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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2104

Regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del 29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell’olio di oliva e che abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione

Normativa europea32022R2104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato per le caratteristiche dei diversi oli di oliva e per le modalità di commercializzazione al dettaglio e nei prodotti alimentari. Mira a garantire qualità, autenticità e tracciabilità, a evitare pratiche ingannevoli per il consumatore e a prevenire frodi e concorrenza sleale. Disciplina in modo dettagliato denominazioni legali, origine, confezionamento, indicazioni facoltative e informazioni sulle miscele con altri oli vegetali. Abroga il previgente regolamento (CEE) n. 2568/91 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, con applicazione diretta negli Stati membri.

Norme di commercializzazione, caratteristiche, etichettatura e controlli per gli oli di oliva e di sansa di oliva venduti al consumatore finale o utilizzati in miscele/prodotti alimentari.

Ambito di applicazione

Si applica agli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punti da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, con particolare riguardo agli oli extra vergini, vergini, lampanti, raffinati, composti di oli raffinati e vergini, di sansa di oliva greggi, raffinati e di sansa di oliva. Le norme di commercializzazione riguardano in particolare gli oli di cui all’allegato VII, parte VIII, punto 1, lettere a) e b), e punti 3 e 6, quando sono venduti al consumatore finale, presentati come tali o impiegati in un prodotto alimentare. Sono previste regole specifiche per confezionamento, etichettatura, indicazione dell’origine e indicazioni facoltative; gli Stati membri possono introdurre alcune misure nazionali limitate, come il divieto di produrre sul proprio territorio miscele di oli di oliva e altri oli vegetali per il consumo interno o l’obbligo di indicare la campagna di raccolta per la sola produzione nazionale destinata ai mercati interni. Per le importazioni da paesi terzi rilevano le regole del codice doganale dell’Unione sull’origine non preferenziale.

Norme di commercializzazione dell’olio di oliva

Il regolamento delegato (UE) 2022/2104 integra il quadro dell’OCM unico per disciplinare in modo uniforme le caratteristiche, la presentazione e l’etichettatura degli oli di oliva. Esso sostituisce il previgente sistema basato sul regolamento (CEE) n. 2568/91 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, con l’obiettivo di rafforzare qualità, autenticità, tracciabilità e tutela del consumatore.

Ambito di applicazione e categorie di prodotto

Il regolamento si applica agli oli di oliva elencati nell’allegato VII, parte VIII, punti 1-6, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le norme di commercializzazione riguardano in particolare gli oli extra vergini, vergini, lampanti, raffinati, i composti di oli raffinati e vergini, gli oli di sansa greggi, raffinati e l’olio di sansa di oliva. L’articolo 2 collega ciascuna categoria alle caratteristiche tecniche riportate nell’allegato I, da determinarsi secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.

Caratteristiche qualitative e controllo di conformità

L’allegato I fissa i parametri chimici e organolettici di qualità e purezza, inclusi acidità, perossidi, assorbimento ultravioletto, composizione in acidi grassi, steroli, cere e altri indicatori specifici per categoria. Per gli oli vergini ed extra vergini assumono rilievo anche la mediana del difetto e la mediana del fruttato, nonché altri criteri organolettici definiti negli allegati. La struttura del regolamento mira a distinguere con precisione le categorie merceologiche e a impedire che un solo parametro non conforme consenta di mantenere una qualificazione superiore.

Miscele, incorporazione in alimenti e limitazioni nazionali

L’articolo 3 consente che solo gli oli commercializzabili al consumatore finale siano utilizzati in miscele con altri oli vegetali o incorporati in altri prodotti alimentari. Gli Stati membri possono vietare, sul proprio territorio, la produzione di tali miscele per il consumo interno; tuttavia non possono bloccare l’ingresso di miscele provenienti da altri Stati o paesi, né la produzione destinata all’esportazione o alla vendita in un altro Stato membro. Il regolamento intende così bilanciare libertà di circolazione e esigenze nazionali di tutela del mercato interno.

Confezionamento e presentazione al consumatore

Per gli oli di cui all’articolo 1, lettera b), destinati al consumatore finale, l’articolo 4 impone il preimballaggio in recipienti fino a 5 litri, con sistema di chiusura che perda integrità alla prima apertura. Per le forniture destinate a ristoranti, ospedali, mense e collettività analoghe, gli Stati membri possono autorizzare contenitori di capacità superiore. La misura mira a preservare autenticità e integrità del prodotto lungo la filiera di consumo.

Etichettatura: regole generali, denominazione legale e origine

L’articolo 5 rende obbligatorie le indicazioni previste dagli articoli 6-9 e impone che denominazione legale e, se applicabile, luogo di origine, siano collocati nel campo visivo principale e presentati in modo unitario e leggibile. L’articolo 6 stabilisce diciture standard obbligatorie per le principali categorie, mentre l’articolo 7 impone l’indicazione delle condizioni di conservazione al riparo da luce e calore. L’articolo 8 disciplina in modo dettagliato il luogo di origine: esso è obbligatorio per extra vergine e vergine, non per alcune altre categorie, e può assumere la forma di riferimento a Stato membro, Unione o paese terzo, di indicazione per miscele di origini multiple, oppure di DOP/IGP. Per gli oli importati si applicano inoltre le regole del codice doganale dell’Unione sull’origine non preferenziale.

Tracciabilità e identificazione dell’impianto di condizionamento

L’articolo 9 prevede, se del caso, l’indicazione dell’identificativo alfanumerico dell’impianto di condizionamento riconosciuto a livello nazionale. La disposizione si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 e risponde all’esigenza di rafforzare la tracciabilità e i controlli a tutela del consumatore.

Menzioni facoltative riservate e informazioni sensoriali

L’articolo 10 consente l’uso di menzioni facoltative solo entro parametri rigorosi. Le espressioni 'prima spremitura a freddo' e 'estratto a freddo' sono riservate agli oli extra vergini o vergini ottenuti sotto i 27 °C con procedimenti tradizionali o di percolazione/centrifugazione, secondo i casi. Le indicazioni sulle caratteristiche organolettiche del gusto o dell’odore sono ammesse solo per oli vergini ed extra vergini, se basate su valutazione conforme al metodo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 e limitate alle definizioni riportate nell’allegato II. Inoltre, l’indicazione dell’acidità è consentita solo se accompagnata dai valori massimi di perossidi, cere e assorbimento UV riferiti alla medesima data di scadenza minima.

Campagna di raccolta

L’articolo 11 limita l’indicazione della campagna di raccolta agli oli extra vergini e vergini e solo quando tutto il contenuto del recipiente proviene dalla medesima campagna. L’informazione può essere espressa come campagna di commercializzazione oppure come mese e anno della raccolta, con il mese riferito all’estrazione dell’olio. Gli Stati membri possono rendere tale indicazione obbligatoria per la produzione nazionale destinata esclusivamente ai mercati interni; la decisione deve essere notificata alla Commissione secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183 e non pregiudica la vendita delle scorte già etichettate.

Oli di oliva in miscele e prodotti alimentari

L’articolo 12 previene usi fuorvianti della reputazione dell’olio di oliva in prodotti composti. Se la presenza di olio di oliva è richiamata fuori dalla lista ingredienti mediante termini, immagini o simboli, l’etichetta deve indicare la descrizione commerciale della miscela e la percentuale di oli nella miscela; l’uso di immagini o simboli è ammesso solo oltre il 50 % di olio di oliva. Per i prodotti alimentari, salvo i prodotti solidi conservati esclusivamente in olio di oliva disciplinati da regole speciali, deve essere indicata la percentuale di olio sul peso netto totale, o in alternativa sul totale delle materie grasse. Se a oli di oliva si aggiungono altri prodotti alimentari, il prodotto finale non può riportare le denominazioni legali delle categorie di olio.

Abrogazione, coordinamento ed entrata in vigore

L’articolo 13 abroga espressamente il regolamento (CEE) n. 2568/91 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, prevedendo una tavola di concordanza per i rinvii normativi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito e categorie di oli disciplinate

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento alle caratteristiche degli oli di oliva di cui all’allegato VII, parte VIII, punti 1-6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e alle norme di commercializzazione per gli oli venduti al consumatore finale o presenti in un prodotto alimentare. L’articolo 2 riclassifica gli oli che soddisfano i parametri dell’allegato I nelle categorie di extra vergine, vergine, lampante, raffinato, composto di oli raffinati e vergini, sansa greggio, sansa raffinato e sansa di oliva.

Caratteristiche chimiche e organolettiche

Le caratteristiche di qualità e purezza sono fissate nell’allegato I, con valori per acidità, indice di perossidi, assorbimenti UV, ester etilici, composizione in acidi grassi, steroli, cere e altri parametri. Le analisi devono essere effettuate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105. Il superamento di anche un solo parametro può determinare il cambio di categoria o la non conformità.

Miscele con altri oli vegetali e incorporazione in alimenti

L’articolo 3 consente solo agli oli vendibili al consumatore finale di far parte di miscele con altri oli vegetali o di essere incorporati in altri prodotti alimentari. Gli Stati membri possono vietare la produzione sul proprio territorio delle miscele per il solo consumo interno, ma non possono impedire la commercializzazione delle miscele provenienti da altri paesi né la produzione per esportazione o per la vendita in un altro Stato membro.

Confezionamento e chiusure

L’articolo 4 impone che gli oli destinati al consumatore finale siano preimballati in contenitori di capacità massima pari a 5 litri, dotati di un sistema di chiusura che perde integrità dopo la prima utilizzazione. Per ristoranti, ospedali, mense e collettività simili gli Stati membri possono autorizzare capacità superiori.

Regole generali di etichettatura e campo visivo principale

L’articolo 5 rende obbligatoria l’etichettatura delle indicazioni previste dagli articoli 6-9. La denominazione legale e, se del caso, il luogo di origine devono figurare nel campo visivo principale, sulla stessa etichetta o su etichette diverse sul medesimo recipiente, con testo omogeneo e completo. Le indicazioni sugli articoli 10-12 sono facoltative.

Denominazioni legali delle categorie

L’articolo 6 stabilisce che la descrizione della categoria costituisce la denominazione legale ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 e impone diciture standard per extra vergine, vergine, miscela di oli raffinati e vergini e olio di sansa di oliva. Le formulazioni sono tassative e devono essere riportate in modo chiaro e indelebile.

Condizioni di magazzinaggio

L’articolo 7 richiede l’indicazione delle condizioni particolari di conservazione, in particolare la protezione dalla luce e dal calore, sul recipiente o sulle etichette applicate.

Origine e origine geografica

L’articolo 8 impone l’indicazione del luogo di origine per l’olio extra vergine e vergine, ma non per gli oli di cui all’allegato VII, parte VIII, punti 3 e 6. Sono previste tre modalità principali: riferimento a Stato membro/Unione/paese terzo; indicazioni per miscele di oli originari di più Stati o paesi terzi; oppure DOP/IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per le importazioni da paesi terzi si applicano le regole del regolamento (UE) n. 952/2013. Se le olive sono raccolte in un luogo diverso da quello di estrazione, ciò deve essere indicato secondo la formulazione prescritta.

Identificativo dell’impianto di condizionamento

L’articolo 9 prevede che, se del caso, in etichetta figuri l’identificativo alfanumerico dell’impianto di condizionamento riconosciuto ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, per rafforzare tracciabilità e tutela del consumatore.

Menzioni facoltative riservate

L’articolo 10 disciplina le menzioni facoltative riservate. 'Prima spremitura a freddo' e 'estratto a freddo' sono ammesse solo per oli extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 °C con tecniche specifiche. Le indicazioni organolettiche sono ammesse solo per oli vergini ed extra vergini, sulla base del metodo di prova previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 e delle definizioni dell’allegato II. L’indicazione dell’acidità è ammessa solo se accompagnata, con uguale evidenza grafica e nello stesso campo visivo, dai valori massimi di indice di perossidi, cere e assorbimento UV alla data di scadenza minima.

Campagna di raccolta

L’articolo 11 consente l’indicazione della campagna di raccolta solo per l’olio extra vergine e vergine e solo se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da quella campagna. L’indicazione può essere espressa come campagna di commercializzazione oppure come mese e anno della raccolta, con il mese riferito all’estrazione. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria tale indicazione per la sola produzione nazionale destinata ai mercati interni e devono notificare la decisione alla Commissione secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1183.

Indicazioni sulla presenza di olio di oliva in miscele e prodotti alimentari

L’articolo 12 disciplina l’uso di termini, immagini o simboli che richiamano l’olio di oliva fuori dalla lista ingredienti. In tal caso devono comparire la descrizione commerciale della miscela e la percentuale di oli vegetali/olio di oliva nella miscela; le immagini o simboli sono ammessi solo se l’olio di oliva supera il 50 %. Per i prodotti alimentari, salvo i casi di prodotti solidi conservati esclusivamente in olio di oliva richiamati dai regolamenti (CEE) n. 2136/89 e n. 1536/92, la denominazione del prodotto deve essere seguita dalla percentuale di olio sul peso netto totale, sostituibile dalla percentuale sul totale delle materie grasse con la dicitura 'percentuale di materie grasse'. Quando altri ingredienti sono aggiunti agli oli di oliva, il prodotto risultante non può recare le denominazioni legali di cui all’articolo 6.

Abrogazioni e coordinamento

L’articolo 13 abroga il regolamento (CEE) n. 2568/91 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012. I rinvii ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105, secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore

L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatietichettatura alimentaresicurezza e qualità alimentarecommercio dei prodotti agricoli

Testo integrale

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