Cassazione Civile, Ordinanza n. 30816/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito dell'Agenzia delle Entrate su un'istanza di rimborso presentata da una società, che chiedeva il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per risparmio energetico della cd. "Tremonti ambiente" e, conseguentemente, il rimborso IRES 2010, calcolato in relazione alla deduzione del cd. sovraccosto ambientale connesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo cumulabili le agevolazioni Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti del cd. II Conto Energia, richiamando anche il fatto che gli impianti erano entrati in funzione tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2011. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 13-19, L. n. 388/2000, del D.M. MISE 6 agosto 2010 e dell'art. 19 del D.M. MISE 5 luglio 2012, nel combinato disposto, sostenendo che le agevolazioni da investimenti ambientali cd. Tremonti ambiente non sarebbero cumulabili con quelle previste dal cd. terzo Conto Energia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva affermato la cumulabilità della Tremonti ambiente con il cd. III Conto Energia, ma con il cd. II Conto Energia. La censura dell'Ufficio, quindi, si fondava su una premessa errata e su una ricostruzione fuorviante del decisum. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente, liquidate in euro 7.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. 388/2000
richiamato dall'Agenzia come base della disciplina della cd. Tremonti ambiente; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma rileva che la censura non coglie la ratio della decisione impugnata.
D.M. MISE 6 agosto 2010
invocato dall'Agenzia quale fonte regolamentare del cd. III Conto Energia; la Corte osserva che la sentenza impugnata non ha deciso sulla cumulabilità con tale regime.
art. 19 D.M. MISE 5 luglio 2012
richiamato dall'Agenzia nel combinato disposto; la Corte non entra nel merito della norma perché il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 1 septies L. 129/2010
indicato dalla CTR e richiamato dalla Corte come fonte di rango legislativo che attribuisce alle tariffe incentivanti del cd. II Conto Energia un fondamento superiore e speciale rispetto alla disciplina regolamentare invocata dall'Ufficio.
art. 6 del D.M. MISE 19 febbraio 2007
richiamato come disciplina delle tariffe incentivanti del cd. II Conto Energia, cui la CTR riferisce la cumulabilità con la Tremonti ambiente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge invocata come parametro del motivo di ricorso; la Corte dichiara il motivo inammissibile per mancata attinenza alla ratio decidendi.
art. 91 c.p.c.
implicitamente richiamato nella regolazione delle spese secondo soccombenza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e finisce per colpire un decisum solo apparente o inesistente.
- Ai fini dell'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., è necessario che la denuncia di violazione di legge sia riferita alla concreta regula iuris applicata dal giudice di merito, non a una ricostruzione distorta della decisione.
- In materia di agevolazioni fiscali e incentivi energetici, la verifica della cumulabilità deve essere condotta rispetto al preciso regime applicato dal giudice di merito; un motivo che assuma come incompatibile un diverso regime incentivante è non pertinente.
- Quando la disciplina agevolativa si fonda su una legge dello Stato e su una fonte regolamentare di rango inferiore, la fonte primaria e speciale prevale sulla regolamentazione secondaria incompatibile.
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