Sentenza del 24/09/2019 n. 23678 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Società cancellate dal registro delle imprese - Rimborso dei crediti d'imposta - Condizioni - Inclusione nel bilancio finale di liquidazione - Necessità - Limiti - Art. 5 del d.m. 26 febbraio 1992 - Annualità 1994 e 1995 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - D.l. n. 47 del 1992 - Mancata conversione in legge - Clausola di salvezza degli atti compiuti e degli effetti prodotti - Operatività - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di rimborsare un credito IRAP risultante dalla dichiarazione della Immobiliare B. s.p.a., società posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio sosteneva che il credito non fosse stato indicato nel bilancio finale di liquidazione, richiamando l'art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992, previsto per i rimborsi IVA e ritenuto applicabile anche alle imposte dirette. Contestava inoltre la tempestività della domanda di rimborso. La Corte ha esaminato anche la capacità processuale della società già estinta e la possibilità che il credito fosse passato alla socia unica.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia limitatamente alla posizione dell'Immobiliare B. s.p.a., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo proposto dalla società dopo la sua estinzione e cancellazione dal registro delle imprese. La decisione favorevole alla S. s.p.a., socia unica, è invece rimasta ferma. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva accertato in fatto che il credito, pur indicato con una formula imperfetta, risultava comunque dal bilancio finale; in ogni caso, la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'Ufficio, poiché l'obbligo previsto dal D.M. 26 febbraio 1992 non era applicabile alla fattispecie IRAP. Il terzo motivo, relativo alla decadenza dal rimborso, è stato dichiarato inammissibile perché proposto per la prima volta in Cassazione e comunque infondato: il credito esposto in dichiarazione era soggetto alla prescrizione decennale, non al termine decadenziale invocato dall'Ufficio. Le spese sono state compensate e la domanda di risarcimento per lite temeraria è stata rigettata.
Norme richiamate
Art. 5 del D.M. 26 febbraio 1992
obbligo di includere il credito nel bilancio finale di liquidazione ai fini del rimborso dei crediti d'imposta
La Corte ha ritenuto che tale disposizione, emanata in attuazione di un decreto-legge non convertito, riguardasse i rimborsi IVA e non fosse applicabile al credito IRAP oggetto della controversia. Inoltre, l'obbligo non avrebbe potuto operare per annualità e situazioni non ricadenti nel periodo di vigenza del decreto-legge.
Art. 1, comma 2, della legge n. 75 del 1993
clausola di salvezza degli atti compiuti e degli effetti prodotti
La clausola di salvezza è stata interpretata restrittivamente: riguarda gli atti amministrativi e gli effetti già prodotti durante la vigenza del decreto-legge non convertito, non anche gli atti normativi adottati in base ad esso né situazioni future non ancora verificatesi.
Art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione e la perdita della capacità processuale. Un ricorso proposto dalla società dopo l'estinzione è radicalmente inammissibile.
Artt. 74 e 81 c.p.c.
La Corte ha richiamato i principi sulla capacità e sulla rappresentanza processuale, precisando che il difetto originario di capacità processuale della società estinta è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e comporta l'inammissibilità dell'atto introduttivo.
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il termine decadenziale per la domanda di rimborso non può essere introdotto per la prima volta in Cassazione quando richieda accertamenti di fatto non compiuti nei gradi precedenti. Nel caso di un credito già esposto in dichiarazione, la Corte ha ritenuto applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale.
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
Il termine entro cui l'Amministrazione deve liquidare l'imposta ha natura ordinatoria e il suo decorso non consolida automaticamente il credito né determina la decadenza del contribuente dal rimborso.
Art. 96 c.p.c.
La domanda di risarcimento per lite temeraria deve essere adeguatamente motivata e riferita alla complessiva temerarietà della controversia; una contestazione parziale di un solo motivo non è sufficiente.
Massime di principio
- Una società cancellata dal registro delle imprese non può proporre validamente un nuovo ricorso: le controversie devono essere promosse dai soggetti eventualmente subentrati, come soci o altri successori, secondo le regole applicabili.
- La mancata indicazione di un credito nel bilancio finale di liquidazione non comporta automaticamente la rinuncia al credito, soprattutto quando il credito è certo, liquido, esposto in dichiarazione e non contestato dall'Amministrazione.
- Un obbligo previsto da una norma regolamentare collegata a un decreto-legge non convertito non può essere applicato oltre l'ambito temporale e materiale validamente coperto dalla normativa vigente.
- La clausola di salvezza degli effetti dei decreti-legge non convertiti tutela gli atti e gli effetti già verificatisi durante la vigenza del decreto, ma non crea nuovi obblighi per situazioni future.
- Le questioni di decadenza che richiedono l'accertamento di date e fatti devono essere dedotte e provate nei giudizi di merito; non possono essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
- Per i crediti d'imposta già esposti in dichiarazione e non contestati, il diritto al rimborso può essere soggetto alla prescrizione ordinaria decennale anziché al termine decadenziale previsto per le domande autonome di rimborso.
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