Sentenza del 03/09/2021 n. 74 - Comm. Trib. II grado di Trento
Avviso di accertamento - Termine dilatorio - Inosservanza per ragioni di urgenza - Organizzazione dell'attività di controllo - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento emanato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000; l'Amministrazione aveva giustificato l'anticipazione con esigenze organizzative e con il fatto che i militari incaricati erano stati assegnati ad altre attività giudiziarie ritenute prioritarie
La decisione
il giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima del termine dilatorio: le "particolari e motivate ragioni di urgenza" richiamate dall'art. 12 possono ravvisarsi solo in condotte del contribuente che mettano a repentaglio la garanzia patrimoniale o gli interessi erariali (es. illeciti penali, concorso in frodi fiscali, comportamenti dilatori o ostruzionistici). Circostanze esterne all'indagine relative all'organizzazione e alla riassegnazione di compiti dei militari non costituiscono motivo di urgenza legittimante l'anticipazione dell'avviso
Norme richiamate
art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000
l'avviso di accertamento non può essere emanato prima di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di controllo "salvo casi di particolare e motivata urgenza"
la deroga al termine di 60 giorni è strettamente limitata a situazioni in cui ricorrono concrete esigenze di tutela del patrimonio o degli interessi erariali derivanti da comportamenti del contribuente (reati, frodi fiscali, ostruzione). Non possono essere considerate urgenti difficoltà organizzative o la riassegnazione di compiti dei militari della polizia giudiziaria
Massime di principio
- La deroga al termine dilatorio dei 60 giorni è eccezionale e va motivata con fatti specifici relativi al contribuente: rischio di dispersione patrimoniale, condotte penalmente illecite, concorso in frodi fiscali o ostruzione alle verifiche.
- Problemi logistici, riorganizzazioni o priorità operative interne alla polizia giudiziaria o all'Amministrazione non giustificano la misura cautelare di anticipare l'avviso di accertamento.
- In caso di emissione anticipata dell'avviso, il contribuente può impugnare sostenendo assenza di "particolare e motivata urgenza" e chiedere l'annullamento; l'Amministrazione deve documentare puntualmente le ragioni di urgenza.
- Chi esercita il controllo deve motivare concretamente e documentare le ragioni che giustificano il mancato rispetto del termine di 60 giorni; mere affermazioni generiche o riferimenti all'organizzazione del personale sono insufficienti.
- Per tutelarsi, il contribuente dovrebbe sollecitare comunicazioni scritte sulle motivazioni dell'anticipo, raccogliere prove dell'assenza di comportamenti ostruzionistici propri e, se necessario, proporre ricorso amministrativo/giurisdizionale.
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