Sentenza n. 14/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato di cui alla pratica n. P- MO/L/Q/2025/104210 – emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena in data 18.09.2025 e notificato a mezzo di pubblicazione nel Portale ALI e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non richiamati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena, fondato sul parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro secondo cui il reddito del datore di lavoro, pari a euro 27.864,00, sarebbe stato insufficiente a sostenere i costi del rapporto di lavoro. Ha dedotto violazione dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà della motivazione, omessa valutazione di circostanze rilevanti ed erronea individuazione dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avesse considerato soltanto il reddito risultante per il 2024, senza valutare l’attuale situazione economica dell’impresa, caratterizzata da fatturato in crescita, necessità di personale qualificato e reddito al 30 settembre 2025 pari a euro 43.987,00, come risultante da un bilancio provvisorio redatto dal commercialista. Ha inoltre dedotto che la verifica avrebbe dovuto avere natura complessiva e prospettica, considerando la stabilità delle future fonti di sostentamento e gli ulteriori parametri relativi all’impresa datrice di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Il TAR ha ritenuto che il parere dell’Ispettorato e il conseguente diniego fossero fondati su un richiamo generico al reddito di euro 27.864,00, senza indicazione del fondamento normativo dell’insufficienza reddituale e senza una verifica effettiva della complessiva situazione dell’impresa. Il giudice ha rilevato che, anche alla luce dell’art. 30-bis del d.P.R. 394/1999, delle semplificazioni introdotte dall’art. 44 del d.l. 73/2022 e dei criteri richiamati dalle circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro, l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare, in modo coordinato, capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipologia dell’attività svolta. Tali profili non risultavano valutati, essendosi l’amministrazione limitata a un dato reddituale formale e risalente. Il bilancio provvisorio al 30 settembre 2025 costituiva inoltre un principio di prova della crescita del fatturato e della diversa situazione attuale dell’impresa, imponendo una valutazione anche prospettica della stabilità delle fonti di sostentamento. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con obbligo dell’amministrazione di riesaminare la domanda e adottare un nuovo provvedimento motivato previa adeguata istruttoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata invocata quale base della domanda di conversione del titolo di soggiorno; il giudice ha accolto il ricorso rilevando che la verifica dei presupposti non era stata adeguatamente svolta.
art. 30-bis d.P.R. 394/1999
La verifica dei requisiti del datore di lavoro deve essere svolta considerando complessivamente la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività esercitata.
art. 44 d.l. 73/2022
La norma è richiamata in relazione alle semplificazioni applicabili alla verifica dei requisiti del datore di lavoro, senza escludere la necessità di un’istruttoria effettiva e complessiva.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
requisiti reddituali del datore di lavoro
Il parametro del reddito imponibile o del fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio dell’esercizio precedente, indicato in euro 30.000,00, può costituire criterio di dettaglio per la verifica, ma non consente di esaurire l’accertamento in un dato meramente formale e isolato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel procedimento di conversione di un permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, la verifica della capacità del datore di lavoro non può fondarsi esclusivamente su un dato reddituale isolato e risalente, ma deve considerare complessivamente la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività svolta.
- Quando l’amministrazione si autovincola, mediante il richiamo a circolari o criteri istruttori, a una verifica complessiva della situazione economica del datore di lavoro, non può limitarsi all’applicazione automatica di una soglia reddituale senza esaminare gli ulteriori parametri rilevanti.
- La valutazione dei requisiti economici del datore di lavoro deve essere attuale e, ove siano rappresentati elementi documentali di crescita dell’impresa e di stabilità delle future fonti di sostentamento, anche prospettica; l’omessa considerazione di tali elementi integra difetto di istruttoria.
- Un diniego fondato sull’affermazione generica che il reddito del datore di lavoro è insufficiente a sostenere il rapporto di lavoro è illegittimo per difetto di motivazione se non indica i criteri normativi applicati e non espone l’istruttoria svolta sulla complessiva situazione dell’impresa.
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