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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12741/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'istanza di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi principali: (1) violazione e erronea applicazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter Ord. pen., nonché delle norme costituzionali (artt. 3, 27, 32 Cost.) e convenzionali (artt. 2, 3, 6 CEDU), per avere omesso di valutare la richiesta alla luce delle patologie psichiatriche del detenuto (depressione maggiore, disturbo di personalità borderline, dipendenza da sostanze, patologie cardiache) e dei precedenti provvedimenti che attestavano incompatibilità con lo stato detentivo; la difesa denunciava che il Tribunale si era basato solo sulla relazione interna del dirigente sanitario penitenziario, sottovalutando il rischio suicidario e l'esigenza di collocamento in struttura terapeutica esterna; (2) vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, travisamento delle risultanze documentali e peritali, omissione di confronto con perizie e provvedimenti precedenti favorevoli; (3) motivazione arbitraria in ordine al mancato espletamento di una perizia, nonostante un quadro clinico, secondo la difesa, univocamente incompatibile con il regime carcerario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente, mediante atto sottoscritto dal difensore con procura speciale, ha rinunciato al ricorso dopo aver ottenuto, nel frattempo, la misura della detenzione domiciliare presso una comunità riabilitativa. La Corte ha specificato che, in tali ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, non si applica la condanna al pagamento delle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La decisione richiama e aderisce all'orientamento maggioritario e alle Sezioni Unite che individuano la "carenza d'interesse sopraggiunta" quando, al momento della decisione, l'interesse all'impugnazione è venuto meno per mutata situazione di fatto o di diritto che ha assorbito la finalità del ricorso. Il provvedimento è datato 07/01/2026.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come base per valutare l'incompatibilità delle condizioni di salute con il regime detentivo; la Corte non ha esaminato il merito per sopraggiunta carenza di interesse

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina delle misure alternative e del differimento della pena per motivi di salute; non esaminato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilità

  • art. 11 Ord. pen.

    Menzionato nella vicenda come riferimento alla gestione sanitaria in carcere; la difesa censurava l'uso dell'art. 11 per giustificare il mantenimento in carcere nonostante rischio suicidario, ma la Corte non si è pronunciata sul punto sostanziale

  • artt. 3, 27, 32 Cost.

    Richiamati dalla difesa per profili di dignità, divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e tutela della salute; la Corte non ha valutato il merito di tali profili per la sopravvenuta carenza d'interesse

  • artt. 2, 3, 6 CEDU

    Norme convenzionali invocate per protezione dei diritti fondamentali (diritto alla vita, divieto di trattamenti inumani, giusto processo); la Corte ha registrato il richiamo senza decidere sul merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle conseguenze della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha stabilito che la sopravvenuta carenza di interesse non comporta conseguenze sfavorevoli ex art. 616 (spese e sanzioni) quando la carenza non è imputabile al ricorrente

  • Giurisprudenza Sezioni Unite e di merito (es. Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011 - Marinaj; Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021 - Lombardi)

    La Corte aderisce all'orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse determina inammissibilità del ricorso senza applicazione di condanna alle spese o sanzione pecuniaria se la carenza non è imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di impugnazione, il ricorrente ottiene l'effetto concreto cui mirava (es. misura alternativa o detenzione domiciliare), il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La rinuncia al ricorso formalizzata dal difensore con procura speciale produce gli effetti processuali di estinzione dell'interesse e può determinare l'inammissibilità; va valutata con attenzione prima di essere sottoscritta.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse non è imputabile al ricorrente, secondo l'orientamento maggioritario e le Sezioni Unite, la dichiarazione di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né applicazione di sanzioni pecuniarie favorevoli alla Cassa delle ammende.
  • La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per mancanza di interesse sopravvenuta, non decide sul merito delle questioni sostanziali (es. incompatibilità del regime detentivo con lo stato di salute); pertanto, le argomentazioni mediche e giuridiche volte a dimostrare l'incompatibilità rimangono prive di pronuncia definitiva se la controversia si estingue per sopravvenuta attuazione dell'istanza.
  • In procedimenti che pongono questioni sanitarie rilevanti (rischio suicidio, patologie psichiatriche), è importante documentare in modo dettagliato e tempestivo la prova medica (perizie, certificazioni, precedenti provvedimenti) e richiedere formalmente l'espletamento di accertamenti peritali quando necessari; tuttavia, l'effetto pratico di ottenere la misura richiesta prima della decisione rende spesso inopportuno proseguire l'impugnazione.

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