come norma sull’onere della prova, rispetto alla dedotta errata considerazione di fatti e pagamenti pregressi.
art. 360, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge.
art. 360, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione o motivazione apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
invocato per sostenere la nullità della decisione per carenza assoluta di motivazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’imposta di registro, quando l’atto da tassare è un lodo arbitrale o un provvedimento che ne dichiara l’esecutorietà, la base imponibile va individuata avendo riguardo al contenuto complessivo del lodo e agli effetti giuridici che da esso emergono, senza utilizzare elementi estranei al testo dell’atto.
- È consentito considerare, nella ricostruzione dell’effettiva obbligazione risultante dal lodo, anche precedenti accordi o transazioni solo se essi risultano richiamati e valutati nel lodo stesso ai fini della quantificazione della somma dovuta; non rilevano invece come atti autonomi esterni.
- Il decreto di esecutorietà del lodo non è il titolo decisorio rilevante per la tassazione, che deve essere ancorata al lodo arbitrale, la cui portata si interpreta secondo dispositivo e motivazione.
- La motivazione di merito è sufficiente quando consente di comprendere che la riduzione della base imponibile deriva dal contenuto del lodo e dal richiamo in esso contenuto a pagamenti o definizioni pregresse; non occorre un ulteriore esame del merito della controversia arbitrale.
- In sede di tassazione dell’atto, non possono essere valorizzati elementi sopravvenuti e non incorporati nell’atto registrato per modificare la base imponibile.
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