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Sentenza

Sentenza del 03/09/2021 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Accertamento - Irpef - Reddito di lavoro dipendente - Unicità dell'accertamento - Art. 43 d.P.R. n. 600/1973 - Accertamento integrativo - Legittimità -Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Esclusione di responsabilità - Prova a carico del contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di accertamento integrativo relativo a IRPEF su reddito di lavoro dipendente e contestazione di sanzioni amministrative per violazioni tributarie; inoltre contestazione della responsabilità per ritenute non versate a seguito di iscrizione a ruolo nei confronti del sostituto d'imposta

La decisione

la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento integrativo notificato dall'Ufficio sulla base della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, con l'osservazione che tali nuovi elementi devono essere indicati nel nuovo atto a pena di nullità. Ha inoltre affermato che l'onere della prova ai fini dell'esclusione della sanzione amministrativa (per difetto dell'elemento soggettivo) grava sul contribuente. Infine è stato confermato che, in caso di ritenute non versate dal sostituto e iscrizione a ruolo, il sostituito è responsabile in via solidale con il sostituto.

Norme richiamate

  • art. 16 d.P.R. n. 600/1973

    regola modalità e termini relativi all'accertamento e alla rettifica dei redditi; utilizzata per fondare la legittimità dell'attività di accertamento dell'Ufficio

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    principio di unicità dell'accertamento e disciplina dell'accertamento integrativo; richiede che i nuovi elementi di fatto o diritto, alla base dell'integrazione, siano indicati nel nuovo atto

  • art. 5 d.lgs. n. 472/2005

    disciplina delle sanzioni amministrative tributarie; rilevante per la valutazione dell'elemento soggettivo e per stabilire l'onere probatorio in ordine all'esclusione della sanzione

  • art. 35 d.P.R. n. 602/1973

    regola la responsabilità per le ritenute non versate e la possibilità di iscrizione a ruolo; interpretato nel senso che il sostituito è solidalmente responsabile con il sostituto

  • Cass. n. 12901/2019

    giurisprudenza di riferimento che conferma i principi sull'accertamento integrativo e sulla ripartizione dell'onere della prova in materia di sanzioni

Massime di principio

  • L'Ufficio può integrare un accertamento già notificato solo se ha acquisito sopravvenuti elementi che non erano disponibili al momento del primo atto; tali elementi devono essere espressamente indicati nel nuovo avviso a pena di nullità.
  • L'accertamento integrativo non viola il principio di unicità dell'accertamento se fondato su elementi nuovi e specificamente motivato dall'Ufficio.
  • In tema di sanzioni tributarie, l'onere di provare l'assenza dell'elemento soggettivo (ad esempio l'assenza di dolo o colpa grave) grava sul contribuente che chiede l'esclusione della sanzione.
  • Nel caso di ritenute non versate dal sostituto d'imposta, il sostituito (il contribuente da cui le ritenute sono state operate) può essere chiamato a rispondere in via solidale per il debito tributario risultante dall'iscrizione a ruolo.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è importante verificare se i nuovi elementi su cui si fonda l'integrazione erano realmente sopravvenuti e, in caso di contestazione sanzionatoria, raccogliere e documentare prova circa l'assenza dell'elemento soggettivo (es. buona fede, errori inevitabili, istruzioni ricevute dall'Amministrazione).

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