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Sentenza

Sentenza del 04/04/2017 n. 1541 - Consiglio di Stato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la decisione con cui il T.A.R. aveva accolto il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, ordinandole di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione coattiva ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001. Il Comune sosteneva che la proprietà dell’area fosse già stata trasferita in suo favore per effetto di precedenti sentenze civili passate in giudicato e del principio, allora applicato, dell’occupazione acquisitiva; in subordine, sosteneva che la richiesta di risarcimento del danno implicasse rinuncia alla proprietà. Il privato contestava inoltre la validità dell’appello perché depositato in forma cartacea, senza firma digitale e senza specifiche censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni del privato relative alla nullità del ricorso e del deposito cartaceo e all’inammissibilità dell’appello. Ha stabilito che, nel PAT, la mancanza della forma digitale e della firma digitale costituisce, in linea generale, mera irregolarità e non inesistenza, abnormità o nullità dell’atto, ma impone al giudice di assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione. Il Comune è stato quindi onerato di regolarizzare l’appello entro trenta giorni. La decisione non ha definito il merito della controversia, né stabilito definitivamente se la proprietà fosse già comunale o se sussistesse l’obbligo di acquisizione ex art. 42-bis; tali questioni, così come le spese, sono state rinviate all’udienza pubblica del 22 giugno 2017.

Norme richiamate

  • Art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Disciplina l’acquisizione coattiva al patrimonio pubblico di un bene utilizzato per finalità di interesse pubblico, quando l’Amministrazione debba regolarizzare una situazione di occupazione e trasformazione del fondo.

  • Art. 117 c.p.a.

    Consente di impugnare il silenzio dell’Amministrazione quando essa ometta di concludere un procedimento avviato su istanza dell’interessato.

  • Art. 136 c.p.a.

    "I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche"; "tutti gli atti e i provvedimenti ... sono sottoscritti con firma digitale".

    Impone, nel processo amministrativo telematico, il deposito telematico e la firma digitale, ma la violazione di tali obblighi non determina automaticamente l’inesistenza o la nullità dell’atto in assenza di una specifica sanzione legislativa.

  • Art. 9 del D.P.C.M. n. 40/2016

    "Il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo ... sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale"; "il deposito ... avviene esclusivamente per via telematica".

    Stabilisce le regole tecnico-operative del PAT. La loro inosservanza rende l’atto irregolare e comporta l’obbligo di regolarizzazione, non automaticamente la sua inesistenza.

  • Art. 156 c.p.c.

    "La nullità di un atto del processo non può essere pronunciata se la nullità non è comminata dalla legge"; "la nullità non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

    Il principio di tassatività delle nullità impedisce di dichiarare nullo un atto per la sola violazione delle modalità digitali, se manca una specifica previsione normativa e l’atto è comunque identificabile, leggibile e idoneo a consentire il contraddittorio.

  • Art. 44 c.p.a.

    Prevede la disciplina delle irregolarità del ricorso e consente al giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione; nel caso esaminato, il termine assegnato dal giudice è perentorio e la sua inosservanza comporta l’irricevibilità.

  • Art. 101, comma 1, c.p.a.

    Richiede che l’appello contenga specifiche censure contro la sentenza impugnata. Tale requisito è stato ritenuto rispettato perché il Comune aveva contestato il percorso motivazionale del T.A.R. proponendo una ricostruzione alternativa.

  • Art. 52, comma 1, c.p.a.

    Il termine assegnato dal giudice, in assenza di diversa previsione, è perentorio; la mancata regolarizzazione entro tale termine produce le conseguenze processuali previste, nel caso di specie l’irricevibilità.

  • Art. 111 Cost.

    La disciplina del processo, essendo soggetta a riserva di legge, non può essere modificata nel suo contenuto sostanziale da un regolamento tecnico come il D.P.C.M. n. 40/2016.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, un atto cartaceo o privo di firma digitale è normalmente irregolare, non automaticamente inesistente o nullo, se consente di individuare l’autore, è leggibile e ha raggiunto la propria funzione processuale.
  • Quando viene rilevata un’irregolarità formale relativa al PAT, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione; il mancato rispetto del termine può determinare l’irricevibilità dell’atto.
  • La costituzione della controparte non sana necessariamente le irregolarità specifiche derivanti dalla violazione degli obblighi di digitalizzazione, perché occorre evitare l’elusione sistematica del PAT.
  • Le nullità processuali sono tassative: non possono essere dichiarate in assenza di una specifica previsione legislativa, soprattutto quando l’atto ha raggiunto il suo scopo e non ha compromesso il diritto di difesa.
  • L’appello è ammissibile quando critica il percorso logico della sentenza impugnata e propone una ricostruzione alternativa, anche se riprende argomenti già discussi in primo grado; non è invece sufficiente una mera riproduzione delle difese precedenti.
  • La decisione descritta è non definitiva: il superamento delle eccezioni processuali non equivale alla vittoria sul merito della controversia relativa alla proprietà dell’area e all’obbligo di acquisizione ex art. 42-bis.

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