Sentenza n. 88/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza di accoglimento n. 224/2025 del 28.04.2025 del Giudice del Lavoro, presso il Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, all'esito del giudizio R.G. n. 149/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Tempio Pausania in data 11.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Tempio Pausania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza, notificata al Ministero il 29 aprile 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria l'11 novembre 2025. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo e risultava inutilmente decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l'adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione dell'azione esecutiva; nel caso concreto, il suo inutile decorso ha consentito la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia giudiziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione statale quando una sentenza passata in giudicato, anche pronunciata dal giudice ordinario in materia di lavoro, abbia imposto l'adempimento di un'obbligazione amministrativa o il pagamento di una prestazione e l'amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Prima di procedere all'esecuzione nei confronti di un'amministrazione statale di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro deve essere inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta incaricato dell'esecuzione può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso commissariale autonomo.
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