Cassazione Civile, Ordinanza n. 18012/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale un avviso di mora con cui la concessionaria della riscossione gli richiedeva il pagamento di una rilevante somma per IRPEF riferita all'anno d'imposta 1991. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione ritenendo nullo l'avviso di mora per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento, ritenuta necessaria ex art. 7 della L. n. 212/2000. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 156 c.p.c.: ha sostenuto che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'avviso di mora, perché la sanzione prevista dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 riguarda soltanto le cartelle di pagamento e solo per i ruoli consegnati dopo il 10 giugno 2008; inoltre ha dedotto che, in ogni caso, l'eventuale vizio notificatorio era sanato per raggiungimento dello scopo, avendo il contribuente proposto tempestivo ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento non si applica all'avviso di mora, ma solo alle cartelle di pagamento nei limiti temporali previsti dalla norma sopravvenuta; per gli atti diversi continua ad applicarsi l'art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212/2000, che impone l'indicazione del responsabile ma non prevede espressamente la nullità. Ha inoltre ribadito che, quando il contribuente impugna tempestivamente l'atto, l'eventuale nullità della notificazione è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 2, lett. a), L. 27 luglio 2000, n. 212
indicazione del responsabile del procedimento
la norma prescrive l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'amministrazione finanziaria, ma non commina la nullità dell'atto in caso di omissione, salvo diversa previsione espressa.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in L. 28 febbraio 2008, n. 31
la sanzione di nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento è stata introdotta solo per le cartelle di pagamento e si applica ai ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 10 giugno 2008 in poi.
art. 156 c.p.c.
raggiungimento dello scopo
l'eventuale nullità della notificazione è sanata ex tunc se il destinatario ha comunque raggiunto lo scopo dell'atto, ad esempio proponendo tempestivamente opposizione o ricorso.
art. 5, L. 7 agosto 1990, n. 241
è richiamato come norma generale sul procedimento amministrativo per individuare il responsabile del procedimento quando non sia stata effettuata una designazione specifica.
art. 97 Cost.
non consente di desumere, da solo, una sanzione di nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.
Massime di principio
- Negli atti tributari diversi dalle cartelle di pagamento, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina nullità in difetto di un'espressa comminatoria normativa.
- La nullità introdotta per l'indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento ha portata temporale limitata ai ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 10 giugno 2008.
- L'eventuale vizio della notificazione di un atto impositivo è sanato ex tunc quando il contribuente abbia tempestivamente impugnato l'atto, perché in tal modo lo scopo della notificazione è comunque raggiunto.
- La nullità non può essere ricavata in via interpretativa dai principi costituzionali o generali dell'azione amministrativa se la legge non la prevede espressamente.
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