Cassazione Penale, Sentenza n. 31829/2026 del 24/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era gravemente indiziato di essere promotore e organizzatore di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con attività di coltivazione, confezionamento, stoccaggio e trasferimento di marijuana dalla Spagna all'Italia, nonché dei reati-fine di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico; il Tribunale, decidendo sull'appello del pubblico ministero, aveva sostituito tale misura con la custodia cautelare in carcere. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il primo denunciava la violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e degli artt. 13 e 27 Cost., sostenendo che non fosse stata applicata la misura meno afflittiva idonea e che il carcere fosse stato utilizzato come misura ordinaria anziché come extrema ratio. Il secondo deduceva la violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p. e il vizio di motivazione, censurando l'uso automatico della presunzione cautelare e l'assenza di una verifica concreta e attuale delle esigenze cautelari. Il terzo denunciava motivazione insufficiente, contraddittoria o apparente quanto alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, all'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e alla mancata considerazione degli elementi favorevoli, tra cui l'assenza di violazioni durante la misura già eseguita, il radicamento familiare e il tempo trascorso dai fatti. Il quarto motivo lamentava la violazione dei principi costituzionali e convenzionali sulla libertà personale, assumendo che la custodia cautelare si risolvesse in un'anticipazione della pena fondata su valutazioni generiche e sulla mera appartenenza associativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ribadito che, nei procedimenti cautelari personali, il controllo di legittimità non consente alla Corte di cassazione di rivalutare gli elementi materiali, lo spessore degli indizi o le condizioni soggettive dell'indagato, ma è limitato alla verifica della correttezza giuridica del provvedimento e dell'assenza di illogicità manifeste. Quanto alla scelta della misura, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., rilevando che per il reato associativo contestato ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera la doppia presunzione relativa concernente sia la sussistenza delle esigenze cautelari sia l'adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale aveva indicato l'assenza di elementi idonei a superare la presunzione e aveva comunque valorizzato la caratura criminale dell'indagato, desunta anche da una conversazione nella quale egli riferiva di una lunga esperienza nei traffici illeciti e della capacità di creare rapporti di disponibilità funzionali ai propri progetti. Il giudice di merito aveva inoltre considerato, con motivazione non manifestamente illogica, il periodo trascorso agli arresti domiciliari senza violazioni, ritenendolo esiguo e non decisivo anche in ragione dell'efficacia deterrente della pendenza del giudizio di appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Richiamato quale reato-fine relativo al traffico o allo spaccio di sostanze stupefacenti, nell'ambito del quadro indiziario cautelare.
art. 74 d.P.R. 309/1990
Richiamato quale reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; per tale fattispecie la Corte riconosce l'operatività della doppia presunzione cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 275, comma 3, c.p.p.
«è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure»
Per i reati indicati dall'art. 51, comma 3-bis, c.p.p., tra cui rientra il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990, stabilisce una presunzione relativa sia delle esigenze cautelari sia dell'adeguatezza della custodia in carcere. Il giudice può limitarsi a rilevare l'assenza di elementi idonei a superarla, salvo che la difesa deduca circostanze specifiche in senso contrario.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Richiamato per individuare i reati rispetto ai quali opera la disciplina presuntiva dell'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 274 c.p.p.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione alla necessità di una verifica concreta e attuale delle esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Individua i motivi di ricorso dedotti, relativi a violazione di legge, inosservanza di norme processuali e vizi della motivazione.
art. 13 Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso a tutela della libertà personale e del principio di necessità e proporzionalità della restrizione cautelare.
art. 27, comma 2, Cost.
Richiamato nei motivi di ricorso per escludere che la custodia cautelare possa trasformarsi in anticipazione della pena.
art. 28 Reg. esec. c.p.p.
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi a misure cautelari personali, il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica del provvedimento e dell'assenza di illogicità manifeste; non è consentita la rivalutazione degli elementi materiali, dello spessore degli indizi o delle condizioni soggettive dell'indagato riservata al giudice di merito.
- Per il reato associativo previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/1990 opera la doppia presunzione relativa dell'art. 275, comma 3, c.p.p., concernente la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia cautelare in carcere.
- Quando il giudice ritiene non superata la presunzione cautelare dell'art. 275, comma 3, c.p.p., può limitarsi a dare atto dell'assenza di elementi idonei a superarla; una motivazione specifica sulla scelta carceraria è necessaria quando la difesa abbia indicato circostanze concrete idonee a escludere le esigenze cautelari o a dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive.
- La precedente osservanza degli arresti domiciliari non impone automaticamente il mantenimento della misura meno afflittiva, potendo essere ritenuta non decisiva dal giudice quando il periodo osservato sia esiguo e sussistano ulteriori elementi sintomatici della capacità dell'indagato di progettare o eludere le prescrizioni cautelari.
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