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Sentenza

Sentenza n. 14787/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - 1) del provvedimento n. D/6199/2025 dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi del 10/10/2025, con cui è stata rigettata l’istanza di visto per lavoro subordinato dell’8/8/2025 nonostante il Nulla Osta al Lavoro subordinato n. -OMISSIS- rilasciato dal SUI di Mantova il 13/5/2025 su richiesta nominativa del 5/2/2025 del potenziale datore di lavoro nell’ambito del cd. Decreto Flussi 2025; 2) di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202515011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d’ingresso per lavoro subordinato adottato dall’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi, nonostante il nulla osta al lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, richiesto dopo il rilascio di un nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello unico per l’immigrazione. Nel corso del giudizio, a seguito del remand disposto in sede cautelare, l’amministrazione ha rilasciato il visto richiesto. Il testo della sentenza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego, limitandosi a dare atto della sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il rilascio del visto ha attribuito al ricorrente il bene della vita integralmente coincidente con il petitum del ricorso. Le spese sono state poste a carico del MAECI, liquidate in € 1.500 oltre accessori, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, poiché il visto è stato rilasciato soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, attribuendogli il bene della vita oggetto della domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta un atto che soddisfa integralmente il bene della vita perseguito con il ricorso e coincide con il petitum sostanziale della domanda.
  • Quando l’amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo la proposizione del ricorso, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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