Cassazione Civile, Ordinanza n. 06286/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agenzia riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da un'intimazione di pagamento emessa in relazione a numerose cartelle di pagamento concernenti crediti tributari e non tributari. In appello la contribuente aveva ottenuto un accoglimento parziale, con dichiarazione di prescrizione di crediti tributari azionati, salvo quelli indicati come soggetti a sospensione. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2953 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto prescritti anche crediti erariali relativi a IRES, IRPEF, IRAP e IVA, per i quali il termine sarebbe decennale, e che inoltre era intervenuto un preavviso di fermo idoneo a interrompere la prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, dopo la notifica di un atto della riscossione, il termine di prescrizione resta quello proprio del singolo credito e il termine decennale dell'art. 2946 c.c. opera solo se il credito sia consacrato in una sentenza passata in giudicato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, rilevando che la CTR non aveva applicato correttamente tale principio ai crediti erariali, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Nel rinvio, il giudice dovrà anche considerare che per sanzioni e interessi relativi ai crediti erariali il termine di prescrizione è quinquennale.
Norme richiamate
art. 2946 c.c.
È richiamato per escludere che, in presenza di un atto della riscossione, operi automaticamente il termine decennale, salvo il caso del credito accertato con sentenza passata in giudicato.
art. 2953 c.c.
È evocato dalla ricorrente per sostenere la decorrenza del termine decennale, ma la Corte precisa che tale termine si applica solo quando il credito sia divenuto definitivo per giudicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge commessa dal giudice tributario.
Massime di principio
- Dopo la notifica di un atto della riscossione, la prescrizione del credito non si trasforma automaticamente in decennale: continua ad applicarsi il termine proprio del singolo tributo o del singolo credito, salvo che il credito sia stato consacrato in una sentenza passata in giudicato.
- Il termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c. opera solo per i diritti accertati con giudicato; in difetto, per i crediti erariali e per gli altri crediti iscritti a ruolo occorre verificare il termine prescrizionale specifico previsto dalla relativa disciplina sostanziale.
- Per i crediti erariali, sanzioni e interessi seguono un regime prescrizionale diverso rispetto al tributo principale, essendo soggetti a prescrizione quinquennale.
- L'interruzione della prescrizione va valutata in concreto, tenendo conto degli atti idonei a interrompere il decorso del termine, come il preavviso di fermo quando ritualmente notificato.
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