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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1325

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1325 della Commissione del 28 luglio 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la mappatura delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto di nuovi focolai, in particolare in Lituania e Polonia, e comporta la riclassificazione di alcune aree da zona II a zona III, oltre alla ridefinizione di numerose delimitazioni territoriali. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana.

Ambito di applicazione

Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dell'Unione europea e, per espressa indicazione, è rilevante ai fini del SEE. Riguarda gli Stati membri e le aree territoriali elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, nei quali devono essere applicate misure speciali di controllo della peste suina africana nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. La modifica incide in particolare sulle delimitazioni territoriali in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia e altri Stati/regioni elencati, con aggiornamenti basati sulla situazione epidemiologica. Non prevede esclusioni generali, ma nel dettaglio molte aree sono incluse o escluse in relazione alle specifiche zone e ai confini amministrativi o infrastrutturali indicati nell'allegato.

Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento interviene in modo mirato sul sistema delle zone soggette a restrizioni previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che disciplina misure speciali di controllo della peste suina africana negli Stati membri interessati. La Commissione motiva l'aggiornamento con l'evoluzione dinamica della situazione epidemiologica nell'Unione e, in particolare, con nuovi focolai in suini detenuti rilevati in Lituania e Polonia nel luglio 2022.

Contesto e finalità

La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini domestici e selvatici, con effetti potenzialmente gravi sulla consistenza del patrimonio zootecnico, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti nell'Unione e verso i paesi terzi. Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, la normativa generale in materia di sanità animale.

Base giuridica e logica della regionalizzazione

La misura è adottata in applicazione dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429. I considerando precisano che la delimitazione delle zone soggette a restrizioni deve fondarsi su criteri epidemiologici e scientifici, tenendo conto:

  • della situazione nelle aree colpite e della situazione generale nello Stato membro interessato;
  • del rischio di ulteriore diffusione;
  • degli orientamenti UE concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • delle norme internazionali, incluso il codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE/WOAH;
  • delle giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Modifiche sostanziali apportate

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605. Il nuovo allegato ridefinisce in modo esteso le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con elenchi analitici di regioni, province, comuni e porzioni territoriali.

Le modifiche più rilevanti riguardano:

  • la riclassificazione di alcune aree della Lituania e della Polonia da zona II a zona III, in ragione dei nuovi focolai;
  • l'aggiornamento delle delimitazioni delle zone II limitrofe nelle stesse aree;
  • la conferma e l'aggiornamento di ampie porzioni territoriali classificate nelle zone I, II o III in Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Italia e altri Stati membri indicati nell'allegato.

Contenuto dell'allegato: struttura delle restrizioni

L'allegato è organizzato per zone soggette a restrizioni:

  • zona I, che elenca territori in cui si applicano misure di contenimento meno intensive rispetto alle zone superiori;
  • zona II, riferita a territori con rischio epidemiologico più elevato;
  • zona III, destinata alle aree con il più alto livello di rischio o con presenza più critica della malattia.

Per l'Italia, l'allegato indica:

  • in zona I, vari comuni e porzioni territoriali in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio;
  • in zona II, numerosi comuni/province in Piemonte e Liguria, oltre ad ampie aree di altre regioni interessate dal rischio PSA;
  • in zona III, l'intero territorio della Regione Sardegna e l'area del comune di Roma compresa entro i confini amministrativi dell'ASL RM1.

Urgenza ed efficacia immediata

La Commissione sottolinea l'urgenza della situazione epidemiologica e afferma che le modifiche devono produrre effetti quanto prima. In coerenza con tale esigenza, l'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Effetti pratici per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore suinicolo, per i veterinari aziendali e per i consulenti legali e fiscali, il regolamento è rilevante perché l'inquadramento di un territorio in zona I, II o III condiziona la movimentazione di animali, prodotti e sottoprodotti, nonché l'applicazione delle relative misure di biosicurezza e controllo. La corretta verifica della localizzazione aziendale rispetto alle delimitazioni dell'allegato è quindi essenziale per valutare vincoli operativi, documentali e commerciali.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento 2021/605

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando l'elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.

Nuova delimitazione delle zone per lituania e polonia

Alla luce di nuovi focolai in suini detenuti rilevati nel luglio 2022, alcune aree della Lituania e della Polonia sono riclassificate da zona soggetta a restrizioni II a zona soggetta a restrizioni III; vengono anche ridefinite le zone II limitrofe per tenere conto del nuovo rischio epidemiologico.

Criteri epidemiologici e scientifici

I considerando richiamano che le modifiche alle zone devono basarsi sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione generale nello Stato membro, sul rischio di ulteriore diffusione, su principi e criteri scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali OIE/WOAH.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3, che consente l'adozione di misure speciali di controllo in materia di sanità animale.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentareagricolturamercato internodiritto veterinario

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