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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28864/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato il rigetto delle domande mosse dai Dalla Nogare: in sostanza contestavano che il diritto di usufrutto spettante ad Ofelia Dalla Vecchia non fosse stato validamente pignorato, espropriato e trasferito agli aggiudicatari (denunciando anche la mancata liquidazione/contrattazione del prezzo per l'usufrutto sui lotti), contestavano l'accertamento dell'usucapione decennale in favore di De Munari, la qualificazione e la prescrizione dell'azione contro il curatore fallimentare, la sussistenza della condanna per lite temeraria e la liquidazione delle spese processuali, nonché la carenza istruttoria (mancata ammissione di prove e consulenze richieste dai ricorrenti). UniCredit proponeva ricorso incidentale su questioni processuali (nullità/omessa valutazione appello incidentale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei Dalla Nogare per molteplici ragioni (prevalentemente per inammissibilità ratione temporis e per carenza di specificità rispetto alla 'ratio decidendi' della sentenza impugnata, nonché per questioni già coperte da giudicato/precedenti ordinanze), ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di UniCredit e ha condannato solidalmente i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (UniCredit, Tecchio ed altri, Paggin ed altri), liquidate in ciascun caso in complessivi €10.200,00 oltre spese generali e accessori di legge; ha inoltre disposto l'obbligo per i ricorrenti del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    La Corte ha richiamato il vizio per omesso esame di fatto decisivo, ma ha ritenuto le censure in molte parti inammissibili o inspecifiche rispetto alla motivazione di merito, anche in presenza della disciplina che consente il motivo per omesso esame.

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Applicata per escludere la cassazione quando la sentenza d'appello sia 'doppia conforme' (conferma le stesse ragioni del primo grado): ha operato per dichiarare inammissibili le censure che contestavano questioni di fatto già decise conformemente.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6

    Richiama i requisiti di specificità e di indicazione degli atti da cui emergono i fatti; la Corte ha ritenuto mancanti tali specificazioni (come il 'come' e 'quando' siano state sollevate le questioni nei precedenti gradi).

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato in relazione al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi: la Corte indica che vizi dell'ordinanza di vendita (es. omissione del prezzo dell'usufrutto) dovevano essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 2929 c.c.

    La norma riguarda la inefficacia delle azioni relative ad atti esecutivi anteriori alla vendita salvo collusione; la Corte ha precisato che essa non è applicabile a vizi dell'ordinanza di vendita medesima (che vanno fatti valere con rimedi esecutivi).

  • art. 1159 c.c.

    Richiamato in tema di usucapione decennale: la Corte ha osservato che l'accertamento dell'usucapione è compatibile con il riconoscimento dell'acquisto a titolo derivativo e che l'apprezzamento della buona fede è valutazione di merito non censurabile senza vizi logici o di diritto.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicata alla condanna per lite temeraria: la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui alcune doglianze erano riproposizioni di questioni già decise e ciò giustificava in parte la condanna per temerarietà.

  • art. 91 e art. 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di regolazione e compensazione delle spese processuali: la Corte ha ribadito il potere discrezionale dei giudici di merito sulla compensazione e che la liquidazione delle spese va valutata sul risultato complessivo della lite.

  • art. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nella contestazione della carenza istruttoria; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non adeguatamente specificate rispetto ai mezzi probatori richiesti.

  • artt. 112, 183, 292 c.p.c.

    Richiamati nel ricorso incidentale di UniCredit (nullità/processo); la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale assorbito per carenza di attualità, essendo UniCredit parte vittoriosa in merito.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17 (richiamando d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater)

    La norma è stata applicata per disporre l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti in Cassazione.

  • art. 360‑bis c.p.c., n. 1

    Riferito per escludere la rilevanza della censura quando la giurisprudenza di legittimità è conforme al contenuto della decisione impugnata.

Massime di principio

  • In Cassazione le deduzioni devono essere specifiche e riferibili alla 'ratio decidendi' della sentenza impugnata: censure generiche o prive di preciso richiamo agli atti e al punto decisivo sono inammissibili.
  • Le questioni di fatto decise con 'doppia conforme' (conferma della sentenza di primo grado in appello per le stesse ragioni) sono difficilmente rivedibili in Cassazione a causa dell'art. 348‑ter c.p.c.; è pertanto importante sollevare tempestivamente e con precisione i profili rilevanti nei primi gradi di giudizio.
  • I vizi della procedura esecutiva (es. difetti dell'ordinanza di vendita) devono essere fatti valere, ove previsto, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non è strada corretta recuperarli in Cassazione senza averli tempestivamente sollevati.
  • L'accertamento dell'usucapione e l'acquisto per decreto di trasferimento possono coesistere nella valutazione del merito; le contestazioni sulla buona fede del possessore e su questioni di fatto sono valutazioni di merito e difficilmente cassabili se motivate logicamente.
  • Le censure sulla carenza istruttoria richiedono l'indicazione puntuale delle istanze probatorie presentate (chi, come, quando) e la dimostrazione della loro decisività: proteste generiche sulla 'mancata istruttoria' sono inammissibili.
  • Sulle spese processuali il giudice di merito ha ampia discrezionalità (compensazione, liquidazione) e la Cassazione interviene solo per vizi evidenti nella quantificazione o per violazione di principi di diritto.
  • Se si intende contestare la validità del trasferimento derivante da esecuzione, è fondamentale aver esercitato gli strumenti processuali idonei nei termini previsti (opposizione esecutiva) e documentare quid pro quo relativo al prezzo o al pagamento dei diritti venduti.

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