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Sentenza

Sentenza n. 12827/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno con protocollo n. -OMISSIS- il 28 febbraio 2025, notificato il 24 marzo 2025 alla odierna ricorrente, con cui respingeva la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla stessa, della Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed integr. e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o comunque consequenziali anche non cogniti

Giustizia amministrativa202507252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato domanda di cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza valorizzando i precedenti penali e i procedimenti penali a carico del figlio convivente, riguardanti condotte relative ad armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e traffico di stupefacenti e, in precedenza, una contestazione per rapina poi senza seguito. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e del diritto di difesa, sostenendo l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 9 e seguenti della legge n. 91/1992 e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, carenza di motivazione e carenza di istruttoria, contestando la rilevanza attribuita alle vicende del figlio convivente in ragione della loro risalenza, della non attualità, dell'integrazione sociale della famiglia e dell'assenza di precedenti a carico della richiedente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il preavviso di rigetto era stato legittimamente comunicato nell'area riservata del portale telematico del Ministero dell'Interno. Tale modalità è stata considerata valida ai sensi degli artt. 3-bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005, in quanto il procedimento di cittadinanza è gestito in formato digitale e il portale costituisce domicilio digitale funzionale alle comunicazioni con l'istante. Il richiedente ha l'onere e l'interesse di consultare il portale e la casella di posta associata; la conoscenza della comunicazione si perfeziona con l'inserimento della stessa nell'area riservata. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione altamente discrezionale dell'Amministrazione. Nei procedimenti di naturalizzazione possono essere considerati gli elementi indicativi dell'integrazione effettiva e piena dell'istante, inclusi i profili familiari e, in particolare, le condotte penalmente rilevanti di familiari conviventi, quando siano sintomatiche dell'integrazione del nucleo familiare e incidano sulla prognosi di rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento. La gravità delle condotte contestate al figlio, concernenti armi e traffico di stupefacenti, è stata ritenuta idonea a giustificare il diniego anche se uno dei procedimenti non aveva avuto seguito e l'altro era ancora sub iudice. Il giudice ha attribuito rilievo al fatto che i fatti rientravano nel decennio anteriore alla domanda, qualificato come periodo di osservazione rilevante anche in senso qualitativo per verificare l'irreprensibilità della condotta. L'assenza di precedenti della ricorrente non è stata ritenuta decisiva, poiché il diniego non applica alla richiedente conseguenze penali per fatti altrui, ma esprime una valutazione amministrativa sul livello di integrazione del nucleo familiare e sul rischio per la collettività connesso ai benefici derivanti dallo status civitatis. Anche l'integrazione sociale ed economica della ricorrente e della famiglia non è stata considerata sufficiente: essa costituisce un prerequisito per la permanenza dello straniero, non una speciale benemerenza capace di neutralizzare i motivi ostativi. Il diniego è stato inoltre ritenuto temporaneo e non lesivo della vita privata e familiare, poiché la domanda può essere ripresentata dopo un anno e l'interessata può continuare a soggiornare in Italia alle condizioni precedenti. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La residenza legale decennale rileva non solo come durata quantitativa del soggiorno, ma anche come periodo qualitativo di osservazione della condotta e dell'integrazione dell'aspirante cittadino.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto può essere comunicato validamente mediante l'area riservata del portale telematico ministeriale, quando il procedimento è gestito digitalmente e tale canale costituisce modalità ordinaria di comunicazione.

  • art. 3-bis d.lgs. 82/2005

    Le comunicazioni telematiche costituiscono modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato.

  • art. 41 d.lgs. 82/2005

    Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; la pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo.

    Il fascicolo informatico deve consentire l'esercizio telematico dei diritti partecipativi e la conoscibilità dello stato del procedimento; nel procedimento di cittadinanza il portale può essere utilizzato anche per le comunicazioni all'istante.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013

    La piattaforma telematica per la gestione dei fascicoli di naturalizzazione può costituire il canale informatico attraverso cui si svolgono le interlocuzioni procedimentali.

  • artt. 19, comma 2, lett. c), e 30, comma 1, lett. c), d.lgs. 286/1998

    La possibilità per i familiari conviventi di beneficiare di forme di soggiorno o di protezione connesse allo status del cittadino costituisce un elemento considerabile nella valutazione amministrativa del rischio e dell'integrazione del nucleo familiare.

  • art. 8 CEDU

    Il diniego temporaneo della cittadinanza non interferisce necessariamente con la vita privata e familiare quando l'interessato può continuare a soggiornare in Italia e ripresentare la domanda dopo un anno.

  • art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Nel caso esaminato il diniego non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, per la temporaneità dei suoi effetti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la residenza legale decennale prevista dall'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 costituisce non solo un requisito temporale, ma anche un periodo qualitativo di osservazione durante il quale l'aspirante cittadino deve dimostrare una condotta irreprensibile e un adeguato grado di integrazione nei valori fondamentali della comunità nazionale.
  • La valutazione altamente discrezionale della meritevolezza ai fini della naturalizzazione può estendersi, in chiave indiziaria, alle condotte penalmente rilevanti di familiari conviventi, quando tali condotte siano gravi e sintomatiche del livello di integrazione del nucleo familiare e del possibile rischio per la collettività.
  • Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione non costituisce applicazione al richiedente della responsabilità penale per fatti commessi da un familiare, quando l'Amministrazione utilizzi tali fatti esclusivamente come elementi istruttori della valutazione amministrativa sull'integrazione familiare e sulla meritevolezza dello status.
  • Nel procedimento telematico di cittadinanza, la comunicazione dei motivi ostativi inserita nell'area riservata del portale ministeriale è idonea a perfezionare la comunicazione procedimentale, ove il portale costituisca il canale digitale ordinario del procedimento; grava sul richiedente l'onere di consultare il portale e la casella di posta associata.
  • L'integrazione sociale, lavorativa ed economica dello straniero costituisce un prerequisito della permanenza regolare in Italia e non integra, di per sé, una speciale benemerenza idonea a neutralizzare elementi ostativi emersi nella valutazione discrezionale della concessione della cittadinanza.
  • Il diniego della cittadinanza può essere legittimamente fondato su fatti penalmente rilevanti compiuti nel decennio anteriore alla domanda anche quando il procedimento penale sia ancora pendente o non abbia avuto seguito, purché l'Amministrazione li valuti come elementi sintomatici nell'ambito della prognosi complessiva di meritevolezza e motivi adeguatamente la decisione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoAmministrazione digitale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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