Regolamento (UE) 2022/1343
Regolamento (UE) 2022/1343 della Commissione del 29 luglio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e tenendo conto dei CXL del Codex e delle osservazioni dei partner commerciali. Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, inserendo nuovi LMR o adeguando quelli esistenti e sopprimendo le corrispondenti voci dall’allegato III. Prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima del 22 febbraio 2023 e un riesame di alcune informazioni mancanti entro due anni dalla pubblicazione, con termini specifici anche al 2 agosto 2024 per taluni dati tecnici.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e dei mangimi, agli Stati membri e ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale interessati dai residui dei tre antiparassitari indicati. Riguarda i prodotti prodotti nell’Unione e quelli importati nell’Unione, con disciplina transitoria per i prodotti ottenuti o importati prima del 22 febbraio 2023. Non introduce autorizzazioni all’uso dei principi attivi, ma regola esclusivamente i limiti massimi di residui (LMR) nei prodotti elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005.
Regolamento (UE) 2022/1343 della Commissione sui livelli massimi di residui di acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina
Il regolamento interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i valori applicabili a tre sostanze attive fitosanitarie sulla base dei pareri motivati dell’EFSA. La Commissione richiama anche i lavori dei laboratori di riferimento dell’Unione, i CXL del Codex e la consultazione dei partner commerciali tramite l’OMC, evidenziando la necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori senza ostacolare indebitamente il commercio.
Ambito e finalità dell’intervento
L’atto modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L’aggiornamento riguarda acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina e si applica ai prodotti interessati, con effetti sia sui prodotti dell’Unione sia sulle importazioni nell’Unione. Il regolamento precisa che, per i prodotti ottenuti o importati prima del 22 febbraio 2023, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Acequinocil
Per l’acequinocil l’EFSA ha riesaminato gli LMR vigenti ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per diversi prodotti l’Autorità raccomanda il mantenimento o l’aumento dei valori; per altri prodotti, pur avendo rilevato la mancanza di alcune informazioni, conclude che non sussistono rischi per i consumatori e che gli LMR possono essere fissati nell’allegato II al livello vigente o al livello indicato dall’Autorità. Il regolamento prevede il riesame di tali valori entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni disponibili. Nell’allegato sono riportati anche casi in cui mancano dati su metodi di analisi, stabilità all’immagazzinamento o studi di idrolisi; per queste situazioni la Commissione considererà le informazioni eventualmente presentate entro il 2 agosto 2024.
Clorantraniliprolo
Per il clorantraniliprolo l’EFSA raccomanda, a seconda dei prodotti, la riduzione, il mantenimento o l’aumento degli LMR. Tra i prodotti per i quali sono indicati abbassamenti vi sono varie frutta a guscio, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, granturco dolce, cavolfiori, sedani, chicchi di caffè e carni di alcuni animali terrestri d’allevamento. Per i cavoli ricci il regolamento recepisce una scelta specifica: nonostante il parere EFSA indicasse il mantenimento di 20 mg/kg, gli Stati membri hanno chiesto 40 mg/kg in linea con il CXL relativo alle foglie di ravanello, poi riclassificate nel sottogruppo dei prodotti baby leaf; la Commissione segue quindi la classificazione corrente. Anche per questa sostanza, per alcuni prodotti l’EFSA ha segnalato dati mancanti, soprattutto sulle sperimentazioni sui residui e sulle condizioni di immagazzinamento, e il riesame dovrà tenerne conto entro il 2 agosto 2024.
Emamectina
Per l’emamectina l’EFSA ha proposto di modificare la definizione di residuo, assumendo come parametro l’emamectina B1a e i suoi sali, espressi come emamectina B1a (base libera). L’Autorità ha raccomandato riduzioni per numerosi ortaggi, frutta e altre colture, e ha anche indicato per alcuni prodotti la necessità di ulteriori approfondimenti per informazioni mancanti su stabilità all’immagazzinamento, metodi di analisi, sperimentazioni sui residui o studi di idrolisi simulanti pastorizzazione, bollitura e sterilizzazione. In più casi l’EFSA ha ritenuto necessarie ulteriori valutazioni del rischio, pur escludendo un rischio per i consumatori, e la Commissione prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione. Per le albicocche, la modifica dell’LMR è stata invece già trattata dal regolamento (UE) 2022/476, sicché non occorrono ulteriori interventi in questo atto.
Rapporti con il Codex e con il commercio internazionale
Nella formazione dei nuovi LMR la Commissione ha tenuto conto dei CXL ritenuti sicuri per i consumatori dell’Unione. I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati attraverso l’OMC e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione, in coerenza con l’esigenza di evitare effetti sproporzionati sugli scambi internazionali.
Disciplina transitoria e decorrenza
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento introduce una clausola transitoria: i prodotti ottenuti o importati prima del 22 febbraio 2023 restano soggetti alla versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 22 febbraio 2023.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR per acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è integrato con nuove colonne per le tre sostanze e con i relativi LMR per numerosi prodotti vegetali e animali. In diversi casi gli LMR sono mantenuti, aumentati o ridotti sulla base dei pareri EFSA; per i prodotti senza uso autorizzato nell’Unione e senza tolleranze all’importazione o CXL, i limiti sono fissati al limite di determinazione o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Soppressione delle voci corrispondenti nell’allegato III
Le colonne relative ad acequinocil, clorantraniliprolo ed emamectina sono soppresse dall’allegato III, parte A, perché i relativi LMR vengono trasferiti e disciplinati nell’allegato II.
Definizione del residuo per l’emamectina
Per emamectina viene adottata la definizione di residuo come "emamectina B1a e suoi sali, espressa come emamectina B1a (base libera)". Il testo dell’allegato segnala anche una diversa definizione del residuo per il codice 1000000, limitatamente all’emamectina B1a.
Gestione dei dati mancanti e riesame entro due anni
Per alcune combinazioni sostanza/prodotto l’EFSA ha rilevato lacune informative su metodi di analisi, stabilità in immagazzinamento, studi di idrolisi o sperimentazioni sui residui. La Commissione riesaminerà i corrispondenti LMR tenendo conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 2 agosto 2024; in mancanza, terrà conto dell’assenza di tali dati. Il regolamento precisa inoltre che gli LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili entro due anni dalla pubblicazione.
Disciplina transitoria per i prodotti già ottenuti o importati
Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 22 febbraio 2023, per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e un adeguato periodo di adattamento per Stati membri, paesi terzi e operatori.
Entrata in vigore e data di applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a partire dal 22 febbraio 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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