Sentenza n. 835/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento del progetto terapeutico prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- redatto dalla Asl Roma 2 e per l’accertamento del diritto soggettivo del minore -OMISSIS- a ricevere dalla ASL ROMA 2 l’erogazione in via diretta, mediante un trattamento specifico, individualizzato e intensivo con terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA (Applied Behavior Analysis) da erogarsi per un minimo di 10 ore settimanali, oltre 6 ore mensili di supervisione nonché 2 ore mensili di terapia ABA da svolgersi durante le ore di supervisione a decorrere dal 03/03/2025 o in via indiretta, mediante il pagamento da parte della Asl Roma 2 in favore dei ricorrenti delle documentate spese per il medesimo trattamento effettuato presso strutture o professionisti privati per la durata di 48 mesi a decorrere dal 3.3.2025; conseguentemente condannare l’ASL ROMA 2 alla erogazione dell’indicato trattamento per un minimo di 10 ore settimanali, oltre 6 ore mensili di supervisione nonché 2 ore mensili di terapia ABA da svolgersi durante le ore di supervisione in via diretta o in via indiretta, attraverso il rimborso delle spese di terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA ricevute da terzi, nella misura di 10 ore settimanali, oltre 6 ore mensili di supervisione nonché 2 ore mensili di terapia ABA da svolgersi durante le ore di supervisione per la durata di 48 mesi a decorrere dal 3.3.2025, ovvero all’adozione di ogni più opportuno provvedimento giudiziale idoneo alla effettiva tutela del diritto soggettivo. In via subordinata, in sede cautelare, condannare la Asl Roma 2 ad erogare in via diretta o in via indiretta, attraverso il rimborso delle spese di terapia cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA, ricevute da terzi nella misura prevista in sede di progetto terapeutico redatto dalla Asl Roma 2, ossia 4 ore settimanali di terapia cognitivo comportamentale, supervisione a scuola per 2 ore mensili e supervisione mensile con la famiglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto terapeutico della ASL Roma 2 nella parte in cui prevedeva quattro ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale, anziché il trattamento ABA intensivo richiesto
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il progetto terapeutico predisposto per il figlio minore, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto all'erogazione diretta, o al rimborso indiretto, di un trattamento cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA per almeno dieci ore settimanali, oltre a sei ore mensili di supervisione e due ore mensili di terapia durante la supervisione, per quarantotto mesi. In via subordinata hanno chiesto l'erogazione o il rimborso delle prestazioni previste dalla ASL, pari a quattro ore settimanali di terapia, supervisione scolastica e supervisione familiare. Hanno dedotto che il progetto fosse carente di motivazione, privo di adeguati obiettivi terapeutici, non corrispondente ai bisogni clinici del minore e illegittimamente riduttivo rispetto al precedente trattamento svolto presso un centro privato. Hanno inoltre sostenuto la necessità di una consulenza tecnica d'ufficio. La Regione Lazio ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, mentre la ASL ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione della Regione sul difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la Regione svolga un ruolo decisivo nella gestione delle liste d'attesa e nella concreta garanzia dei diritti controversi. Nel merito ha respinto il ricorso e ha ritenuto non necessaria la consulenza tecnica d'ufficio. Il giudice ha affermato che le prestazioni per i disturbi dello spettro autistico rientrano nei LEA, ma ciò non attribuisce all'assistito un diritto soggettivo alla scelta di uno specifico metodo terapeutico. La scelta del trattamento compete alla ASL, attraverso il progetto terapeutico individualizzato, sulla base delle evidenze scientifiche, dell'età, delle condizioni cliniche e del profilo di funzionamento del paziente. La terapia ABA può rientrare nei LEA, ma la sua erogazione non è automatica e deve essere valutata caso per caso. Nel caso concreto, il progetto della ASL risultava fondato sulla valutazione del TSMREE, sulla storia clinica e sull'età del minore, prossimo agli undici anni, nonché sulle Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità del 2023. Il progetto prevedeva quattro ore settimanali di terapia cognitivo-comportamentale, due a domicilio e due in piccolo gruppo, oltre alla supervisione mensile della famiglia e della scuola, con obiettivo di adattamento ai contesti di vita. Il TAR ha ritenuto che tale valutazione non fosse manifestamente irragionevole o irrazionale e che la relazione del centro privato prodotta dai genitori non fosse sufficiente a dimostrare l'illegittimità della scelta sanitaria. Ha inoltre escluso che il progetto riabilitativo della ASL dovesse necessariamente comprendere interventi ABA in ambito scolastico, distinguendo tali interventi dal più ampio Progetto di vita della persona con disabilità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 2 e 7, d.lgs. 502/1992
Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza [...] nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza [...]
Le prestazioni a carico del SSN devono essere appropriate, efficaci e fondate su evidenze scientifiche; sono escluse quelle non efficaci o non economicamente efficienti quando siano disponibili forme alternative di assistenza.
artt. 2, 3 e 4 l. 134/2015
Il testo richiama l'aggiornamento delle linee guida e dei LEA per la diagnosi precoce, la cura e il trattamento individualizzato dei disturbi dello spettro autistico mediante metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico deve essere individualizzato e fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico [...] le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
L'inclusione di una prestazione nei LEA non comporta il diritto automatico a una specifica metodica, dovendo il trattamento essere individuato in concreto sulla base delle evidenze scientifiche e della valutazione individuale.
deliberazione Giunta regionale Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018
L'équipe territorialmente competente predispone e pianifica il Progetto terapeutico-abilitativo-educativo individualizzato in sinergia con la persona, la sua famiglia e la scuola.
La ASL, tramite le proprie équipe multidisciplinari, è competente a predisporre il progetto terapeutico individualizzato e a individuare le prestazioni più appropriate.
art. 74 l.r. Lazio 7/2018
La Regione [...] individua nelle linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico [...] i programmi psicologici e comportamentali strutturati [...] ABA [...] e gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
Il metodo ABA è riconosciuto tra i programmi utilizzabili quando supportato da evidenza scientifica, ma la disposizione non attribuisce un diritto incondizionato alla sua erogazione in ogni caso concreto.
art. 18 d.lgs. 62/2024
Il Progetto di vita [...] è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione.
La complessiva tutela della persona con disabilità, compreso l'ambito scolastico, deve essere ricondotta al Progetto di vita e non necessariamente al solo progetto riabilitativo individuale della ASL.
art. 6, par. 1, lett. f), e art. 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L'inclusione delle prestazioni per i disturbi dello spettro autistico nei LEA garantisce l'accesso alla diagnosi, alla cura e al trattamento individualizzato, ma non attribuisce al paziente un diritto soggettivo alla scelta e all'erogazione di una specifica metodica terapeutica.
- La scelta del trattamento sanitario più appropriato per una persona con disturbo dello spettro autistico compete alla ASL, attraverso il progetto terapeutico individualizzato predisposto dall'équipe competente, sulla base dell'età, delle condizioni cliniche, del profilo di funzionamento e delle più avanzate evidenze scientifiche.
- Il metodo ABA, pur potendo rientrare tra le prestazioni garantibili dal SSN, non deve essere necessariamente applicato quando le evidenze scientifiche e la valutazione clinica individuale non ne dimostrino l'appropriatezza rispetto all'età e alle condizioni dell'assistito.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione, né quella prodotta da un centro privato scelto dalla famiglia, all'apprezzamento tecnico-sanitario della ASL, salvo che il progetto terapeutico risulti manifestamente irragionevole, irrazionale o viziato nell'istruttoria e nella motivazione.
- La tutela del diritto allo studio e l'inclusione della persona con disabilità non impongono che ogni intervento scolastico sia inserito nel progetto riabilitativo della ASL, dovendo essere considerate nel più ampio Progetto di vita, che coordina strumenti, prestazioni, servizi e accomodamenti ragionevoli nei diversi ambiti di vita.
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