Cassazione Civile, Sentenza n. 28955/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa ereditaria relativa alla successione della madre Splendida Pezzuto (deceduta 7/9/2011). In primo grado il Tribunale aveva condannato Roberto Badanai al versamento della quota spettante alle sorelle sul saldo del conto corrente cointestato con la defunta e al pagamento di un'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile successionale. La Corte d'appello di Torino confermò ritenendo che il conto fosse stato alimentato con denaro della sola defunta (quindi superata la presunzione di contitolarità) e che Roberto avesse prelevato l'intero saldo dopo la morte; inoltre fu confermata l'indennità per l'uso esclusivo dal decesso fino al rilascio dell'immobile (settembre 2012). In Cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: violazione dell'art. 752 c.c. (sostenendo che le spese funerarie e altre spese di interesse comune sono oneri dell'eredità che dovrebbero ridurre la massa comune pro quota e non gravare interamente su chi ha anticipato), motivazione apparente/inconciliabile, violazione dell'art. 1102 c.c. con riferimento all'indennità per uso esclusivo dell'immobile (eccependo acquiescenza delle coeredi e quindi assenza di pregiudizio), mancato esame di fatto decisivo e censura sulla regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo e, in parte, il terzo e il quarto; ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai profili accolti, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo esame. In sintesi: la Corte ha stabilito che le spese funerarie e gli altri oneri ereditari anticipati dall'erede costituiscono crediti verso gli altri coeredi e devono essere imputati alla massa comune (anche se la somma è stata pagata con denaro personale e successivamente prelevata dal conto estinto); pertanto la quota spettante ai coeredi sul saldo deve essere commisurata al netto delle spese sostenute dall'erede per i pesi della successione e per l'accatastamento. Quanto all'indennità per l'uso esclusivo dell'immobile, la Cassazione ha precisato che l'obbligo del godente di corrispondere i frutti civili scatta non automaticamente dall'apertura della successione ma dalla data in cui gli altri comproprietari manifestano il dissenso (ad es. con richiesta di pagamento dell'indennità); la causa è dunque rinviata per adeguata liquidazione in conformità ai principi indicati. La sentenza di merito è cassata nei limiti sopra indicati e le spese del giudizio di legittimità sono da liquidare in sede di merito.
Norme richiamate
art. 752 c.c.
La Corte ha interpretato la norma in linea con il principio che le spese funerarie e altri oneri successori sono debiti trasferibili sull'eredità: l'erede che li anticipa acquista un credito verso i coeredi che deve essere imputato alla massa comune e ripartito pro quota
art. 1102 c.c.
La Corte ha chiarito che il godimento esclusivo di cosa comune non dà automaticamente diritto a indennità se gli altri coeredi hanno acconsentito; l'obbligo di corresponsione dei frutti civili sorge invece dal momento in cui gli altri comproprietari manifestano dissenso (ad esempio con richiesta di pagamento)
art. 724 c.c.
Applicata per giustificare il prelevamento/imputazione dalle giacenze comuni: l'erede creditore può ottenere che l'importo anticipato sia detratto dalla massa comune prima della divisione
art. 725 c.c.
Richiamata insieme all'art. 724 come criterio per la ripartizione automatica pro quota degli anticipi fatti da un coerede per oneri comuni
art. 1113, comma 4 c.c.
art. 1113, comma 4 cod. civ.
Indicato come eccezione al meccanismo di imputazione automatica: il giudice deve imputare le spese alla massa salvo il divieto previsto da questa disposizione (richiamata come limite alla imputazione)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020 n. 176)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 137/2020
Norma procedurale richiamata per l'ammissione e la formulazione delle conclusioni motivate del P.M. nella camera di consiglio
Massime di principio
- Le spese funerarie e gli oneri della successione costituiscono debiti trasmissibili dell'eredità: se un coerede li anticipa acquista un credito verso gli altri coeredi che deve essere imputato alla massa comune e ripartito pro quota, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia stato effettuato con denaro personale o con somme prelevate dal conto comune, purché la spesa sia provata
- Quando la massa comune è stata già estinta (conto chiuso), il giudice deve comunque verificare e imputare alle quote dei coeredi gli anticipi fatti da uno di essi; non è necessario che il creditore esperisca un separato prelevamento se il credito è stato fatto valere nel giudizio
- Il godimento esclusivo dell'immobile comune non determina automaticamente l'obbligo di corresponsione di indennità: se gli altri coeredi hanno acconsentito (anche tacitamente) all'uso esclusivo, non sussiste pregiudizio. L'obbligo di pagare i frutti civili sorge dal momento in cui gli altri comproprietari manifestano dissenso (ad es. tramite richiesta di indennità)
- Per determinare l'ammontare dell'indennità per l'uso esclusivo in mancanza di parametri migliori, si possono prendere come riferimento i canoni di locazione percepibili per l'immobile
- In casi simili è importante dedurre e qualificare fin dall'atto di costituzione o di comparsa atti e domande relativi all'imputazione dei pagamenti effettuati per oneri successori, affinché il giudice possa effettuare l'autonoma imputazione alla massa e ridurre proporzionalmente le quote dei coeredi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28864/2023 del 18/10/2023
- Sentenza civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28962/2023 del 18/10/2023
- Sentenza civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28758/2023 del 17/10/2023
- Sentenza civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28846/2023 del 17/10/2023
- Sentenza civile · 17 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 28847/2023 del 17/10/2023
- Sentenza civile · 19 ott 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 29146/2023 del 19/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →