Sentenza n. 590/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 05032/2023, resa tra le parti, sul ricorso per l'annullamento: a) dell'ordinanza n. 40 del 25.02.2019 con la quale il Dirigente del V Settore Tecnico ha ingiunto alla ricorrente la demolizione di opere abusive; b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, ivi incluso l'avvio del procedimento 4150/U del 23.01.2019 e la nota della Regione Campania prot.183995 del 21.03.2019 di sospensione lavori di cui sub a) ai sensi della l.r. n. 9/83.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di opere abusive e la connessa sospensione regionale dei lavori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l’ordinanza comunale di demolizione relativa a opere realizzate al piano mansarda e ritenute difformi dalla domanda di condono edilizio. Gli abusi accertati consistevano nel prolungamento della copertura presso gli angoli sud-ovest e nord-ovest del fabbricato, nella chiusura finestrata di una parte e nella realizzazione di tramezzature interne non rappresentate nella domanda di condono, tali da predisporre una destinazione abitativa in luogo di quella a palestra. Le opere insistevano inoltre su area sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di autorizzazione. In appello sono stati dedotti, in sintesi: l’erroneità del verbale di sopralluogo, ritenuto espressivo di valutazioni e non di accertamenti; la preesistenza e riconducibilità delle opere alla domanda di condono; la qualificazione del prolungamento nord-ovest come semplice pensilina; la preesistenza delle tramezzature e la mancata prova di un effettivo mutamento di destinazione d’uso; l’erronea applicazione della sanzione demolitoria prevista per le nuove costruzioni, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste per opere soggette a CILA o SCIA; l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica; nonché l’illegittimità dell’ordinanza regionale di sospensione dei lavori. Sono stati sostanzialmente riproposti i primi tre motivi del ricorso di primo grado; le statuizioni del TAR sugli ulteriori motivi non sono state contestate.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il verbale degli agenti accertatori si limitasse a documentare circostanze di fatto, ossia le opere presenti e il contenuto della domanda di condono, senza formulare valutazioni sostitutive dell’accertamento. Il verbale di sopralluogo, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso delle circostanze attestate ai sensi dell’art. 2700 c.c.; in assenza di querela di falso, una perizia di parte non è idonea a prevalere sulle risultanze del verbale. La perizia non dimostrava puntualmente l’identità tra le opere contestate e quelle oggetto della domanda di condono: il volume sud-ovest indicato nella domanda aveva superficie inferiore rispetto al prolungamento accertato, mentre l’opera nord-ovest era stata riscontrata come volume chiuso con finestre e non come semplice pensilina. Le risultanze confermavano quindi la realizzazione di ulteriori superfici e nuovi volumi rispetto a quelli rappresentati nell’istanza. Il Collegio ha inoltre ribadito che, durante la pendenza della domanda di condono, è preclusa qualsiasi ulteriore modifica dell’opera, indipendentemente dalla tipologia edilizia dell’intervento, poiché il condono non legittima attività nuova, trasformazioni o ampliamenti ulteriori. Anche opere astrattamente riconducibili a manutenzione straordinaria, ristrutturazione o pertinenze assumono le caratteristiche di illiceità dell’opera abusiva cui accedono e possono essere demolite, salvo il rispetto della procedura prevista dall’art. 35 della l. n. 47/1985. Nel caso concreto, i prolungamenti costituivano nuovi volumi e quindi nuova costruzione; le tramezzature, comunque non rappresentate nella domanda, costituivano almeno un indizio della modifica della destinazione d’uso. Il motivo relativo all’ordinanza regionale di sospensione dei lavori è stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro un atto regionale senza che la Regione Campania fosse stata evocata in giudizio, né in primo grado né in appello. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 3.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2700 c.c.
Il verbale redatto da pubblici ufficiali fa fede fino a querela di falso delle circostanze di fatto direttamente accertate e documentate.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dall’appellante quale disciplina della sanzione demolitoria per interventi di nuova costruzione eseguiti senza permesso; il giudice ha ritenuto legittima la demolizione in relazione ai nuovi volumi abusivi.
art. 35 l. 47/1985
La prosecuzione o il completamento di opere oggetto di domanda di condono può avvenire soltanto nel rispetto della procedura prevista dalla disposizione; in mancanza, gli interventi ulteriori restano illeciti e demolibili.
art. 6, commi 2 e 7, d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dall’appellante per sostenere l’applicabilità della sanzione pecuniaria relativa agli interventi eseguibili mediante CILA; la tesi non è stata accolta.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dall’appellante per sostenere l’applicabilità della sanzione pecuniaria relativa agli interventi soggetti a SCIA; la tesi non è stata accolta.
d.P.R. 31/2017
È stato invocato dall’appellante per sostenere l’esonero dall’autorizzazione paesaggistica; il motivo non ha condotto alla riforma della sentenza.
l.r. Campania n. 9/1983
Costituiva la base normativa dell’ordinanza regionale di sospensione dei lavori, il cui motivo d’appello è stato dichiarato inammissibile per mancata evocazione in giudizio della Regione Campania.
d.P.R. 380/2001
Disciplina generale richiamata in relazione alla demolizione delle opere abusive e alla domanda di condono.
Massime di principio
- Il verbale di sopralluogo redatto da pubblici ufficiali, quando attesta direttamente l’esistenza e le caratteristiche materiali di opere edilizie abusive, ha efficacia probatoria privilegiata fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c.; una perizia di parte non può prevalere su tali risultanze in assenza di una puntuale contestazione mediante querela di falso.
- La pendenza di una domanda di condono edilizio non autorizza il richiedente a modificare, ampliare o completare il manufatto abusivo, indipendentemente dalla qualificazione astratta delle opere ulteriori come manutenzione straordinaria, ristrutturazione o pertinenza.
- Gli interventi ulteriori realizzati durante la pendenza del condono, anche se autonomamente riconducibili a categorie edilizie soggette a titolo semplificato o a sanzione pecuniaria, conservano il carattere illecito dell’opera abusiva cui accedono e sono demolibili, salvo che siano eseguiti nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35 della l. n. 47/1985.
- La dimostrazione che un’opera ulteriore sia già compresa nella domanda di condono richiede una puntuale corrispondenza tra il manufatto rappresentato nell’istanza e quello accertato in concreto, quanto a ubicazione, superficie, sagoma, volume e caratteristiche costruttive.
- La realizzazione di nuovi volumi rispetto a quelli rappresentati nella domanda di condono configura nuova costruzione abusiva; tramezzature interne non rappresentate nella domanda possono costituire, insieme agli altri elementi accertati, indizio della modifica della destinazione d’uso originaria.
- È inammissibile il motivo diretto contro un provvedimento adottato da un’amministrazione non evocata in giudizio, poiché l’ente autore dell’atto deve partecipare al processo quale parte necessaria.
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