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Sentenza

Sentenza n. 1148/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza quanto alla statuizione sulle spese di lite, del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Fermo n. 37/2024, all'esito del giudizio R.G. n. 534/2023, a mezzo della quale l'Amministrazione resistente è stata condannata a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese legali ivi liquidate.

Giustizia amministrativa202600529

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza al capo della sentenza del Tribunale di Fermo n. 37/2024 che aveva condannato l’Amministrazione a rifondere ai ricorrenti, quali procuratori antistatari, le spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, difensori nel giudizio civile concluso con la sentenza del Tribunale di Fermo n. 37/2024, deducevano che tale pronuncia, non impugnata e divenuta definitiva, aveva liquidato in loro favore, quali procuratori antistatari, le spese legali dovute dall’Amministrazione. Dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva e aver atteso il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza ricevere il pagamento, chiedevano l’ottemperanza, il pagamento di una penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando la definitività della sentenza del Tribunale di Fermo e il decorso del termine di 120 giorni dall’avvenuta notificazione senza adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo relativo alle spese di lite, salvo quanto eventualmente già pagato, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, incaricato di intervenire su istanza del creditore e di adempiere nei successivi 120 giorni. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola manifestamente eccessiva e afflittiva in rapporto all’esiguità del debito e considerando sufficiente la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria contro la pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria del pagamento, la sola nomina del Commissario ad acta. ed è escluso l'uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo” ovvero sussistano “altre ragioni ostative” come appunto nella fattispecie in cui l'esiguità del debito è tale da far apparire l'invocata penalità di mora eccessivamente afflittiva.

    La penalità di mora può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative o la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; l’esiguità del debito può renderla eccessivamente afflittiva, soprattutto se la nomina del commissario ad acta è ritenuta sufficiente ad accelerare il pagamento.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione del capo di una sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di lite anche quando le somme siano liquidate direttamente al difensore dichiaratosi antistatario: la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e l’amministrazione soccombente e legittima il primo a chiedere l’adempimento.
  • L’ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all’esiguità del debito, risulti eccessivamente afflittiva e la nomina del commissario ad acta sia sufficiente a sollecitare l’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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