Regolamento (UE) 2022/1324
Regolamento (UE) 2022/1324 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina europea sui limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari, recependo in parte i CXL adottati dal Codex Alimentarius e tenendo conto delle valutazioni scientifiche dell’EFSA. Le modifiche riguardano gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e incidono su un ampio elenco di prodotti vegetali e animali. In alcuni casi i limiti vengono fissati o innalzati, in altri restano invariati oppure non vengono introdotti per ragioni di sicurezza o di coerenza normativa.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di numerose sostanze attive antiparassitarie in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico ai residui delle sostanze benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, fosetil-Al, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile. Per talune sostanze vengono introdotti o adeguati LMR negli allegati II e III, mentre per altre restano applicabili i valori di base di 0,01 mg/kg o non si apportano modifiche quando il CXL non è ritenuto idoneo o è inferiore agli LMR vigenti. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 per i residui di benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin e altre sostanze
Il regolamento della Commissione del 28 luglio 2022 interviene sulla disciplina europea dei limiti massimi di residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi. L’intervento è motivato dall’adozione, da parte del Codex Alimentarius, di nuovi CXL il 14 dicembre 2021 e dalla necessità di verificare la compatibilità di tali standard con il livello di protezione garantito nell’Unione, sulla base dei pareri dell’EFSA e dei principi del regolamento (CE) n. 178/2002.
Contesto normativo e criteri seguiti
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, che consente l’aggiornamento degli LMR, e sottolinea che gli standard internazionali sono considerati solo se adeguati agli obiettivi di tutela della salute e coerenti con l’elevato livello di protezione UE. In questo quadro, l’Unione ha presentato riserve in sede Codex su diverse combinazioni sostanza/prodotto; inoltre, per alcune sostanze l’EFSA ha segnalato profili di rischio o lacune informative che hanno impedito il recepimento integrale dei CXL.
Ambito delle modifiche
Le modifiche riguardano un ampio numero di matrici vegetali e animali, incluse frutta fresca o congelata, frutta a guscio, ortaggi, legumi, semi oleaginosi, cereali, tè, caffè, infusi di erbe, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale terrestri. L’atto modifica:
- l’allegato II per benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile;
- l’allegato III, parte A, per fosetil-Al.
Definizioni del residuo e annotazioni tecniche
L’allegato contiene diverse definizioni del residuo che incidono sull’interpretazione degli LMR. In particolare:
- per boscalid la definizione include anche il suo idrossimetabolita 2-cloro-N-(4′-cloro-5-idrossibifenil-2-il)nicotinammide, libero e coniugato, espresso in boscalid, per specifiche combinazioni di prodotti;
- per fluazifop-P il residuo è definito come somma di tutti gli isomeri costituenti del fluazifop, dei suoi esteri e coniugati, espressa come fluazifop;
- per metaflumizone il residuo è la somma degli isomeri E- e Z-;
- per spirotetrammato il residuo è espresso come somma di spirotetrammato e spirotetramatenolo, con una definizione diversa per alcune combinazioni di codice prodotto;
- per tiabendazolo la definizione varia a seconda del gruppo di prodotti e include, in certi casi, anche il 5-idrossitiabendazolo e il relativo coniugato solfatico;
- per fosetil-Al il residuo è definito come somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil.
Casi di non recepimento o mantenimento dei valori esistenti
La Commissione non recepisce tutti i CXL adottati dal Codex. In particolare:
- per afidopyropen, fluensulfone, pydiflumetofen e tolfenpyrad si applica il valore di base di 0,01 mg/kg, in assenza di LMR specifici e di inclusione nell’allegato IV;
- non vengono apportate modifiche agli LMR per clorantraniliprolo, kresoxim-metile, mesotrione, pendimetalin, pyriofenone, piriproxifen e tebuconazolo;
- il CXL per il tiabendazolo nelle patate dolci è escluso per il potenziale rischio acuto individuato dall’EFSA.
LMR per fosetil-Al nell’allegato III
La parte più estesa dell’intervento riguarda il fosetil-Al, per il quale l’allegato IIIA sostituisce integralmente la colonna esistente con numerosi LMR specifici. Tra i valori più significativi figurano, a titolo esemplificativo:
- 75 mg/kg per pompelmi e arance dolci; 150 mg/kg per limoni, limette/lime e alcune altre categorie;
- 1 500 mg/kg per diverse frutta a guscio; 200 mg/kg per avocado; 100 mg/kg per uve da tavola e fragole; 200 mg/kg per uve da vino;
- 200 mg/kg per patate; 30-50 mg/kg per alcuni ortaggi a bulbo; 100-130 mg/kg per taluni ortaggi a frutto;
- 300 mg/kg per lattughe e spinaci; 400 mg/kg per erbe fresche e fiori commestibili; 2 000 mg/kg per foglie ed erbe da infusione e per il luppolo;
- 400 mg/kg per molte spezie;
- valori specifici anche per prodotti di origine animale, ad esempio 0,7 mg/kg per muscolo di suini, bovini, ovini, caprini e pollame in alcune categorie, 1,5 mg/kg per grasso bovino/ovino/caprino e 0,5 mg/kg per latte e vari prodotti correlati. Per varie matrici, specialmente prodotti residuali o per i quali non sono stati fissati valori specifici, si applica il limite di determinazione analitica indicato con (*2).
Documentazione analitica e riesame futuro
L’allegato riporta numerose note dell’EFSA relative a lacune informative su metodi di analisi, residui in colture permanenti o a rotazione, stabilità in magazzinaggio, profili tossicologici di metaboliti e dati per confermare il plateau nel suolo. In vari casi la Commissione precisa che, al riesame dell’LMR, terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro una data specifica, oppure della loro mancanza se non fornite nei termini indicati. Le date richiamate nel testo includono, tra le altre, il 6 febbraio 2018, il 29 giugno 2018, il 1° luglio 2019, il 20 aprile 2023, il 25 ottobre 2023 e il 7 luglio 2023.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per i professionisti del settore agroalimentare ciò comporta l’immediata necessità di verificare la conformità dei prodotti immessi sul mercato ai nuovi LMR introdotti o modificati dagli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR negli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. L’allegato sostituisce integralmente le colonne relative a benzovindiflupir, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifurone, fluxapyroxad, isofetamid, metaflumizone, piraclostrobin, spirotetrammato, tiabendazolo e tolclofos-metile nell’allegato II, e quella relativa al fosetil-Al nella parte A dell’allegato III.
Recepimento selettivo dei CXL del Codex
La Commissione richiama i nuovi limiti massimi di residui del Codex adottati il 14 dicembre 2021, ma li recepisce solo quando risultano compatibili con il livello di protezione dell’Unione. Per le sostanze afidopyropen, fluensulfone, pydiflumetofen e tolfenpyrad non sono fissati LMR specifici e si applica il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Valutazione scientifica e criteri di sicurezza
Le modifiche sono fondate sui pareri scientifici dell’EFSA e considerate conformi all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione tiene conto delle riserve formulate dall’Unione in sede Codex e del fatto che alcuni CXL non sono stati inclusi perché non adeguati, non pertinenti o inferiori agli LMR già vigenti.
Esclusione del CXL sul tiabendazolo nelle patate dolci
Per il tiabendazolo nelle patate dolci l’EFSA ha individuato un potenziale rischio da assunzione acuta; il relativo CXL non viene quindi inserito come LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005.
LMR specifici per fosetil-Al
Nell’allegato IIIA vengono sostituiti i limiti per il fosetil-Al, inteso come somma di fosetil, acido fosfonico e dei loro sali, espressa in fosetil. Sono previsti LMR differenziati per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali, con valori elevati per alcune colture ad uso alimentare comune e valori pari al limite di determinazione analitica in diversi casi.
Regime di applicazione e decorrenza
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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