Cassazione Civile, Sentenza n. 4900/2021 del 23/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Telemontegiove aveva proposto opposizione avverso cartella esattoriale per contributi previdenziali dovuti all'ENPALS (anni 1985-2002) per un importo complessivo di circa €225.800. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e in appello (Corte d'Appello di Roma, sent. 25/02/2014), Telemontegiove aveva impugnato in Cassazione. Con istanza del 02/04/2020 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso perché, nel 2017, aveva aderito alla definizione agevolata ("rottamazione dei ruoli") e aveva pagato l'importo dovuto secondo la quantificazione di Equitalia Servizi di Riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia del ricorrente, con compensazione delle spese tra le parti. Ha altresì richiamato l'applicazione dell'art. 13, co. 1‑quater, del d.lgs. n. 115/2002, rilevando che la disciplina della "rottamazione" non incide sulle norme relative al contributo unificato: il ricorrente è tenuto, ove dovuto, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma ibis dello stesso art. 13.
Norme richiamate
D.L. n. 193/2016 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017)
disciplinava la "rottamazione dei ruoli" per i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2016
Ha introdotto la possibilità di definire agevolmente i debiti affidati alla riscossione; la possibilità di adesione è stata oggetto di proroghe, e l'adesione può rendere superfluo il proseguimento di un ricorso giudiziale se il contribuente ottiene la definizione e procede al pagamento
D.Lgs. n. 115/2002
art. 13, co. 1‑quater e comma ibis
La Corte ha ritenuto che la 'rottamazione' non esonera dall'applicazione delle disposizioni sul contributo unificato: in caso di estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, trova applicazione l'art. 13 co. 1‑quater che può comportare il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quanto previsto per il ricorso dal comma ibis, ove dovuto
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione determina l'estinzione del giudizio: non viene pronunciata una decisione sul merito e il processo si chiude senza esito favorevole al ricorrente.
- La definizione agevolata ("rottamazione dei ruoli") può rendere privo di interesse il proseguimento del contenzioso, portando il contribuente alla rinuncia all'impugnazione se ottiene la definizione e provvede al pagamento secondo la quantificazione dell'agente della riscossione.
- La adesione alla 'rottamazione' non libera automaticamente dalla disciplina processuale relativa al contributo unificato: occorre verificare l'obbligo di versamento di eventuali somme aggiuntive previste dalle norme sul contributo unificato (art.13 d.lgs. 115/2002).
- In caso di estinzione per rinuncia il giudice può compensare le spese processuali tra le parti; tuttavia conviene valutare preventivamente conseguenze economiche e obblighi residui (es. contributo unificato).
- Prima di rinunciare a un ricorso va verificato se la definizione concordata con l'agente della riscossione comprenda effettivamente tutte le voci di debito (capitale, interessi, sanzioni e spese), per evitare sorprese esecutive o richieste successivi.
- La soluzione transattiva o definitoria extragiudiziale (rottamazione) è spesso praticabile ma non incide automaticamente su norme processuali o tributarie autonome: controllare sempre la normativa di riferimento e gli oneri accessori.
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