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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2105

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva

Normativa europea32022R2105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce il quadro operativo dei controlli di conformità sulle norme di commercializzazione dell’olio di oliva previste dal regolamento delegato (UE) 2022/2104. Disciplina frequenza e criteri di rischio dei controlli, cooperazione tra autorità degli Stati membri, obblighi documentali degli operatori, riconoscimento dei panel di assaggiatori e metodi di analisi chimica e sensoriale. Prevede inoltre un metodo unico per il tenore in olio delle sanse e dei residui, sanzioni nazionali effettive, proporzionate e dissuasive e una relazione annuale alla Commissione.

Norme uniformi dell’UE per i controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e per i metodi di analisi delle sue caratteristiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli oli di oliva di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2104, ai controlli di conformità effettuati dagli Stati membri, agli operatori della filiera oleicola (produzione, detenzione, condizionamento, imbottigliamento, vendita, importazione ed esportazione) e ai panel di assaggiatori riconosciuti. Riguarda anche i registri di entrata e uscita degli operatori, l’approvazione facoltativa degli impianti di condizionamento sul territorio nazionale, i metodi analitici per la classificazione degli oli e il tenore in olio di sanse e altri residui (NC 2306 90 11 e 2306 90 19). Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell’olio di oliva

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione completa il quadro delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento delegato (UE) 2022/2104. Esso mira a semplificare e uniformare i controlli, rafforzare la lotta alle frodi e garantire un’applicazione omogenea nell’Unione mediante metodi analitici comuni, procedure di campionamento uniformi e obblighi di cooperazione amministrativa.

Ambito di applicazione

Il regolamento disciplina i controlli di conformità sulle norme di commercializzazione degli oli di oliva, la cooperazione tra autorità competenti, gli obblighi di tenuta dei registri da parte degli operatori e l’approvazione facoltativa degli impianti di condizionamento, nonché i metodi di analisi per determinare le caratteristiche dell’olio. Si applica agli oli di oliva di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 e coinvolge le fasi di produzione, detenzione, condizionamento, imbottigliamento, commercializzazione, importazione ed esportazione.

Controlli di conformità e analisi di rischio

Gli Stati membri devono effettuare controlli di conformità sulla base di un’analisi di rischio e con frequenza minima pari ad almeno un controllo annuo ogni 1 000 tonnellate di olio di oliva commercializzato nel territorio nazionale. La nozione di "olio di oliva commercializzato" comprende il quantitativo totale messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro ed esportato da quello Stato membro. I criteri di rischio indicati dal regolamento sono ampi e comprendono, tra l’altro, categoria dell’olio, periodo di produzione, prezzo, operazioni di miscelazione e condizionamento, origine e destinazione, mezzo di trasporto, volume della partita, posizione dell’operatore nella filiera, natura dell’attività svolta, esiti di controlli precedenti, affidabilità dei sistemi di qualità e ogni altra informazione idonea a evidenziare un rischio di non conformità.

Gli Stati membri devono inoltre stabilire anticipatamente criteri di valutazione del rischio e il numero minimo di operatori, partite e quantitativi da sottoporre a controllo per ciascuna categoria di rischio. In caso di irregolarità sostanziali, la frequenza dei controlli deve essere aumentata.

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

Quando viene riscontrata un’irregolarità e l’operatore indicato in etichetta è stabilito in un altro Stato membro, l’autorità che ha effettuato il controllo deve presentare una richiesta di verifica allo Stato membro di stabilimento dell’operatore, secondo il sistema IMSOC del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. La richiesta deve contenere, oltre agli elementi richiesti da tale regolamento, anche la data del campionamento o dell’acquisto, i dati dell’operatore presso il quale si è svolto il prelievo, il numero di partite, le copie delle etichette, i risultati di analisi o controperizie e, se del caso, il fornitore dichiarato.

Lo Stato membro destinatario deve prelevare i campioni entro la fine del mese successivo alla richiesta e rispondere entro tre mesi. È quindi prevista una vera e propria cooperazione amministrativa obbligatoria tra Stati membri per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato in etichetta e il contenuto effettivo del prodotto.

Obblighi degli operatori e registri

Gli operatori devono tenere un registro di entrata e di uscita per ogni movimento dal frantoio fino alla fase di imbottigliamento, per ciascuna categoria di olio di oliva detenuta. Inoltre, su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore indicato in etichetta, essi devono produrre la documentazione idonea a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 6, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104.

La prova può fondarsi su:

  • dati di fatto o dati scientificamente provati;
  • risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
  • informazioni amministrative o contabili tenute secondo il diritto dell’Unione e nazionale.

Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento

Gli Stati membri possono riconoscere gli impianti di condizionamento situati nel proprio territorio. Il riconoscimento è subordinato a tre condizioni: disponibilità di impianti di condizionamento, impegno a conservare la documentazione richiesta per i controlli e sistema di magazzinaggio idoneo a ricostruire la provenienza dell’olio soggetto a indicazione obbligatoria del luogo di origine.

Se uno Stato membro decide di avvalersi di questa facoltà, deve attribuire a ciascun impianto riconosciuto un identificativo alfanumerico e comunicare alla Commissione le pertinenti disposizioni nazionali ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.

Metodi di analisi e campionamento

Il regolamento rinvia all’allegato I per i metodi di analisi da utilizzare per le caratteristiche chimiche e organolettiche dell’olio di oliva. I metodi individuati sono quelli del Consiglio oleicolo internazionale (COI), tra cui quelli per acidità, indice di perossidi, 2-gliceril monopalmitato, assorbimenti UV, composizione in acidi grassi, esteri etilici e cere, steroli, stigmastadieni e ΔECN42.

Il campionamento è disciplinato dall’articolo 8 e, in linea generale, segue le norme EN ISO 661 ed EN ISO 5555. Per le partite condizionate in imballaggi si applica però l’allegato II; per gli oli sfusi non campionabili secondo EN ISO 5555, il campionamento avviene secondo le istruzioni dell’autorità competente. I campioni devono essere protetti da luce e calore e inviati al laboratorio entro il quinto giorno lavorativo dal prelievo, salvo conservazione idonea a prevenire degrado o danneggiamento.

Verifica della conformità delle caratteristiche dell’olio

Gli Stati membri devono verificare la conformità degli oli alle caratteristiche indicate nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104, scegliendo liberamente l’ordine delle verifiche oppure seguendo il diagramma di flusso dell’allegato III fino alla prima decisione utile.

Per gli oli condizionati, le analisi relative ad acidità, indice di perossidi, K232, K268 o K270, ΔΚ, esteri etilici degli acidi grassi, cere e caratteristiche organolettiche, nonché le eventuali controanalisi previste dalla legislazione nazionale, devono essere effettuate prima del termine minimo di conservazione. Per gli oli sfusi, tali analisi devono essere svolte entro sei mesi dal prelievo.

I risultati vanno confrontati direttamente con i limiti del regolamento delegato, tenendo conto della ripetibilità e della riproducibilità dei metodi. Per l’olio condizionato, se il campione non è stato prelevato nei due mesi precedenti il termine minimo di conservazione e i risultati non corrispondono alla categoria dichiarata, l’operatore deve essere informato almeno un mese prima della scadenza di tale termine.

Panel di assaggiatori e verifica organolettica

La valutazione organolettica degli oli vergini è affidata ai panel di assaggiatori riconosciuti dagli Stati membri. Il riconoscimento dei panel deve garantire il rispetto del metodo del COI, la formazione del capo panel presso un organismo riconosciuto e una revisione annuale del panel.

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione l’elenco dei panel riconosciuti e ogni successiva modifica. Se sul territorio nazionale non esiste alcun panel che soddisfi i requisiti, lo Stato membro deve ricorrere a un panel riconosciuto di un altro Stato membro.

Se il panel non conferma la categoria dichiarata, l’operatore può chiedere due controanalisi svolte da altri panel riconosciuti; almeno uno dei panel deve essere dello Stato membro di produzione dell’olio. L’olio è considerato conforme se entrambe le controanalisi confermano la categoria dichiarata. In caso contrario, la categoria è giudicata incoerente con le caratteristiche dell’olio e i costi delle controanalisi sono a carico dell’operatore. Per gli oli prodotti al di fuori dell’Unione, le due controanalisi devono essere svolte da due panel diversi da quello che ha rilevato inizialmente la non conformità.

Tenore in olio delle sanse e degli altri residui

Il regolamento introduce anche un metodo unico per determinare il tenore in olio delle sanse e degli altri residui dell’estrazione dell’olio, identificati dai codici NC 2306 90 11 e 2306 90 19. Il risultato deve essere espresso in percentuale in peso rispetto alla sostanza secca.

Sanzioni e reporting

Gli Stati membri devono prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto delle norme di commercializzazione dell’olio di oliva. La gravità dell’irregolarità deve orientare la misura della sanzione.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure adottate in materia sanzionatoria e, separatamente, presentare una relazione sull’applicazione del regolamento nell’anno civile precedente. La relazione annuale deve contenere almeno i risultati dei controlli di conformità ed essere compilata secondo il formulario dell’allegato V.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito e oggetto del regolamento

L’articolo 1 individua quattro nuclei disciplinari: controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli oli di oliva, cooperazione e assistenza tra autorità competenti, registri degli operatori e approvazione degli impianti di condizionamento, metodi di analisi per determinare le caratteristiche dell’olio di oliva.

Obblighi degli Stati membri e autorità competenti

L’articolo 2 impone agli Stati membri di effettuare controlli di conformità basati su analisi di rischio e di verificare il rispetto degli obblighi degli operatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1. Ogni Stato membro deve comunicare alla Commissione il nome e l’indirizzo delle autorità competenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e informare tempestivamente sulle modifiche.

Frequenza dei controlli e analisi di rischio

L’articolo 3 definisce come "olio di oliva commercializzato" il quantitativo totale messo a disposizione sul mercato in uno Stato membro ed esportato da tale Stato membro. Gli Stati membri devono eseguire almeno un controllo all’anno ogni 1 000 tonnellate di olio commercializzato e stabilire ex ante criteri di rischio e numeri minimi di operatori/partite da controllare. Tra i criteri di rischio figurano categoria, periodo di produzione, prezzo, miscelazione, condizionamento, origine, destinazione, trasporto, volume, posizione nella filiera, attività svolta, esiti di controlli precedenti, affidabilità dei sistemi di qualità e altre informazioni utili. In caso di irregolarità sostanziali, la frequenza dei controlli deve aumentare.

Cooperazione amministrativa tra Stati membri

L’articolo 4 prevede, quando l’operatore indicato in etichetta è stabilito in un altro Stato membro, una richiesta di verifica allo Stato membro competente, tramite il sistema del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715. La richiesta deve contenere dati su campionamento/acquisto, operatore, numero di partite, copie delle etichette, risultati analitici o controperizie e, se del caso, il fornitore dichiarato. Lo Stato membro destinatario deve campionare entro la fine del mese successivo alla richiesta e rispondere entro tre mesi.

Obblighi documentali degli operatori

L’articolo 5 impone agli operatori di tenere un registro di entrata e di uscita per ogni movimento dal frantoio fino all’imbottigliamento, per ciascuna categoria di olio detenuta. Su richiesta, devono fornire la documentazione che prova il rispetto dei requisiti degli articoli 6, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104, basata su dati di fatto o scientifici, risultati di analisi o registrazioni automatiche, e informazioni amministrative o contabili.

Riconoscimento facoltativo degli impianti di condizionamento

L’articolo 6 consente agli Stati membri di riconoscere gli impianti di condizionamento situati sul proprio territorio. Il riconoscimento, con identificativo alfanumerico, è subordinato al possesso di impianti idonei, all’impegno a conservare la documentazione di cui all’articolo 5 e a un sistema di magazzinaggio che consenta di accertare la provenienza dell’olio soggetto a indicazione obbligatoria dell’origine. Le disposizioni nazionali adottate devono essere comunicate alla Commissione secondo la direttiva (UE) 2015/1535.

Metodi di analisi ufficiali

L’articolo 7 rinvia all’allegato I per i metodi di analisi da usare per determinare le caratteristiche dell’olio di oliva elencate nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104. L’allegato I recepisce metodi COI per acidità, indice di perossidi, 2-gliceril monopalmitato, assorbimenti UV (K232, K268, K270, ΔΚ), caratteristiche organolettiche, composizione in acidi grassi, esteri etilici e cere, steroli, stigmastadieni e ΔECN42.

Campionamento dei prodotti

L’articolo 8 dispone che il campionamento segua EN ISO 661 ed EN ISO 5555, salvo per le partite condizionate in imballaggi, per le quali si applica l’allegato II, e per oli sfusi non campionabili secondo EN ISO 5555, per i quali decide l’autorità competente. I campioni devono essere protetti da luce e calore e inviati al laboratorio entro il quinto giorno lavorativo dal prelievo, salvo conservazione idonea a evitare degrado o danneggiamento.

Verifica delle caratteristiche dell’olio

L’articolo 9 stabilisce che gli Stati membri verificano la conformità alle caratteristiche dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 in qualsiasi ordine o secondo il diagramma di flusso dell’allegato III. Per oli condizionati, le analisi di acidità, perossidi, K232/K268/K270/ΔΚ, esteri etilici, cere e caratteristiche organolettiche devono essere eseguite prima del termine minimo di conservazione; per oli sfusi, entro sei mesi dal campionamento. I risultati sono confrontati direttamente con i limiti del regolamento delegato, tenendo conto di ripetibilità e riproducibilità.

Panel di assaggiatori e verifica organolettica

Gli articoli 10 e 11 disciplinano i panel riconosciuti dagli Stati membri per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini. Gli Stati membri fissano condizioni di riconoscimento che garantiscano il rispetto del metodo COI, la formazione del capo panel presso un organismo riconosciuto e una revisione annuale. Se un panel non conferma la categoria dichiarata, l’operatore può chiedere due controanalisi da parte di altri panel; almeno uno deve essere riconosciuto nello Stato membro di produzione. Se le due controanalisi confermano la categoria, l’olio è conforme; altrimenti la categoria dichiarata è incoerente e i costi sono a carico dell’operatore.

Tenore in olio di sanse e residui

L’articolo 12 rinvia all’allegato IV per la determinazione del tenore in olio delle sanse e degli altri residui dell’estrazione dell’olio (NC 2306 90 11 e 2306 90 19). Il risultato è espresso in percentuale in peso rispetto alla sostanza secca.

Sanzioni nazionali

L’articolo 13 impone agli Stati membri, in caso di non conformità alle norme di commercializzazione, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, commisurate alla gravità dell’irregolarità. Le misure adottate devono essere comunicate alla Commissione entro il 31 maggio di ogni anno e ogni modifica deve essere notificata immediatamente.

Relazione annuale alla Commissione

L’articolo 14 obbliga gli Stati membri a presentare entro il 31 maggio di ogni anno una relazione sull’applicazione del regolamento nell’anno civile precedente, contenente almeno i risultati dei controlli di conformità secondo il formulario dell’allegato V.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

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