Regolamento (UE) 2022/1329
Regolamento (UE) 2022/1329 del Consiglio del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento (UE) 2022/1329 del Consiglio interviene sul regolamento (UE) n. 377/2012 per adeguarne il titolo alla decisione (PESC) 2022/1335. Si tratta di una modifica meramente formale, adottata per garantire l’attuazione uniforme nell’Unione della disciplina restrittiva relativa alla Guinea-Bissau. Il contenuto sostanziale del regime sanzionatorio non viene inciso dal presente atto.
Modifica del titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 sulle misure restrittive relative alla Guinea-Bissau.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea e, in quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. La modifica riguarda il regime di misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Guinea-Bissau; il testo non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali, ma aggiorna il titolo dell’atto per allinearlo alla decisione PESC modificativa.
Regolamento (UE) 2022/1329 del Consiglio, del 28 luglio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012 concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio già esistente relativo alla Guinea-Bissau, limitandosi a modificare il titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 per adeguarlo alla decisione (PESC) 2022/1335. Il legislatore dell’Unione evidenzia che l’intervento è necessario per attuare in modo uniforme la modifica della decisione PESC da parte degli operatori economici degli Stati membri.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 377/2012 attua la decisione 2012/285/PESC e prevede misure specifiche, incluso il congelamento di fondi, nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. La decisione (PESC) 2022/1335 modifica il titolo della decisione di base; di conseguenza, il Consiglio adotta il presente regolamento per recepire tale aggiornamento nell’ordinamento dell’Unione, in modo da garantire coerenza tra atto PESC e atto di attuazione ex articolo 215 TFUE.
Ambito della modifica
L’intervento non introduce nuove misure restrittive, non modifica l’elenco dei destinatari, non disciplina nuovi obblighi sostanziali e non interviene sul contenuto operativo del congelamento di fondi. La modifica è circoscritta alla denominazione ufficiale del regolamento 377/2012, che viene riscritta come: «Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau».
Effetti pratici per gli operatori
Per i soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive nell’Unione, l’effetto pratico è essenzialmente di aggiornamento terminologico e di allineamento formale della base normativa. L’obiettivo dichiarato è evitare difformità applicative tra Stati membri, assicurando che il regime sanzionatorio sia letto e applicato in modo uniforme.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula standard dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Modifica del titolo del regolamento 377/2012
L’articolo 1 sostituisce il titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 con la formulazione: «Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau». La modifica elimina il riferimento ai soggetti "che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità" dal titolo, per allinearlo al testo della decisione PESC modificata.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità di coordinamento con la PESC
Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e dà attuazione alla decisione (PESC) 2022/1335, che modifica la decisione 2012/285/PESC. La finalità indicata nei considerando è assicurare un’applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici degli Stati membri.
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