Cassazione Civile, Sentenza n. 28864/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato il rigetto delle domande mosse dai Dalla Nogare: in sostanza contestavano che il diritto di usufrutto spettante ad Ofelia Dalla Vecchia non fosse stato validamente pignorato, espropriato e trasferito agli aggiudicatari (denunciando anche la mancata liquidazione/contrattazione del prezzo per l'usufrutto sui lotti), contestavano l'accertamento dell'usucapione decennale in favore di De Munari, la qualificazione e la prescrizione dell'azione contro il curatore fallimentare, la sussistenza della condanna per lite temeraria e la liquidazione delle spese processuali, nonché la carenza istruttoria (mancata ammissione di prove e consulenze richieste dai ricorrenti). UniCredit proponeva ricorso incidentale su questioni processuali (nullità/omessa valutazione appello incidentale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei Dalla Nogare per molteplici ragioni (prevalentemente per inammissibilità ratione temporis e per carenza di specificità rispetto alla 'ratio decidendi' della sentenza impugnata, nonché per questioni già coperte da giudicato/precedenti ordinanze), ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato di UniCredit e ha condannato solidalmente i ricorrenti al rimborso delle spese di giudizio in favore dei controricorrenti (UniCredit, Tecchio ed altri, Paggin ed altri), liquidate in ciascun caso in complessivi €10.200,00 oltre spese generali e accessori di legge; ha inoltre disposto l'obbligo per i ricorrenti del versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa richiamata.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La Corte ha richiamato il vizio per omesso esame di fatto decisivo, ma ha ritenuto le censure in molte parti inammissibili o inspecifiche rispetto alla motivazione di merito, anche in presenza della disciplina che consente il motivo per omesso esame.
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Applicata per escludere la cassazione quando la sentenza d'appello sia 'doppia conforme' (conferma le stesse ragioni del primo grado): ha operato per dichiarare inammissibili le censure che contestavano questioni di fatto già decise conformemente.
art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6
Richiama i requisiti di specificità e di indicazione degli atti da cui emergono i fatti; la Corte ha ritenuto mancanti tali specificazioni (come il 'come' e 'quando' siano state sollevate le questioni nei precedenti gradi).
art. 617 c.p.c.
Richiamato in relazione al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi: la Corte indica che vizi dell'ordinanza di vendita (es. omissione del prezzo dell'usufrutto) dovevano essere fatti valere con opposizione agli atti esecutivi.
art. 2929 c.c.
La norma riguarda la inefficacia delle azioni relative ad atti esecutivi anteriori alla vendita salvo collusione; la Corte ha precisato che essa non è applicabile a vizi dell'ordinanza di vendita medesima (che vanno fatti valere con rimedi esecutivi).
art. 1159 c.c.
Richiamato in tema di usucapione decennale: la Corte ha osservato che l'accertamento dell'usucapione è compatibile con il riconoscimento dell'acquisto a titolo derivativo e che l'apprezzamento della buona fede è valutazione di merito non censurabile senza vizi logici o di diritto.
art. 96 c.p.c.
Applicata alla condanna per lite temeraria: la Corte ha confermato la valutazione di merito secondo cui alcune doglianze erano riproposizioni di questioni già decise e ciò giustificava in parte la condanna per temerarietà.
art. 91 e art. 92 c.p.c.
Richiamati in tema di regolazione e compensazione delle spese processuali: la Corte ha ribadito il potere discrezionale dei giudici di merito sulla compensazione e che la liquidazione delle spese va valutata sul risultato complessivo della lite.
art. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati nella contestazione della carenza istruttoria; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non adeguatamente specificate rispetto ai mezzi probatori richiesti.
artt. 112, 183, 292 c.p.c.
Richiamati nel ricorso incidentale di UniCredit (nullità/processo); la Corte ha ritenuto il ricorso incidentale assorbito per carenza di attualità, essendo UniCredit parte vittoriosa in merito.
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 comma 17 (richiamando d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater)
La norma è stata applicata per disporre l'obbligo del versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte dei ricorrenti in Cassazione.
art. 360‑bis c.p.c., n. 1
Riferito per escludere la rilevanza della censura quando la giurisprudenza di legittimità è conforme al contenuto della decisione impugnata.
Massime di principio
- In Cassazione le deduzioni devono essere specifiche e riferibili alla 'ratio decidendi' della sentenza impugnata: censure generiche o prive di preciso richiamo agli atti e al punto decisivo sono inammissibili.
- Le questioni di fatto decise con 'doppia conforme' (conferma della sentenza di primo grado in appello per le stesse ragioni) sono difficilmente rivedibili in Cassazione a causa dell'art. 348‑ter c.p.c.; è pertanto importante sollevare tempestivamente e con precisione i profili rilevanti nei primi gradi di giudizio.
- I vizi della procedura esecutiva (es. difetti dell'ordinanza di vendita) devono essere fatti valere, ove previsto, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; non è strada corretta recuperarli in Cassazione senza averli tempestivamente sollevati.
- L'accertamento dell'usucapione e l'acquisto per decreto di trasferimento possono coesistere nella valutazione del merito; le contestazioni sulla buona fede del possessore e su questioni di fatto sono valutazioni di merito e difficilmente cassabili se motivate logicamente.
- Le censure sulla carenza istruttoria richiedono l'indicazione puntuale delle istanze probatorie presentate (chi, come, quando) e la dimostrazione della loro decisività: proteste generiche sulla 'mancata istruttoria' sono inammissibili.
- Sulle spese processuali il giudice di merito ha ampia discrezionalità (compensazione, liquidazione) e la Cassazione interviene solo per vizi evidenti nella quantificazione o per violazione di principi di diritto.
- Se si intende contestare la validità del trasferimento derivante da esecuzione, è fondamentale aver esercitato gli strumenti processuali idonei nei termini previsti (opposizione esecutiva) e documentare quid pro quo relativo al prezzo o al pagamento dei diritti venduti.
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