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Sentenza

Sentenza del 03/09/2021 n. 73 - Comm. Trib. II grado di Trento

ICI - Omessa denuncia - Sanzioni - Continuità - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

omessa denuncia dell'immobile ai fini ICI per più annualità; questione se l'omessa denuncia comporti sanzioni autonome per ciascun anno o se debba operare un unico criterio di punizione per l'intero periodo, e se fosse applicabile l'istituto della continuazione

La decisione

la Corte ha ritenuto che l'omessa denuncia è sanzionata per tutte le annualità in cui si protrae l'omissione perché per ciascun anno solare sorge un'obbligazione autonoma (sia per la dichiarazione sia per il versamento). Tuttavia si applica l'istituto della continuazione (art. 12, commi 5 e 6, d.lgs. n. 472/1997): trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi si applica una sanzione base aumentata dalla metà al triplo. L'istituto della continuazione si applica a tutte le violazioni antecedenti alla formale contestazione; la formale contestazione interrompe la continuazione solo con riferimento ad eventuali contestazioni successive

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997

    i commi 5 e 6 disciplinano la continuazione: violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi possono essere considerate continuazione e la sanzione va aumentata dalla metà fino al triplo; la continuazione opera per le violazioni anteriori alla formale contestazione, la quale interrompe la continuazione solo rispetto a future contestazioni

Massime di principio

  • L'omessa denuncia di un tributo annuale (es. ICI) genera obbligazioni autonome per ciascun anno; pertanto possono essere irrogate sanzioni per ogni annualità interessata.
  • Quando le violazioni sono della stessa indole e si succedono in diversi periodi d'imposta, è applicabile l'istituto della continuazione (art.12 d.lgs.472/1997): la sanzione complessiva si determina aumentando la sanzione base da metà fino al triplo.
  • La continuazione vale per tutte le violazioni commesse prima della notifica della formale contestazione; la notifica interrompe la continuazione soltanto con riferimento ad eventuali contestazioni successive.
  • Per la difesa del contribuente conviene verificare esattamente le date di ogni violazione e la data di notifica della formale contestazione: eventuali contestazioni formali intervenute prima di alcune violazioni possono impedire l'applicazione della continuazione su quelle violazioni successive.
  • In termini pratici, anche se le sanzioni possono essere irrogate per ciascun anno, l'autorità fiscale può ottenere una maggiore sanzione aggregata tramite la continuazione; è quindi opportuno regolarizzare tempestivamente le posizioni per limitare l'entità delle sanzioni e valutare contestualmente ricorsi mirati sulle modalità di calcolo e sull'interruzione della continuazione.

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