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Ordinanza

Ordinanza n. 1892/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del verbale di disposizione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004 dell’Ispettorato d’Area metropolitana di Roma protocollo nr. 130672, notificato in data 5.12.2025, che ha ordinato, con termine per l’ottemperanza di 30 giorni, il riallineamento dell’inquadramento al III livello del CCNL Terziario-Confcommercio per n. 10 addetti macelleria attualmente inquadrati al IV livello, nonché l’adeguamento consequenziale degli assetti organizzativi e retributivi nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, di tutti i verbali di accesso ispettivo ivi citati; - del provvedimento di rigetto per silentium dell’Ispettorato d’Area metropolitana di Roma sul ricorso gerarchico del 19.12.2025 presentato da Caffè Trombetta S.p.A. avverso il succitato verbale di disposizione protocollo nr. 130672.

Giustizia amministrativa202601708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di disposizione ex art. 14 d.lgs. n. 124/2004 che imponeva il riallineamento al III livello del CCNL Terziario-Confcommercio di dieci addetti alla macelleria, nonché il conseguente adeguamento organizzativo e retributivo, e il rigetto per silentium del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa datoriale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il verbale di disposizione adottato dall'Ispettorato d'Area metropolitana di Roma, con cui era stato ordinato, entro trenta giorni, il riallineamento dell'inquadramento contrattuale di dieci addetti alla macelleria dal IV al III livello del CCNL Terziario-Confcommercio, oltre agli adeguamenti organizzativi e retributivi conseguenti. È stato inoltre impugnato il rigetto tacito del ricorso gerarchico proposto dalla società. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge la deduzione di un deficit istruttorio e motivazionale, poiché il verbale fondava la disposizione su rilievi fotografici e accertamenti compiuti durante tre accessi ispettivi, senza che tali elementi fossero stati resi accessibili alla società o prodotti nel giudizio.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente, a un sommario esame, il fumus boni iuris in relazione al deficit istruttorio e motivazionale del verbale. In particolare, l'atto richiamava, quale fondamento della disposizione, rilievi fotografici e accertamenti effettuati nel corso di tre accessi ispettivi, ma tali elementi non erano stati messi a disposizione della società ricorrente né risultavano prodotti in giudizio. Il Tribunale ha quindi sospeso l'efficacia del verbale di disposizione. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 settembre 2026 e ha condannato le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento di 800 euro per le spese della fase cautelare, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 124/2004

    verbale di disposizione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004

    La disposizione ispettiva adottata ai sensi della norma è stata sospesa in via cautelare per il fumus derivante dal deficit istruttorio e motivazionale dell'atto.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    Costituisce la base processuale per la richiesta e la concessione della misura cautelare incidentale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, sussiste il fumus boni iuris quando un provvedimento ispettivo fonda una disposizione onerosa su rilievi fotografici e accertamenti non resi accessibili al destinatario e non prodotti nel giudizio, rendendo non verificabile la base fattuale e motivazionale dell'atto.
  • Un provvedimento amministrativo che richiama elementi istruttori decisivi deve consentire al destinatario e al giudice di verificarne il contenuto; la mancata ostensione e produzione degli elementi posti a fondamento dell'atto può integrare, almeno in sede cautelare, un deficit istruttorio e motivazionale idoneo a giustificarne la sospensione.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimentoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

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