Cassazione Penale, Sentenza n. 00074/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Novara che aveva rifiutato la convalida dell'arresto operato dagli agenti di polizia giudiziaria in relazione a un tentato furto aggravato del 15/05/2025. Il ricorrente lamentava la violazione e la errata applicazione dell'art. 382 c.p.p. (quasi flagranza), sostenendo che sussisteva il requisito della 'quasi flagranza' perché: 1) l'arrestato era stato individuato immediatamente dopo il tentativo di furto e si era dato alla fuga alla vista della pattuglia; 2) era stato rinvenuto un telefono cellulare, perso dall'indagato durante la fuga, recuperato da residenti e successivamente segnalato alla polizia; 3) la totalità degli elementi noti agli operanti nell'immediatezza rendeva altamente probabile la responsabilità dell'arrestato, giustificando l'arresto senza convalida.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la correttezza dell'ordinanza del Tribunale di Novara che aveva rifiutato la convalida dell'arresto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione del principio delle Sezioni Unite (Ventrice, n. 39131/2015), secondo cui la nozione di "quasi flagranza" richiede l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle cose o tracce del reato e del loro collegamento inequivoco con l'indiziato. Nel caso concreto la polizia non aveva assistito al tentativo di furto né aveva percepito direttamente la fuga in continuità con la commissione del reato: l'intervento e l'arresto si basarono su informazioni fornite da terzi (testimoni) e su elementi rinvenuti da residenti (telefono) non percepiti direttamente dagli operanti nell'immediatezza. Tali circostanze non integrano la 'quasi flagranza' richiesta dall'art. 382 c.p.p., pertanto l'arresto non poteva essere convalidato, benché sussistessero gravi indizi e esigenze cautelari che giustificavano l'adozione di altra misura (es. obbligo di presentazione).
Norme richiamate
art. 382 cod. proc. pen.
La norma sulla flagranza/quasi-flagranza è stata interpretata restrittivamente: per la 'quasi flagranza' è necessaria l'immediata e autonoma percezione da parte della polizia giudiziaria delle cose o tracce del reato e del loro collegamento con l'indiziato; le informazioni mediate da terzi non sono sufficienti
art. 391, co. 4, cod. proc. pen.
Norma invocata per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare (o del tribunale) in materia cautelare
Sez. U., n. 39131 del 24/11/2015 (Ventrice)
Giurisprudenza di legittimità che delimita la nozione di inseguimento e quasi-flagranza: è illegittimo l'arresto basato esclusivamente su informazioni fornite da terzi se la polizia non ha percepito direttamente le tracce/il fatto
Massime di principio
- La 'quasi flagranza' ai sensi dell'art. 382 c.p.p. richiede la percezione immediata e diretta da parte degli agenti di cose, tracce o della prosecuzione materiale del fatto; segnalazioni o elementi raccolti tramite terzi non sostituiscono tale percezione
- La fuga dell'indagato è un elemento indiziario rilevante ma, da sola, non supplisce alla mancanza di percezione diretta necessaria per la convalida dell'arresto in quasi-flagranza
- Oggetti rinvenuti da terzi (es. telefono) e successivamente segnalati non costituiscono 'cose o tracce' percepite direttamente dagli operanti ai fini della quasi-flagranza, salvo che gli agenti non li abbiano rilevati o sequestrati immediatamente in prima persona
- Quando la condizione di quasi-flagranza non sussiste, la polizia può comunque adottare misure precautelari diverse dall'arresto (es. obbligo di presentazione, altre misure cautelari) purché motivate dalla sussistenza di gravi indizi e esigenze cautelari
- Per legittimare un arresto senza convalida è opportuno che la polizia documenti la percezione diretta (es. inseguimento visivo continuativo, rinvenimento immediato di tracce da parte degli agenti, sequestro in flagranza) e raccolga prove sul posto senza dipendere esclusivamente da segnalazioni di terzi
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